CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2025
Cassazione n. 05516/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di VFNEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N.35194/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha con- fermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo del 15 novembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 186 comma 2, lett. c) e comma 2 bis cod. strada, fatto commesso in Rovigo il 08/03/2020, fatto commesso in Rovigo il 08/03/2020. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescri- zione e chiedendone, dunque, l'annullamento senza rinvio. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato. Lo stesso, in particolare, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giuri- sprudenza di legittimità. Ad avviso della difesa, individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data di consumazione del reato, coincidente con 1'8 marzo 2020, e rilevata l'assenza di cause di sospensione, nonché l'unico evento interruttivo rappresentato dal decreto di citazione a giudizio, il termine massimo di prescrizione sarebbe ve- nuto a scadenza decorsi cinque anni, e quindi in data 8 marzo 2025. Da ciò la censura rivolta alla Corte di appello di Venezia per non avere rilevato ex officio l'intervenuta prescrizione del reato all'udienza del 24 marzo 2025. Tale ricostruzione difensiva, tuttavia, non può essere condivisa, poiché muove da un presupposto giuridico errato in ordine al regime normativo applica- bile in materia di prescrizione. Al reato oggetto di contestazione deve infatti applicarsi '1 regime prescri- zionale introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134, in conformità al dictum delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, secondo cui "la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai : -eati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogati-- con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021" (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024. dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 02). In particolare, la legge n. 134 del 2021 ha introdotto nel codice penale l'art. 161-bis, rubricandolo «Cessazione del corso della prescrizione» stabilendo, con N.35194/2025 R.G. esso, che il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronun- zia della sentenza di primo grado. Contestualmente, ha previsto, con l'art. 344- bis cod. proc. pen., un autonomo meccanismo di improcedibilità dei giudizi di im- pugnazione decorso un determinato termine, destinato a operare in luogo della prescrizione nella fase successiva alla decisione di primo grado (Sul punto, Sez. U, n. 20989 del 12/12P.024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 — 02). Alla luce di tale 'ssetto normativo, risulta evidente che la prescrizione del reato non può ritenersi maturata nel caso di specie. Il corso della prescrizione, infatti, si è definitivamente arrestato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, in un momento in cui il termine prescrizionale massimo non era ancora spirato. Le doglianze difensive si fondano, pertanto, su una non corretta applica- zione della disciplina vigente in materia di prescrizione e devono, per ciò solo, ritenersi manifestamente infondate. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. seni. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissftille il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21/01/