Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:207
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0066_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-66/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] d'Inghilterra e del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] of State for [OSCURATO:PERSONA], ex parte [OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario con riferimento al diritto di ottenere il pagamento di interessi su importi percepiti a titolo di arretrati di una prestazione previdenziale rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, G.F. Mancini (relatore), J.C. Moitinho de Almeida e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la signora [OSCURATO:PERSONA], dal signor [OSCURATO:PERSONA], QC, su incarico della signora [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA];
- per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister;
- per il governo tedesco, dal signor [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;
- per il governo svedese, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], rättschef presso il dipartimento del commercio estero del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal signor [OSCURATO:PERSONA] e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della signora [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dai signori John E. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barrister, del governo svedese, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], departementsråd presso il dipartimento del commercio estero del ministero degli Affari esteri, e della [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 25 giugno 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 ottobre 1994, pervenuta alla Corte il 13 marzo 1995, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] d'Inghilterra e del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto comunitario con riferimento al diritto di ottenere il pagamento di interessi su importi percepiti a titolo di arretrati di una prestazione previdenziale rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la signora [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] of State for [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] of State») in ordine al pagamento di interessi su somme versate a titolo di arretrati di una prestazione previdenziale denominata [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«ICA»).
La direttiva 79/7
3 A mente del suo art. 1, la direttiva 79/7 si prefigge la graduale attuazione, nel campo della previdenza sociale e degli altri elementi di protezione sociale di cui all'art. 3, del principio della parità di trattamento tra uomini e donne.
4 Dall'art. 2 emerge che la direttiva si applica alla popolazione attiva - compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività sia interrotta per malattia, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro - nonché ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi.
5 In forza dell'art. 4, il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi, l'obbligo di versare contributi e il calcolo degli stessi, il calcolo delle prestazioni e le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.
6 L'art. 6 pone a carico degli Stati membri l'obbligo di introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengano lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di trattamento di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti.
7 L'art. 7, n. 1, lett. a), precisa che la direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione la fissazione del limite di età per la concessione delle pensioni di vecchiaia e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni.
La normativa nazionale in vigore
8 L'art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] 1975 (legge in materia di previdenza sociale; in prosieguo: la «legge»), come modificato, dispone che una persona ha diritto all'ICA per ciascun giorno durante il quale si dedica all'assistenza di una persona colpita da invalidità grave, se tale attività è regolare ed effettiva, se essa non è retribuita e se la persona colpita da invalidità è un parente dell'interessato ai sensi della normativa in vigore. Lo stesso articolo prevede, al n. 5, che una persona che abbia raggiunto l'età per il pensionamento non ha diritto all'ICA, a meno che non vi abbia avuto diritto o non sia considerata avervi avuto diritto immediatamente prima del raggiungimento di tale età. [OSCURATO:PERSONA], l'età per il pensionamento è fissata a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini.
9 In forza del diritto inglese, nessun interesse può essere corrisposto sugli arretrati di prestazioni previdenziali per il periodo antecedente la decisione dell'ente competente a favore dell'interessato.
La controversia nel procedimento nazionale a quo
10 La signora [OSCURATO:PERSONA], che ha una figlia ammalatasi nel 1968, si dedica da tale anno alla sua assistenza. Il 19 febbraio 1987 la signora [OSCURATO:PERSONA], che aveva allora 63 anni, chiedeva all'[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'«[OSCURATO:PERSONA]»), ente nazionale competente, la concessione dell'ICA. L'[OSCURATO:PERSONA] respingeva tale domanda sul motivo che la signora [OSCURATO:PERSONA] aveva già raggiunto l'età per il pensionamento e non poteva essere considerata come una persona che aveva avuto diritto all'ICA prima del raggiungimento di tale età.
11 La signora [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), deducendo che l'art. 37, n. 5, della legge era contrario alla direttiva 79/7 poiché le impediva, a causa della sua età, di giovarsi delle prestazioni sociali alle quali avrebbe avuto diritto un uomo della stessa età.
12 [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso rilevando, per un verso, che l'art. 37, n. 5, della legge non era in contrasto con la direttiva 79/7, posto che la disparità tra uomini e donne nella concessione delle prestazioni sociali derivava dalla fissazione di età differenti per il pensionamento ed era quindi legittima alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva. Per l'altro, la signora [OSCURATO:PERSONA] non rientrava nell'ambito d'applicazione della direttiva 79/7, quale definito all'art. 2 di quest'ultima, avendo esercitato attività lavorativa, per l'ultima volta, nel 1957.
13 La signora [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso questa decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), il quale disponeva la sospensione del procedimento fintantoché determinati giudici superiori e la Corte di giustizia non si fossero pronunciati su controversie parallele. In seguito alla sentenza della Corte 30 marzo 1993, causa C-328/91, Thomas e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1247), il [OSCURATO:PERSONA] accertava che l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva valersi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 per negare il versamento dell'ICA alle donne di età superiore ai 60 anni in forza dell'art. 37, n. 5, della legge.
14 Nel corso dell'udienza del 21 gennaio 1994, svoltasi dinanzi allo stesso [OSCURATO:PERSONA], la signora [OSCURATO:PERSONA] riusciva a dimostrare che rientrava nell'ambito d'applicazione della direttiva, in quanto al sopraggiungere dell'infermità della figlia prestava lavoro a tempo parziale. [OSCURATO:PERSONA], esercitando la propria facoltà di far retroagire il versamento dell'ICA a un anno prima della data della domanda, decideva quindi che la signora [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto al versamento dell'ICA a decorrere dal 19 febbraio 1986 per tutto il resto della sua vita e che il pagamento degli arretrati di tale prestazione avrebbe subito un conguaglio, in ragione di pagamenti in eccesso effettuati in precedenza per altre prestazioni non cumulabili. La signora [OSCURATO:PERSONA] riceveva pertanto la somma di 5 588,60 UKL (lire sterline) a titolo di arretrati dell'ICA.
15 Con lettera 8 febbraio 1994 al [OSCURATO:PERSONA] of State, il [OSCURATO:PERSONA] rivendicava a nome della signora [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di interessi sull'importo degli arretrati concessi all'interessata. [OSCURATO:PERSONA] of State rigettava la domanda sul rilievo che il diritto nazionale non prevede il pagamento di interessi sulle prestazioni previdenziali.
16 Avverso questa decisione la signora [OSCURATO:PERSONA] proponeva un ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], facendo valere, per un verso, che, alla luce della sentenza della Corte 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5357), aveva diritto al risarcimento dei danni subiti a causa della violazione della direttiva commessa dal [OSCURATO:PERSONA]. Per l'altro, l'art. 6 della direttiva imporrebbe il pagamento di interessi sugli arretrati di prestazioni, così come l'art. 6 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), impone il pagamento di interessi sull'importo versato a titolo di indennizzo per un licenziamento discriminatorio (sentenza 2 agosto 1993, causa C-271/91, Marshall II, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4367).
17 In questa fase della controversia, il giudice nazionale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se, nell'ipotesi in cui un richiedente abbia diritto a una prestazione previdenziale nazionale in quanto rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 79/7/CEE, il diritto comunitario gli attribuisca, alla luce delle circostanze del presente caso di specie, un diritto di ottenere il pagamento di interessi sulla prestazione concessa e, in caso affermativo:
i) a decorrere da quale data gli interessi siano dovuti;
ii) quale sia il saggio di interesse da applicare;
iii) se gli interessi vadano computati esclusivamente sul saldo restante dovuto in seguito al conguaglio, conformemente alle norme nazionali in materia di cumulo, con tutti gli altri pagamenti di prestazioni effettuati per lo stesso periodo».
La questione pregiudiziale
18 Con la questione posta il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il diritto comunitario prescriva che un singolo possa ottenere il pagamento di interessi su importi versati a titolo di arretrati di prestazioni previdenziali come l'ICA, quando il ritardo nel versamento della prestazione sia riconducibile a una discriminazione vietata dalla direttiva 79/7. Esso chiede alla Corte, in caso di risposta affermativa, di precisare le modalità del versamento dei detti interessi.
19 Si evince dall'ordinanza di rinvio che, secondo la signora [OSCURATO:PERSONA], il diritto alla corresponsione di interessi, in siffatta situazione, potrebbe discendere vuoi dall'art. 6 della direttiva 79/7, vuoi dal principio della responsabilità dello Stato in caso di violazione del diritto comunitario. Occorre esaminare in ordine successivo queste due possibilità.
Quanto all'art. 6 della direttiva 79/7
20 In ordine al primo aspetto, la signora [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno ricordato che, nella citata sentenza Marshall II, la Corte ha dichiarato che l'art. 6 della direttiva 76/207 va interpretato nel senso che esso osta a che il risarcimento del danno subito da una persona lesa a seguito di un licenziamento discriminatorio sia limitato dalla mancanza di interessi destinati a compensare la perdita subita dal beneficiario del risarcimento per effetto del tempo trascorso fino al versamento effettivo del capitale concesso.
21 La signora [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto anzitutto rilevare come il tenore dell'art. 6 della direttiva 79/7 sia praticamente identico a quello dell'art. 6 della direttiva 76/207, sul quale verteva la menzionata causa Marshall II. Inoltre, le due direttive perseguirebbero lo stesso obiettivo, vale a dire l'effettiva parità di trattamento tra uomini e donne. Infine, la direttiva 79/7 costituirebbe un'attuazione del programma normativo intrapreso con l'adozione della direttiva 76/207, che al quarto `considerando' e all'art. 1, n. 2, annuncia l'adozione di ulteriori strumenti intesi alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale. Ciò premesso, i rispettivi artt. 6 delle direttive 76/207 e 79/7 andrebbero interpretati nella stessa maniera.
22 Ne conseguirebbe che l'art. 6 della direttiva 79/7 impone il pagamento di interessi su arretrati di prestazioni sociali quando il ritardo nel pagamento delle prestazioni è imputabile a una discriminazione fondata sul sesso, vietata dalla direttiva in parola.
23 Questa interpretazione non può essere accolta. Si deve constatare, invero, che la citata sentenza Marshall II riguardava la concessione di interessi su importi dovuti a titolo di risarcimento del danno subito a causa di un licenziamento discriminatorio. Come ha rilevato la Corte al punto 31 di quella sentenza, in un tale contesto, un risarcimento integrale del danno sofferto non può prescindere da elementi, quali il decorso del tempo, tali da diminuirne di fatto il valore. La corresponsione di interessi, ai sensi delle pertinenti norme nazionali, è pertanto da considerarsi componente essenziale di un indennizzo che consenta il ripristino di un'effettiva parità di trattamento.
24 Nel caso di specie si controverte invece sul diritto di ottenere il pagamento di interessi su importi dovuti a titolo di prestazioni previdenziali. Simili prestazioni sono versate agli interessati dagli enti competenti, ai quali incombe segnatamente verificare la sussistenza delle condizioni stabilite dalle norme vigenti. Ne consegue che gli importi versati non hanno affatto natura di risarcimento di un danno subito e che il ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza Marshall II non trova applicazione ad una situazione di tal genere.
25 Di conseguenza, sebbene l'art. 6 della direttiva imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari affinché ogni persona che si ritenga vittima di una discriminazione vietata dalla direttiva per quanto riguarda la concessione di prestazioni previdenziali possa far accertare l'illegittimità di tale discriminazione e ottenere il pagamento delle prestazioni alle quali avrebbe avuto diritto in mancanza della stessa, il pagamento di interessi su arretrati di prestazioni non può considerarsi componente essenziale del diritto così definito.
26 Né potrebbe contrapporsi a una tale conclusione l'argomento che la [OSCURATO:PERSONA] trae dalle sentenze 16 luglio 1992, cause riunite C-63/91 e C-64/91, Jackson e Cresswell ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4737), e 13 luglio 1995, causa C-116/94, Meyers ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2131), da cui emergerebbe che prestazioni previdenziali connesse all'attività lavorativa possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 76/207. [OSCURATO:PERSONA] assume che, nel caso in cui prestazioni di questo tipo siano liquidate con ritardo a causa di una discriminazione vietata dalla direttiva 76/207, sono dovuti interessi sugli arretrati delle prestazioni conformemente al principio enunciato nella sentenza Marshall II. Orbene, nulla farebbe supporre che, in ipotesi di prestazione previdenziale rientrante nelle previsioni della direttiva 79/7, il principio di parità di trattamento abbia una portata più ristretta rispetto a quella sancita dalla direttiva 76/207, cosicché dovrebbe giungersi per entrambe le direttive alla medesima conclusione.
27 Questo ragionamento muove da una premessa erronea. Pur discendendo effettivamente dalla sentenza Jackson e Cresswell e dalla sentenza Meyers, summenzionate, che talune prestazioni previdenziali rientrano nell'ambito della direttiva 76/207, ciò non implica che dall'art. 6 di questa direttiva, quale è stato interpretato nella sentenza Marshall II, discenda l'obbligo di versare gli interessi su arretrati di prestazioni allorché il ritardo verificatosi nel loro pagamento è riconducibile ad una discriminazione fondata sul sesso, vietata dalla direttiva in parola. Invero, qualunque sia la direttiva applicabile, importi versati a titolo di prestazione previdenziale non hanno natura di indennizzo, talché il pagamento di interessi non potrebbe essere imposto in base all'art. 6 della direttiva 76/207, né quindi in base all'art. 6 della direttiva 79/7.
Quanto al principio della responsabilità dello Stato membro in caso di violazione del diritto comunitario
28 Deve pertanto prendersi in esame la seconda possibilità, menzionata nell'ordinanza di rinvio, secondo la quale il diritto alla corresponsione di interessi su arretrati di prestazioni previdenziali discenderebbe dal principio della responsabilità dello Stato in caso di violazione del diritto comunitario.
29 Sul punto, la signora [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il [OSCURATO:PERSONA] non ha adeguatamente attuato la direttiva 79/7 e che essa ha subito una perdita a causa della tardiva erogazione dell'ICA, alla quale aveva diritto. Infatti, l'inflazione avrebbe eroso il valore reale dell'importo di sua spettanza. Ne desume che il [OSCURATO:PERSONA] ha l'obbligo di risarcire, con il versamento di un importo pari agli interessi maturati, il danno cagionatole dalla violazione della detta direttiva.
30 Il governo del [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, ritiene che il principio della responsabilità dello Stato membro in caso di violazione del diritto comunitario non debba applicarsi alla fattispecie oggetto del procedimento nazionale a quo. Infatti, in una situazione di questo tipo, e contrariamente a quanto sarebbe avvenuto nella citata causa Francovich e a., il risultato prescritto dalla direttiva, vale a dire il pagamento delle prestazioni previdenziali, sarebbe stato conseguito.
31 Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che la Corte ha ricorrentemente affermato che il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato (sentenze 19 novembre 1991, Francovich e a., citata, punto 35; 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1029, punto 31; 26 marzo 1996, causa C-392/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1631, punto 38; 23 maggio 1996, causa C-5/94, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2553, punto 24; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4845, punto 20).
32 Inoltre, con riguardo ai presupposti dell'obbligo di uno Stato membro di risarcire i danni in tal modo causati, emerge dalla giurisprudenza menzionata che essi sono tre, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che la violazione sia grave e manifesta e che ricorra un nesso di causalità diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi (citate sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame e a., punto 51; [OSCURATO:PERSONA], punto 39; [OSCURATO:PERSONA], punto 25; Dillenkofer e a., punto 21). La valutazione di questi presupposti dev'essere effettuata in funzione di ciascun tipo di situazione (Dillenkofer e a., punto 24).
33 Infine, risulta da una giurisprudenza divenuta costante a partire dalla sentenza Francovich e a., citata, punti 41-43, che, con riserva del diritto al risarcimento che trova direttamente il suo fondamento nel diritto comunitario, ove ricorrano i tre presupposti dianzi richiamati, è nell'ambito delle norme del diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato, fermo restando che le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali in materia di risarcimento dei danni non possono essere meno favorevoli di quelle riguardanti reclami analoghi di natura interna né possono essere congegnate in modo da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile ottenere il risarcimento.
34 Alla luce di quanto sopra, è compito del giudice nazionale valutare se, nell'ambito della controversia sottopostagli e del procedimento nazionale, la signora [OSCURATO:PERSONA] abbia diritto al risarcimento del danno che assume di aver subito in conseguenza della violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro ed, eventualmente, determinare l'importo di questo risarcimento.
35 La questione posta dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che l'art. 6 della direttiva 79/7 non prescrive che un singolo possa ottenere il pagamento di interessi su importi versati a titolo di arretrati di prestazioni previdenziali come l'ICA, qualora il ritardo nel versamento delle prestazioni sia riconducibile ad una discriminazione vietata dalla direttiva 79/7. Tuttavia, uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni cagionati a un singolo dalla violazione del diritto comunitario. Spetta al giudice nazionale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di un tale obbligo, trarre le conseguenze da questo principio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Le spese sostenute dai governi del [OSCURATO:PERSONA], tedesco, svedese e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] d'Inghilterra e del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 12 ottobre 1994, dichiara:
L'art. 6 della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, non prescrive che un singolo possa ottenere il pagamento di interessi su importi versati a titolo di arretrati di prestazioni previdenziali come l'[OSCURATO:PERSONA], qualora il ritardo nel versamento delle prestazioni sia riconducibile ad una discriminazione vietata dalla direttiva 79/7. Tuttavia, uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni cagionati a un singolo dalla violazione del diritto comunitario. Spetta al giudice nazionale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di un tale obbligo, trarre le conseguenze da questo principio.