CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 13364/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.Ritenuto in fatto e considerato in diritto1. Con ordinanza del 8 gennaio 2025 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensionecondizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna emessanei suoi confronti dal Tribunale di Napoli l’8 maggio 2017, irrevocabile il 29 giugno 2017.L’istanza è stata accolta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissione diulteriore delitto per cui è stata inflitta una pena detentiva (sentenza del Tribunale di Napoliemessa il 2 dicembre 2021, irrevocabile il 16 aprile 2024, per reato commesso il 2 maggio2019).2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione,perché l'ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi risposta sulla richiesta avanzata dalladifesa nell'udienza dell'8 gennaio 2025 di applicazione della continuazione fra i due reatioggetto delle due sentenze citate nell'ordinanza.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.4. Il ricorso è fondato.Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez.U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che, in effetti, nel verbaledell’udienza camerale compare la richiesta del difensore di porre in continuazione i reatioggetto delle due sentenze di condanna richiamate nell’istanza di revoca della sospensionecondizionale.Su questa istanza non vi è stata risposta da parte del giudice dell’esecuzione, che hadefinito l’incidente di esecuzione provvedendo soltanto sull’istanza del pubblico ministero.Ne consegue che il giudice dell’esecuzione è incorso in una violazione di legge, perchénon ha provveduto su un’istanza a lui presentata.L’ordinanza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte edeve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di NapoliCosì è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]