CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 1995
Cassazione n. 28866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di [OSCURATO:PERSONA] di GottoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Maria FrancescaLoy, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente al puntoconcernente l’applicazione della sospensione condizionale della pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto,decidendo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] SandroSciacca la pena di mesi due e giorni venti di reclusione in relazione al delitto di cuiall’art. 588, secondo comma, cod. pen., commesso in Milazzo il 24 gennaio 2025.2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando,con due motivi, la violazione degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., per difetto dicorrelazione tra la richiesta delle parti e la decisione e per illegalità della pena,lamentando l’omessa motivazione sul beneficio della sospensione condizionaledella pena, alla cui concessione era stato espressamente subordinatal’applicazione della pena concordata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLa sentenza deve essere annullata.1. Dal verbale dell’udienza del 9 dicembre 2025 emerge che il Pubblicoministero e il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avevano formulato richiesta diapplicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., riportandosi, quantoai termini dell’accordo, alla nota del 5 dicembre 2025 dalla quale risultava che leparti avevano concordato di subordinare l’applicazione della pena, pari a mesi duee giorni venti di reclusione, alla concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena stessa.2. Il Tribunale ha accolto la richiesta di patteggiamento, ritenendo la richiestaammissibile e la pena congrua, ma ha omesso di provvedere sul beneficio dellasospensione condizionale della pena, concedibile ai sensi dell’art. 163 cod. pen.stando al quantum di essa, nonostante che la relativa clausola costituisse parteintegrante dell’accordo negoziale intervenuto tra le parti.3. Di tanto dato atto, occorre ricordare che, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, nella procedura di patteggiamento al giudice non èlasciata altra alternativa se non quella di accettare “in toto” o respingere l’accordoraggiunto tra le parti (Sez. 1, n. 3011 del 17/05/1995, Rv. 201484 – 01), di modoche, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata allaconcessione della sospensione condizionale, il giudice è tenuto a pronunziarsi sullaconcedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti,oppure rigettando la richiesta di patteggiamento (Sez. 5, n. 13103 del03/12/2015, dep. 2016, Rv. 267555 – 01).Ne viene, ove l’accordo tra le parti sia comprensivo della sospensionecondizionale ed il giudice abbia inteso accoglierlo senza però applicare lasospensione, la sentenza in tal senso pronunziata è illegittima: e ciò, sia che lostesso giudice abbia semplicemente dimenticato di pronunziarsi su tale ultimarichiesta, sia che abbia ritenuto di non poterla soddisfare per il difetto deipresupposti per la concessione del beneficio. La sentenza medesima è, infatti,affetta da vizio censurabile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,ricorrendo l’ipotesi di difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio e gli P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]