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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33383/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CASTROVILLARI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 10 dicembre 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione e porto illegale di armi clandestine e relativa ricettazione (capo E), detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi N e P), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] è, in particolare, indagato per avere occultato armi riconducibili al sodalizio criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e per avere partecipato all'attività di detenzione e confezionamento di sostanze stupefacenti, a fini di spaccio, sempre nell'interesse del suddetto gruppo criminale di matrice mafiosa.

1.1. Il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza di riesame avanzata dalla difesa esplicando come, nella ritenuta infondatezza della eccezione di nullità relativa all'omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P., la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Carvelli fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, in particolare concretatasi in numerose intercettazioni telefoniche, riguardanti la gestione del narcotraffico nei territori di Corigliano e Rossano, dalle quali era emerso come il controllo relativo fosse appannaggio di due consorterie criminose, una delle quali riferentesi alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è risultato soggetto assai prossimo al [OSCURATO:PERSONA], indiziariamente ritenuto autore, per quanto emerso dalle svolte attività investigative, delle ipotesi delittuose a lui ascritte.

Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite, così rendendo indispensabile il ricorso alla più grave misura custodiale.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo quattro motivi di doglianza.

Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente che il G.I.P. avrebbe emesso la misura cautelare senza esprimere nessuna autonoma valutazione rispetto al compendio indiziario sottopostogli, limitandosi a riportare intere parti della richiesta del P.M. senza descrivere l'iter logico argomentativo seguito per valutare la posizione del Carvelli, anche per ciò che attiene alle esigenze cautelari.

Tale doglianza sarebbe stata rigettata dal Tribunale del riesame con motivazione superficiale, citando precedenti giurisprudenziali non conferenti rispetto al caso di specie.

Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen.; 73, commi 1 e 6, e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Deduce il ricorrente l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'integrazione delle ipotesi di detenzione a fine di spaccio ascrittegli ai capi N e P della rubrica, trattandosi di ipotesi di c.d.

"droga parlata", unicamente evinte dai dialoghi captati, senza la ricorrenza di adeguati riscontri obiettivi, idonei a comprovare l'integrazione delle condotte criminose da parte del Carvelli.

Sarebbe, inoltre, illogica e apparente la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di non riqualificare i reati nell'ambito della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i relativi presupposti applicativi.

Con la terza censura è stata lamentata violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen.

Avrebbero errato i giudici del riesame nel ritenere applicabile l'indicata aggravante dell'agevolazione mafiosa, sia perché, in tal maniera, avrebbero operato una violazione del divieto di reformatio in peius, non essendo stata essa prevista dal G.I.P. nell'ordinanza genetica, sia perché la richiesta finalità agevolativa dovrebbe contribuire ad un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, il che, nel caso di specie, non sarebbe dato ravvisare, non essendo stata comprovata la presenza di alcun gruppo mafioso operante sul territorio.

Con l'ultimo motivo è stata eccepita, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., con riferimento alla parte motivazionale con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e, conseguentemente, necessaria l'applicazione della custodia in carcere.

Diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, infatti,- la personalità del ricorrente, privo di precedenti penali, avrebbe dovuto indurre a escluderne la pericolosità, così da rendere sufficiente l'applicazione di una misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, incongruamente ritenuta non adeguata da parte del Tribunale del riesame.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, afferente ad una presunta mancanza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame rispetto all'ordinanza genetica del G.I.P.

Questa Corte di legittimità ha più volte precisato, in proposito, che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante.

L'aggettivo "autonoma" è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero per quanto riguarda l'ordinanza genetica ed a quest'ultima per quanto riguarda il provvedimento del tribunale del riesame, mentre dall'atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (così, tra le tante, Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951-01).

In altri termini, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c) -bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01).2.1.

Di tali principi ha fatto buon governo il provvedimento impugnato, avendo il Tribunale del riesame, dopo il diretto richiamo all'ordinanza del G.I.P. con riguardo all'analitica disamina del compendio indiziario espressamente gravante a carico del Carvelli, dato sinteticamente conto delle motivazioni per cui, in maniera congrua e logica, è dato ritenere l'avvenuta indiziaria integrazione delle condotte ascrittegli, di occultamento di armi riconducibili al sodalizio criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e di partecipazione all'attività di detenzione e confezionamento di sostanze stupefacenti, a fini di spaccio, svolta sempre nell'interesse della suddetta struttura criminale, di matrice mafiosa.

3. Chiarito il superiore aspetto, deve essere osservato, poi, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

3.1. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.

Ed infatti, per come compiutamente rappresentato nel provvedimento impugnato, le contestate condotte delittuose sono state desunte da una complessa attività di indagine, in particolar modo svoltasi mediante l'effettuazione di numerose intercettazioni telefoniche, riguardanti la gestione del narcotraffico nei territori di Corigliano e Rossano, dalle quali era emerso come il relativo controllo fosse appannaggio di due consorterie criminose, una delle quali riferentesi alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è risultato, quindi, soggetto assai prossimo a quest'ultimo, indiziariamente ritenuto autore di tutte le ipotesi delittuose ascrittegli, in primo luogo ritenendosi, dai dialoghi captati e dalle riprese di telecamere di videosorveglianza, che il Carvelli avesse occultato delle armi in un casolare, per celarle alle Forze dell'ordine, su espressa indicazione del [OSCURATO:PERSONA].

Altre conversazioni intercettate, quindi, avrebbero comprovato l'espletamento delle condotte di confezionamento e detenzione a fini di spaccio, ovvero di detenzione e occultamento di droga, sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], al Carvelli rispettivamente contestate nei capi N e P dei capi di incolpazione.

Dagli atti, quindi, si desume la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

3.2. Né, per la gravità della condotta e la natura ben collaudata e strutturata della svolta attività di narcotraffico, idonea a consentire il conseguimento di ingenti guadagni dalla vendita di diverse tipologie di stupefacenti, le condotte rubricate ai capi N e P possono essere qualificate ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, come pure richiesto da parte del ricorrente.La valutazione in proposito espressa dai giudici del riesame, infatti, si conforma adeguatamente all'indirizzo interpretativo reso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il riconoscimento della invocata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

4. Le stesse valutazioni espresse in merito alla solidità e persuasività delle argomentazioni poste a fondamento del giudizio di gravità del quadro indiziario consentono, poi, di reputare immune da vizi anche la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

L'ordinanza impugnata, infatti, ha ritenuto ricorrente la contestata finalità agevolatrice della condotta, in particolar modo esplicando, in maniera logica e congrua, come i reati contestati al Carvelli fossero stati perpetrati allo scopo di Lo (2- i 1 rafforzare la forza del gruppo criminale, come dimostrato dalla , — "aziendalistica" con cui veniva espletata l'attività di narcotraffico, al fine di affermare la supremazia del clan nelle piazze di spaccio, ovvero di detenzione o di occultamento di armi, di cui eventualmente servirsi per imporre, con prepotenza e soggezione, la sua egemonia sul territorio, in posizione di prevalenza rispetto a tutte le altre consorterie criminose.

Tali attività, quindi, risultavano svolte per agevolare il gruppo criminale mediante l'utilizzo di metodi mafiosi, volti ad affermare, mediante logiche di prepotenza ed omertà, la supremazia del sodalizio sul suo territorio.

D'altro canto, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento.

Tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (cfr. Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01).

4.1. Di nessun pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente ha lamentato la sussistenza della violazione del divieto di reformatio in peius, per non essere stata in precedenza prevista, nell'ordinanza genetica, l'applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non essendovi stata, da parte dei giudici del riesame, nessuna illegittima contestazione di un fatto nuovo nei suoi confronti, considerato che, per come inequivocabilmente precisato dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in perfetto ossequio • alla natura caratterizzante la procedura di riesame delle ordinanze applicative di misura personale coercitiva, il Tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche «per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso».

5. Infine priva di fondamento è pure la conclusiva doglianzatt, con cui il Carvelli ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritannente adottata in carenza di adeguata motivazione e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come le doglianze espresse dal ricorrente si risolvano nella generica rappresentazione di incongrue valutazioni in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, rispetto alle quali le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato risultano, invece, del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze di cautela, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte a lui contestate, poste in essere in stato di sottoposizione alle direttive di [OSCURATO:PERSONA], a riprova dei forti legami da lui mantenuti con la criminalità organizzata e con il mercato illecito della droga.

6. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

7. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CASTROVILLARI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 dicembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 10 dicembre 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di detenzione e porto illegale di armi clandestine e relativa ricettazione (capo E), detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capi N e P), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] è, in particolare, indagato per avere occultato armi riconducibili al sodalizio criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e per avere partecipato all'attività di detenzione e confezionamento di sostanze stupefacenti, a fini di spaccio, sempre nell'interesse del suddetto gruppo criminale di matrice mafiosa. 1.1. Il Tribunale di Catanzaro ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza di riesame avanzata dalla difesa esplicando come, nella ritenuta infondatezza della eccezione di nullità relativa all'omessa autonoma valutazione da parte del G.I.P., la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Carvelli fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, in particolare concretatasi in numerose intercettazioni telefoniche, riguardanti la gestione del narcotraffico nei territori di Corigliano e Rossano, dalle quali era emerso come il controllo relativo fosse appannaggio di due consorterie criminose, una delle quali riferentesi alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è risultato soggetto assai prossimo al [OSCURATO:PERSONA], indiziariamente ritenuto autore, per quanto emerso dalle svolte attività investigative, delle ipotesi delittuose a lui ascritte. Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite, così rendendo indispensabile il ricorso alla più grave misura custodiale. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, eccependo quattro motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.Lamenta il ricorrente che il G.I.P. avrebbe emesso la misura cautelare senza esprimere nessuna autonoma valutazione rispetto al compendio indiziario sottopostogli, limitandosi a riportare intere parti della richiesta del P.M. senza descrivere l'iter logico argomentativo seguito per valutare la posizione del Carvelli, anche per ciò che attiene alle esigenze cautelari. Tale doglianza sarebbe stata rigettata dal Tribunale del riesame con motivazione superficiale, citando precedenti giurisprudenziali non conferenti rispetto al caso di specie. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen.; 73, commi 1 e 6, e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Deduce il ricorrente l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'integrazione delle ipotesi di detenzione a fine di spaccio ascrittegli ai capi N e P della rubrica, trattandosi di ipotesi di c.d. "droga parlata", unicamente evinte dai dialoghi captati, senza la ricorrenza di adeguati riscontri obiettivi, idonei a comprovare l'integrazione delle condotte criminose da parte del Carvelli. Sarebbe, inoltre, illogica e apparente la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di non riqualificare i reati nell'ambito della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, di cui ricorrerebbero i relativi presupposti applicativi. Con la terza censura è stata lamentata violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Avrebbero errato i giudici del riesame nel ritenere applicabile l'indicata aggravante dell'agevolazione mafiosa, sia perché, in tal maniera, avrebbero operato una violazione del divieto di reformatio in peius, non essendo stata essa prevista dal G.I.P. nell'ordinanza genetica, sia perché la richiesta finalità agevolativa dovrebbe contribuire ad un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, il che, nel caso di specie, non sarebbe dato ravvisare, non essendo stata comprovata la presenza di alcun gruppo mafioso operante sul territorio. Con l'ultimo motivo è stata eccepita, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., con riferimento alla parte motivazionale con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e, conseguentemente, necessaria l'applicazione della custodia in carcere. Diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, infatti,- la personalità del ricorrente, privo di precedenti penali, avrebbe dovuto indurre a escluderne la pericolosità, così da rendere sufficiente l'applicazione di una misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico, incongruamente ritenuta non adeguata da parte del Tribunale del riesame. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, afferente ad una presunta mancanza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame rispetto all'ordinanza genetica del G.I.P. Questa Corte di legittimità ha più volte precisato, in proposito, che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, successivamente all'introduzione delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non ha carattere innovativo, né mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo "autonoma" è, infatti, riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio - "per relationem" o per incorporazione - alla richiesta del pubblico ministero per quanto riguarda l'ordinanza genetica ed a quest'ultima per quanto riguarda il provvedimento del tribunale del riesame, mentre dall'atto dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (così, tra le tante, Sez.1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951-01). In altri termini, in tema di misure cautelari personali, ricorre un'autonoma valutazione da parte del giudice ex art. 292, comma 2, lett. c) -bis, cod. proc. pen. - anche in sede di gravame - quando venga richiamato in maniera più o meno estesa il provvedimento impugnato con la tecnica di redazione "per incorporazione", con condivisione delle considerazioni già svolte da altri, poiché valutazione autonoma non vuol dire valutazione diversa o difforme, sempreché emerga dal provvedimento una conoscenza degli atti del procedimento e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a vaglio giurisdizionale, eventualmente con la graduazione o rigetto delle misure (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403-01).2.1. Di tali principi ha fatto buon governo il provvedimento impugnato, avendo il Tribunale del riesame, dopo il diretto richiamo all'ordinanza del G.I.P. con riguardo all'analitica disamina del compendio indiziario espressamente gravante a carico del Carvelli, dato sinteticamente conto delle motivazioni per cui, in maniera congrua e logica, è dato ritenere l'avvenuta indiziaria integrazione delle condotte ascrittegli, di occultamento di armi riconducibili al sodalizio criminoso di [OSCURATO:PERSONA] e di partecipazione all'attività di detenzione e confezionamento di sostanze stupefacenti, a fini di spaccio, svolta sempre nell'interesse della suddetta struttura criminale, di matrice mafiosa. 3. Chiarito il superiore aspetto, deve essere osservato, poi, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3.1. Orbene, nel caso di specie le doglianze espresse dal ricorrente si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria così come accertata dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. Ed infatti, per come compiutamente rappresentato nel provvedimento impugnato, le contestate condotte delittuose sono state desunte da una complessa attività di indagine, in particolar modo svoltasi mediante l'effettuazione di numerose intercettazioni telefoniche, riguardanti la gestione del narcotraffico nei territori di Corigliano e Rossano, dalle quali era emerso come il relativo controllo fosse appannaggio di due consorterie criminose, una delle quali riferentesi alla persona di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è risultato, quindi, soggetto assai prossimo a quest'ultimo, indiziariamente ritenuto autore di tutte le ipotesi delittuose ascrittegli, in primo luogo ritenendosi, dai dialoghi captati e dalle riprese di telecamere di videosorveglianza, che il Carvelli avesse occultato delle armi in un casolare, per celarle alle Forze dell'ordine, su espressa indicazione del [OSCURATO:PERSONA]. Altre conversazioni intercettate, quindi, avrebbero comprovato l'espletamento delle condotte di confezionamento e detenzione a fini di spaccio, ovvero di detenzione e occultamento di droga, sempre nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], al Carvelli rispettivamente contestate nei capi N e P dei capi di incolpazione. Dagli atti, quindi, si desume la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con valutazione del tutto logica e congrua, e, quindi, con motivazione da ritenersi, nel complesso, immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 3.2. Né, per la gravità della condotta e la natura ben collaudata e strutturata della svolta attività di narcotraffico, idonea a consentire il conseguimento di ingenti guadagni dalla vendita di diverse tipologie di stupefacenti, le condotte rubricate ai capi N e P possono essere qualificate ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, come pure richiesto da parte del ricorrente.La valutazione in proposito espressa dai giudici del riesame, infatti, si conforma adeguatamente all'indirizzo interpretativo reso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il riconoscimento della invocata fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). 4. Le stesse valutazioni espresse in merito alla solidità e persuasività delle argomentazioni poste a fondamento del giudizio di gravità del quadro indiziario consentono, poi, di reputare immune da vizi anche la motivazione relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'ordinanza impugnata, infatti, ha ritenuto ricorrente la contestata finalità agevolatrice della condotta, in particolar modo esplicando, in maniera logica e congrua, come i reati contestati al Carvelli fossero stati perpetrati allo scopo di Lo (2- i 1 rafforzare la forza del gruppo criminale, come dimostrato dalla , — "aziendalistica" con cui veniva espletata l'attività di narcotraffico, al fine di affermare la supremazia del clan nelle piazze di spaccio, ovvero di detenzione o di occultamento di armi, di cui eventualmente servirsi per imporre, con prepotenza e soggezione, la sua egemonia sul territorio, in posizione di prevalenza rispetto a tutte le altre consorterie criminose. Tali attività, quindi, risultavano svolte per agevolare il gruppo criminale mediante l'utilizzo di metodi mafiosi, volti ad affermare, mediante logiche di prepotenza ed omertà, la supremazia del sodalizio sul suo territorio. D'altro canto, la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento. Tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l'attività dell'associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (cfr. Sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273538-01). 4.1. Di nessun pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente ha lamentato la sussistenza della violazione del divieto di reformatio in peius, per non essere stata in precedenza prevista, nell'ordinanza genetica, l'applicazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non essendovi stata, da parte dei giudici del riesame, nessuna illegittima contestazione di un fatto nuovo nei suoi confronti, considerato che, per come inequivocabilmente precisato dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., in perfetto ossequio • alla natura caratterizzante la procedura di riesame delle ordinanze applicative di misura personale coercitiva, il Tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche «per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso». 5. Infine priva di fondamento è pure la conclusiva doglianzatt, con cui il Carvelli ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritannente adottata in carenza di adeguata motivazione e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come le doglianze espresse dal ricorrente si risolvano nella generica rappresentazione di incongrue valutazioni in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari, rispetto alle quali le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato risultano, invece, del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze di cautela, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte a lui contestate, poste in essere in stato di sottoposizione alle direttive di [OSCURATO:PERSONA], a riprova dei forti legami da lui mantenuti con la criminalità organizzata e con il mercato illecito della droga. 6. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve affermarsi, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 7. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan
Sentenza Cassazione n. 33383/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris