CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rimesso il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], a questa Corte, qualificando l'impugnazione avente ad oggetto il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo, reso il 6 ottobre 2020, proposta ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen., quale ricorso per cassazione. 1.2. Considerato che il reclamo riguardava la declaratoria di inammissibilità della richiesta di autorizzazione del detenuto, in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., all'acquisto di lettore di compact disk (CD) e di CD musicali, rispetto al quale le difese denunciavano, tra l'altro, violazione degli artt.3 e 27 Cost. e 1 Ord. pen., tenuto conto dell'assenza della previsione di un espresso divieto all'acquisto di tali strumenti tecnologici, nonché dovendo riconoscersi un diritto del detenuto all'ascolto di musica, in modo elettivo, diversa da quella trasmessa dalla radio con Frequenze AM, unico consentito ai detenuti in regime differenziato. 1.3. Ritenuto che questa Corte di legittimità ha già riconosciuto come posizione soggettiva tutelabile per il detenuto in regime differenziato, il diritto di utilizzare CD ad uso ricreativo, pur nei limiti della normativa vigente, con valutazione adeguata circa la necessità di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto medesimo e l'organizzazione criminale di provenienza (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213; conf. Rv. 281794; Rv. 278365), rimessa all'Amministrazione penitenziaria (così da escludere inesigibili adempimenti da parte di questa, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti). 2. Rilevato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza nel qualificare il reclamo come ricorso per cassazione, ha trascurato di considerare che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è stato adottato a seguito di instaurazione del contraddittorio, pur trattandosi di declaratoria di inammissibilità, non anche ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. che, invece, riguarda soltanto il caso della inammissibilità del provvedimento emesso de piano. 2.1. Considerato che nell'ambito del procedimento ex art. 35-bis Ord. pen., introdotto con il d.l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, il rinvio del comma 1 della disposizione in esame all'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. Pen., come modificato dal predetto dl., prevede che il magistrato di sorveglianza applica il procedimento di cui all'art. 35-bis citato, per decidere sui lì reclami dei detenuti ed internati relativi ai pregiudizi all'esercizio di diritti che derivino da inosservanza da parte dell'Amministrazione penitenziaria dell'ordinamento penitenziario (cfr. Sez. 1, n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, Rv. 265973, in motivazione). 2.1. Ritenuto, quindi, corretta l'introduzione quale reclamo dell'impugnazione avverso il descritto provvedimento di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza rispetto al quale, dunque, il Tribunale di sorveglianza adito avrebbe dovuto decidere nel merito. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere