CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 1 aprile 2022, che, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei suoi confronti per il delitto di lesioni personali aggravate in concorso in danno di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha rideterminato la pena inflittagli; considerato che: - il primo motivo, che denuncia error in iuris in relazione all'applicazione della circostanza aggravante delle più persone riunite e vizio di motivazione, è generico e non consentito in questa sede, posto che, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte ad una rivalutazione delle fonti probatorie in assenza di allegazione, autosufficientemente documentata, di specifici, inopinabili e decisivi elementi di prova a sostegno della tesi prospettata (ossia l'assenza degli elementi costitutivi dell'aggravante ex art. 585, comma 1, cod. pen.), è meramente riproduttivo di profili di censura (apporto causale fornito nell'esecuzione del reato) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pag. 8); - che il secondo motivo, che denuncia error in iuris in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e vizio di motivazione, è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il gennaio 2023