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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 15514/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 23 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Marsala del 13 marzo 2019 e, esclusa la continuazione, rideterminava la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in mesi otto di arresto in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere violato le prescrizioni impostegli col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s..

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di: a) vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'allontanamento dal luogo di domicilio ed erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 per non avere per avere la Corte di appello, dopo l'esclusione della continuazione per la mancata dimostrazione del rientro nell'abitazione da parte dell'imputato dopo il primo controllo, ritenuto che gli operatori di polizia giudiziaria fossero stati a conoscenza del luogo di dimora del sorvegliato speciale.

In realtà l'incertezza su tale dato avrebbe dovuto escludere che egli fosse alloggiato nell'abitazione sottoposta al primo controllo. b) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, delle quali il ricorrente era meritevole per l'assenza di atteggiamenti negativi e la modestia del fatto.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.La sentenza impugnata ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità in ordine alla prima violazione contestata sul presupposto che oggetto di controllo fosse stato il luogo di dimora dell'imputato, già noto alle forze dell'ordine per avervi compiuto in precedenza altri analoghi accertamenti ed altri adempimenti, quali la notificazione di atti giudiziari. 1.1 Al tempo stesso, la Corte di merito ha rilevato che, poiché dopo tale prima verifica ne erano seguite altre sempre con esito negativo, non si era acquisita la certezza che [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto rientro al medesimo domicilio e poi vi si fosse allontanato nelle occasioni in cui erano stati condotti i successivi accertamenti. 1.2 Non rileva il Collegio il contrasto logico segnalato in ricorso.

La conoscenza del luogo di abitazione del sorvegliato speciale da parte degli operatori di polizia giudiziaria è stata loro ascritta in base alle pregresse attività d'istituto ivi compiute sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], circostanza non smentita da contrarie risultanze.

Per contro, il dubbio di un allontanamento successivo rispetta le conoscenze acquisite e non contraddice la precedente considerazione.

Nessuna contraddizione compromette la tenuta logica di tale decisione, né la difesa ha potuto offrire prova di un mutamento del domicilio, comunicato alle Autorità di polizia preposte ai necessari controlli.

2. Anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, già invocate con l'atto di appello, la Corte territoriale ha rilevato la gravità della condotta per una assenza protratta da casa e per la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosissime condanne anche per reati gravi.

La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento e dei dati probatori acquisiti, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] zo Si zfix.:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 23 giugno 2021 la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Marsala del 13 marzo 2019 e, esclusa la continuazione, rideterminava la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in mesi otto di arresto in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per avere violato le prescrizioni impostegli col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di: a) vizio di motivazione in ordine all'accertamento dell'allontanamento dal luogo di domicilio ed erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 per non avere per avere la Corte di appello, dopo l'esclusione della continuazione per la mancata dimostrazione del rientro nell'abitazione da parte dell'imputato dopo il primo controllo, ritenuto che gli operatori di polizia giudiziaria fossero stati a conoscenza del luogo di dimora del sorvegliato speciale. In realtà l'incertezza su tale dato avrebbe dovuto escludere che egli fosse alloggiato nell'abitazione sottoposta al primo controllo. b) Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, delle quali il ricorrente era meritevole per l'assenza di atteggiamenti negativi e la modestia del fatto. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.La sentenza impugnata ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità in ordine alla prima violazione contestata sul presupposto che oggetto di controllo fosse stato il luogo di dimora dell'imputato, già noto alle forze dell'ordine per avervi compiuto in precedenza altri analoghi accertamenti ed altri adempimenti, quali la notificazione di atti giudiziari. 1.1 Al tempo stesso, la Corte di merito ha rilevato che, poiché dopo tale prima verifica ne erano seguite altre sempre con esito negativo, non si era acquisita la certezza che [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto rientro al medesimo domicilio e poi vi si fosse allontanato nelle occasioni in cui erano stati condotti i successivi accertamenti. 1.2 Non rileva il Collegio il contrasto logico segnalato in ricorso. La conoscenza del luogo di abitazione del sorvegliato speciale da parte degli operatori di polizia giudiziaria è stata loro ascritta in base alle pregresse attività d'istituto ivi compiute sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], circostanza non smentita da contrarie risultanze. Per contro, il dubbio di un allontanamento successivo rispetta le conoscenze acquisite e non contraddice la precedente considerazione. Nessuna contraddizione compromette la tenuta logica di tale decisione, né la difesa ha potuto offrire prova di un mutamento del domicilio, comunicato alle Autorità di polizia preposte ai necessari controlli. 2. Anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, già invocate con l'atto di appello, la Corte territoriale ha rilevato la gravità della condotta per una assenza protratta da casa e per la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosissime condanne anche per reati gravi. La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento e dei dati probatori acquisiti, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] zo Si zfix.:
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