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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36972/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. IL ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile.

Il motivo sul vizio di motivazione e di violazione di legge della sentenza impugnata risulta generico ed in fatto.

La Corte di appello adeguatamente motiva sulla responsabilità del ricorrente per i reati in accertamento (art. 10 quater d.

Igs. 74 del 2000) in relazione alle indebite compensazioni effettuate con i modelli F24, come riscontrati dall'Agenzia delle entrate nei tre atti di recupero (con specifica indicazione nei prospetti allegati degli importi e delle date di presentazione dei mod.

F24) e confermati dal teste escusso (funzionario dell'Agenzia delle entrate).

La mancanza in atti dei mod.

F24 non incide sulla valutazione di merito effettuata dalla Corte di appello, che ha espressamente affrontato la questione, ritenendo, comunque, provata la responsabilità.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorrente si limita a riprospettare la questione in Cassazione, in fatto.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. IL ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile. Il motivo sul vizio di motivazione e di violazione di legge della sentenza impugnata risulta generico ed in fatto. La Corte di appello adeguatamente motiva sulla responsabilità del ricorrente per i reati in accertamento (art. 10 quater d. Igs. 74 del 2000) in relazione alle indebite compensazioni effettuate con i modelli F24, come riscontrati dall'Agenzia delle entrate nei tre atti di recupero (con specifica indicazione nei prospetti allegati degli importi e delle date di presentazione dei mod. F24) e confermati dal teste escusso (funzionario dell'Agenzia delle entrate). La mancanza in atti dei mod. F24 non incide sulla valutazione di merito effettuata dalla Corte di appello, che ha espressamente affrontato la questione, ritenendo, comunque, provata la responsabilità. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente si limita a riprospettare la questione in Cassazione, in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36972/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris