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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2022

Cassazione n. 36808/2022

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22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34149/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegataalla memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresentanoe difendono -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE LATINA n. 4770/2018 depositatoi l 07/10/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Latina ha respintol'opposizione allo stato passivo [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. i n Liquidazione , proposta da lla ex dipendente [OSCURATO:PERSONA], contro l’esclusione dei crediti insinuati a titolo di t.f.r. maturato sino al 31/12/2017, così motivata dal Giudice delegato: «“poiché l'intero importo richiesto a tale titolo attiene alle quote già versate dal datore di lavoro a decorrere dal 01/01/2007 al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS ai sensi dell'art. 1comma 755 e s egg.

L. 27/12/2006 n. 296 … tenuto conto di quanto accantonato al F ondo di tesoreria INPS al 31/12/2017 (data di trasferimento del rapporto di lavoro ad ABC Azienda S peciale ) pari ad E uro 17.993,84 ” e rilevato “che induce a condividere le conclusioni dei curatori la continuazione del rapporto di lavoro”».

1.1. –In particolare, il tribunale ha ritenuto : A ) che il datore di lavoro (la societàfallita in bonis ) a veva già versato le quote dovute al Fondo di Tesoreria INPS ex art. 1, co.755 e ss., legge n. 296 del 2006, sicché l’obbligazione relativa al t.f.r., «costituitasi in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al dicembre 2017», doveva «considerarsi estinta , essendo stato assolto il relativo pagamento nelle forme di legge (cioè al Fondo tesoreria dell’INPS)»; B) che l’esigibilità del t.f.r. sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120, co. 1, c.c.e «nel caso di specie, in assenza di atti di licenziamento da parte della Curatela o di dimissioni da parte della dipendente», poteva ritenersi che il rapporto fosse «proseguito con la [OSCURATO:SOCIETA]. con la cessione della azienda, senza soluzione di continuità»; C) che nel caso di specie il trasferimento dei dipendenti alla cessionaria dell’azienda era avvenuto senza soluzione di continuità, « alle condizioni e nei termini di cui all’Accordo sindacale ex art. 47, quinti comma, della legge n. 428/1990 », essendovi stata deroga non già al primo comma dell’art. 2112 c.c., bensì solo al regime di solidarietà previsto dal secondo comma, tanto che era stato escluso il regime di solidarietà della cessionaria «per i debiti verso i dipendenti maturati alla data di efficacia della cessione (1.1.2018)», peraltro in applicazione della regola prevista dall’art. 105, c o . 4 , l.fall.

«salvo diversa convenzione»; d) che essendo il rapporto di lavoro proseguito con [OSCURATO:SOCIETA]., solo al momento della sua cessazione la lavoratrice avrebbe potuto richiedere il t.f.r. a quel dato r e di lavoro.

1.2. – Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, cui il F allimento intimato ha resistito con controricorso , anch’esso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. – Con il primo motivo si lamenta la nullità del provvedimento impugnato per «vizi formali sulla formazione del giudice e sulla formazione dell’atto» e «per omessa emanazione e comunicazione deldecreto di nomina del collegio giudicante» in uno alla v iolazione degli artt. 99 l.fall. 158 e 136 c.p.c. , poiché il tribunale avrebbe deciso in difetto di costituzione, con decreto firmato prima del (e indipendentemente dal) provvedimento di nomina del collegio.

2.1. – I l motivo è manifesta mente infondat o , p oiché il difetto di costituzione del giudice è integrato solo dall’ alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante, o dalla totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, ovvero da una assoluta inidoneità degli stessi che determini una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello previsto dalla legge ( cfr., ex multis, Cass. Sez.

U, 16246 /20 11) , mentre nel caso di specie è pacifico che sia stato designato a giudicare (e abbia giudicato) un collegio facente parte del T ribun ale di Latina, composto da magistrati di quel medesimo tribunale, perciò pienamente legittimati sul piano giurisdizionale, con conseguente insussistenza del vizio di formazione o costituzione del giudice e della correlata invalidità della decisioneassunta.

3. –Il secondo mezzo lamenta la v iolazione degli artt. 24 e 99 l . fall., 9 e 50-bis c.p.c., 6 comma 1 Cedu , 24 e 111 C ost., per «infrazione della disciplina in tema di competenza funzionale inderogabile della sezione fallimentare del tribunale», poiché, a causa delle irregolarità censurate con i l primo motivo, il provvedimento non sarebbe stato adottato «dall’ ufficio giudiziario funzionalmente competente», tale essendo «il giudice fallimentare in composizione collegiale» quale giudice precostituito per legge.

3.1. – I l motivo è manifestamente infondato : l ’art. 24 l . fall. attribuisce al tribunale la cognizione delle azioni che derivano dalla dichiarazione di fallimento, come indubbiamente quelle di opposizione allo stato passivo ; ma il tribunale fallimentare, diversamente da quanto sembra opina re la ricorrente, è semplicemente il tribunale che ha dichiarato il fallimento ( nella specie appunto il T ribunale di Latina ) e la garanzia costituzionale per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge è pacificamente riferita alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, non alla concreta composizione dell'organo giudicante (v. ex aliisCass. 21287/2007, 12969/2004).

4. – Con il terzo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c. e 47 , comma 5, l. n. 427 del 1990, «nel prisma della previsione di tutela di cui all’art. 5, Direttiva 2001/23/CE», per avere il tribunale erroneamente applicato il primo comma dell’art. 2112 c.c., nonostante l ’atto di cessione di azienda e l’accordo sindacale avessero espressamente previsto la deroga alla disposizione codicistica, peraltro in attuazione dell’art. 47, comma 5, l. 428/90, che nelle procedure concorsuali di carattere liquidatorio legittima la disapplicazione dell’intero articolo codicistico, donde la conseguente «interruzione di tutti i diritti maturati ante cessione e rapporto ex novo subordinato alla firma di singolo verbale di conciliazione».

4.1. –Il quarto mezzo lamenta «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362 ss. c.c.) nell’interpretazione dei contratti (atto di cessione del ramo di azienda del 30.12.2017; accordo sindacale del 29.12.2017 ad esso allegato; verbale di conciliazione in sede sindacale del 29.12.2017, stipulato con la lavoratrice)»– atti foto - riprodotti all’interno del ricorso – dai quali emergerebbe inconfutabilmente che « la cessionaria A zienda ABC Latina giammai ha manifestato la volontà di assumere su di sé i debiti di lavoro maturati nel periodo anteriore alla data (30.12.2017) di efficacia del negozio di cessione del ramo ; la cedente [OSCURATO:PERSONA] SpA in liquidazione ha accettato di restare obbligata per i suddetti debiti».

4.2. – I due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto la ricorrente ha con essi censur ato solo la seconda ratio decidendi del decreto impugnato – relativa all’affermata continuazione del rapporto di lavoro della Mattarocci, senza soluzione di continuità, con la cessionaria « [OSCURATO:PERSONA] beni Comuni di Latina - ABC » – trascurando però di censur are la prima ratio decidendi , con la quale il tribunale ha rilevato l’intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento relativa a l t.f.r. maturato «in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] al dicembre 2017», mediante versamento al Fondo di tesoreria presso l’INPS, con la conseguenza che la ricorrente non avrebbe potuto essere ammessa al passivo per tale titolo ( v.

Cass. 24510 /20 21, 11536/2019, 12009/2018).

4.3. – Trattandosi di statuizione sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, la sua mancata impugnazione ne determina il passaggio in giudicato e al tempo stesso il difetto di interesse ad una pronuncia sulla seconda ratio decidendiqui in esame.

5. – Il quinto ed ultimo mezzo lamenta violazione dell’ art. 92 c.p.c.

«nel prisma dell’art. 24 Cost.» in quanto «nel caso di specie sussistevano le gravi ragioni per operare l’integrale compensazione delle spese», stante l’affidamento della lavoratrice sull a «interpretazione in buona fede delle formule degli atti negoziali di sua conoscenza».

5.1. – Il motivo è inammissibile, poiché, in tema di spese processuali, il sindacato della c orte di cassazione ex art. 360 , n. 3, c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti o gravi motivi (ex multis Cass.24502/2017); di conseguenza, non è censurabile in sede di legittimità la decisione di condanna alle spese adottata senza prendere in esame l'eventualità di una loro compensazione (v.

Cass. Sez.

U,14089/2005; Cass. 11329/2019).

6. –Resta da aggiungere che le ulteriori censure formulate per la prima volta in memoria di parte ricorrente non possono essere esaminate.

7. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spesein favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.

8. – Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 5 00,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00e accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 20 02, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34149/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegataalla memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresentanoe difendono -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE LATINA n. 4770/2018 depositatoi l 07/10/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Latina ha respintol'opposizione allo stato passivo [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. i n Liquidazione , proposta da lla ex dipendente [OSCURATO:PERSONA], contro l’esclusione dei crediti insinuati a titolo di t.f.r. maturato sino al 31/12/2017, così motivata dal Giudice delegato: «“poiché l'intero importo richiesto a tale titolo attiene alle quote già versate dal datore di lavoro a decorrere dal 01/01/2007 al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS ai sensi dell'art. 1comma 755 e s egg. L. 27/12/2006 n. 296 … tenuto conto di quanto accantonato al F ondo di tesoreria INPS al 31/12/2017 (data di trasferimento del rapporto di lavoro ad ABC Azienda S peciale ) pari ad E uro 17.993,84 ” e rilevato “che induce a condividere le conclusioni dei curatori la continuazione del rapporto di lavoro”». 1.1. –In particolare, il tribunale ha ritenuto : A ) che il datore di lavoro (la societàfallita in bonis ) a veva già versato le quote dovute al Fondo di Tesoreria INPS ex art. 1, co.755 e ss., legge n. 296 del 2006, sicché l’obbligazione relativa al t.f.r., «costituitasi in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al dicembre 2017», doveva «considerarsi estinta , essendo stato assolto il relativo pagamento nelle forme di legge (cioè al Fondo tesoreria dell’INPS)»; B) che l’esigibilità del t.f.r. sorge solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ex art. 2120, co. 1, c.c.e «nel caso di specie, in assenza di atti di licenziamento da parte della Curatela o di dimissioni da parte della dipendente», poteva ritenersi che il rapporto fosse «proseguito con la [OSCURATO:SOCIETA]. con la cessione della azienda, senza soluzione di continuità»; C) che nel caso di specie il trasferimento dei dipendenti alla cessionaria dell’azienda era avvenuto senza soluzione di continuità, « alle condizioni e nei termini di cui all’Accordo sindacale ex art. 47, quinti comma, della legge n. 428/1990 », essendovi stata deroga non già al primo comma dell’art. 2112 c.c., bensì solo al regime di solidarietà previsto dal secondo comma, tanto che era stato escluso il regime di solidarietà della cessionaria «per i debiti verso i dipendenti maturati alla data di efficacia della cessione (1.1.2018)», peraltro in applicazione della regola prevista dall’art. 105, c o . 4 , l.fall. «salvo diversa convenzione»; d) che essendo il rapporto di lavoro proseguito con [OSCURATO:SOCIETA]., solo al momento della sua cessazione la lavoratrice avrebbe potuto richiedere il t.f.r. a quel dato r e di lavoro. 1.2. – Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria, cui il F allimento intimato ha resistito con controricorso , anch’esso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. – Con il primo motivo si lamenta la nullità del provvedimento impugnato per «vizi formali sulla formazione del giudice e sulla formazione dell’atto» e «per omessa emanazione e comunicazione deldecreto di nomina del collegio giudicante» in uno alla v iolazione degli artt. 99 l.fall. 158 e 136 c.p.c. , poiché il tribunale avrebbe deciso in difetto di costituzione, con decreto firmato prima del (e indipendentemente dal) provvedimento di nomina del collegio. 2.1. – I l motivo è manifesta mente infondat o , p oiché il difetto di costituzione del giudice è integrato solo dall’ alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante, o dalla totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, ovvero da una assoluta inidoneità degli stessi che determini una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello previsto dalla legge ( cfr., ex multis, Cass. Sez. U, 16246 /20 11) , mentre nel caso di specie è pacifico che sia stato designato a giudicare (e abbia giudicato) un collegio facente parte del T ribun ale di Latina, composto da magistrati di quel medesimo tribunale, perciò pienamente legittimati sul piano giurisdizionale, con conseguente insussistenza del vizio di formazione o costituzione del giudice e della correlata invalidità della decisioneassunta. 3. –Il secondo mezzo lamenta la v iolazione degli artt. 24 e 99 l . fall., 9 e 50-bis c.p.c., 6 comma 1 Cedu , 24 e 111 C ost., per «infrazione della disciplina in tema di competenza funzionale inderogabile della sezione fallimentare del tribunale», poiché, a causa delle irregolarità censurate con i l primo motivo, il provvedimento non sarebbe stato adottato «dall’ ufficio giudiziario funzionalmente competente», tale essendo «il giudice fallimentare in composizione collegiale» quale giudice precostituito per legge. 3.1. – I l motivo è manifestamente infondato : l ’art. 24 l . fall. attribuisce al tribunale la cognizione delle azioni che derivano dalla dichiarazione di fallimento, come indubbiamente quelle di opposizione allo stato passivo ; ma il tribunale fallimentare, diversamente da quanto sembra opina re la ricorrente, è semplicemente il tribunale che ha dichiarato il fallimento ( nella specie appunto il T ribunale di Latina ) e la garanzia costituzionale per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge è pacificamente riferita alla competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, non alla concreta composizione dell'organo giudicante (v. ex aliisCass. 21287/2007, 12969/2004). 4. – Con il terzo motivo si denuncia la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2112 c.c. e 47 , comma 5, l. n. 427 del 1990, «nel prisma della previsione di tutela di cui all’art. 5, Direttiva 2001/23/CE», per avere il tribunale erroneamente applicato il primo comma dell’art. 2112 c.c., nonostante l ’atto di cessione di azienda e l’accordo sindacale avessero espressamente previsto la deroga alla disposizione codicistica, peraltro in attuazione dell’art. 47, comma 5, l. 428/90, che nelle procedure concorsuali di carattere liquidatorio legittima la disapplicazione dell’intero articolo codicistico, donde la conseguente «interruzione di tutti i diritti maturati ante cessione e rapporto ex novo subordinato alla firma di singolo verbale di conciliazione». 4.1. –Il quarto mezzo lamenta «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362 ss. c.c.) nell’interpretazione dei contratti (atto di cessione del ramo di azienda del 30.12.2017; accordo sindacale del 29.12.2017 ad esso allegato; verbale di conciliazione in sede sindacale del 29.12.2017, stipulato con la lavoratrice)»– atti foto - riprodotti all’interno del ricorso – dai quali emergerebbe inconfutabilmente che « la cessionaria A zienda ABC Latina giammai ha manifestato la volontà di assumere su di sé i debiti di lavoro maturati nel periodo anteriore alla data (30.12.2017) di efficacia del negozio di cessione del ramo ; la cedente [OSCURATO:PERSONA] SpA in liquidazione ha accettato di restare obbligata per i suddetti debiti». 4.2. – I due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto la ricorrente ha con essi censur ato solo la seconda ratio decidendi del decreto impugnato – relativa all’affermata continuazione del rapporto di lavoro della Mattarocci, senza soluzione di continuità, con la cessionaria « [OSCURATO:PERSONA] beni Comuni di Latina - ABC » – trascurando però di censur are la prima ratio decidendi , con la quale il tribunale ha rilevato l’intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento relativa a l t.f.r. maturato «in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dal l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] al dicembre 2017», mediante versamento al Fondo di tesoreria presso l’INPS, con la conseguenza che la ricorrente non avrebbe potuto essere ammessa al passivo per tale titolo ( v. Cass. 24510 /20 21, 11536/2019, 12009/2018). 4.3. – Trattandosi di statuizione sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, la sua mancata impugnazione ne determina il passaggio in giudicato e al tempo stesso il difetto di interesse ad una pronuncia sulla seconda ratio decidendiqui in esame. 5. – Il quinto ed ultimo mezzo lamenta violazione dell’ art. 92 c.p.c. «nel prisma dell’art. 24 Cost.» in quanto «nel caso di specie sussistevano le gravi ragioni per operare l’integrale compensazione delle spese», stante l’affidamento della lavoratrice sull a «interpretazione in buona fede delle formule degli atti negoziali di sua conoscenza». 5.1. – Il motivo è inammissibile, poiché, in tema di spese processuali, il sindacato della c orte di cassazione ex art. 360 , n. 3, c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti o gravi motivi (ex multis Cass.24502/2017); di conseguenza, non è censurabile in sede di legittimità la decisione di condanna alle spese adottata senza prendere in esame l'eventualità di una loro compensazione (v. Cass. Sez. U,14089/2005; Cass. 11329/2019). 6. –Resta da aggiungere che le ulteriori censure formulate per la prima volta in memoria di parte ricorrente non possono essere esaminate. 7. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spesein favore del controricorrente, liquidate in dispositivo. 8. – Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 . 5 00,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 20 02, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo u