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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04928/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 890-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3392/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 2114/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] amianto R.G.N.890/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] CHELa Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art.13, co.8 l. n.257/92.

Riteneva la Corte che si fosse verificata la decadenza di cui all’art.47 d.P.R. n.639/70, computando il termine triennale dal decorso di 300 giorni successivi alla domanda amministrativa, non potendo tale termine di 300 giorni essere prorogato in caso di omesso provvedimento dell’Inps sul ricorso amministrativo, o di proposizione di nuovo ricorso.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi , illustrati da memoria e supportati da una richiesta di rimessione della causa alle sezioni unite.

L’Inps resiste con controricorsoillustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 per avere la Corte ritenuto che il termine di 300 giorni fosse insuperabile anche quando mancasse un provvedimento espresso dell’Inps sul ricorso amministrativo, potendo invece il termine decadenziale decorrere solo dall’emissione di tale provvedimento espresso.

Inoltre, la decadenza doveva essere correlata ai singoli ratei e non al diritto alla rivalutazione contributiva.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione dell’art.13, co.8 l. n.257/92 argomentando la fondatezza nel merito della domanda data la sussisten za del le condizioni ambientali di lavoro determinanti l’esposizione all’amianto.

Il primo motivo è infondato.

La Corte si è conformata al costante orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità, secondo cui il termine di 300 giorni non è superabile nemmeno nel caso in cui l’Inps non risponda sul ricorso amministrativo o risponda in ritardo o allorché sia presentato un ricorso oltre tale termine (Cass.15969/17, Cass.7527/10, Cass.18097/16, Cass.

S.U. 12718/09), o sia presentata una nuova domanda di beneficio (Cass.21039/18).

Dunque, la Corte d’appello ha rettamente ritenuto che il dies a quo della decadenza triennale non poteva essere posticipato rispetto alla scadenza dei 300 giorni previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, indipendentemente dall’adozione, entro tale termine, di un provvedimento espresso dell’Inps.

Infondato è anche l’ulteriore argomento del ricorso, secondo cui la decadenza andava riferita ai singoli ratei di pensione e non al diritto alla rivalutazione contributiva.

Questa Corte (Cass.8784/23, Cass.9358/23), in cause analoghe, ha già affermato che il diritto di cui all’art.13, co.8 l. n.257/92 è distinto e autonomo dalla pretesa di rivalutare i singoli ratei di pensione, sicché la decadenza relativa alla domanda ex art.13, co.8 l. n.257/92 non ha ad oggetto i singoli ratei.

Il rigetto del primo motivo determina assorbimento del secondoe del terzo, senza necessità di rimettere la causa alle sezioni unite né alla pubblica udienza , attesa l’uniformità dell’orientamento di legittimità r ispett ato dalla sentenza impugnata.

Le spese seguono la soccombenza, senza potersi aver riguardo all’art.152 d.a. c.p.c. relativo alle prestazioni previdenziali:la d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 890-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3392/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 2114/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] amianto R.G.N.890/2019 Cron. Rep. Ud.13/12/2023 [OSCURATO:PERSONA] CHELa Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall’art.13, co.8 l. n.257/92. Riteneva la Corte che si fosse verificata la decadenza di cui all’art.47 d.P.R. n.639/70, computando il termine triennale dal decorso di 300 giorni successivi alla domanda amministrativa, non potendo tale termine di 300 giorni essere prorogato in caso di omesso provvedimento dell’Inps sul ricorso amministrativo, o di proposizione di nuovo ricorso. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre motivi , illustrati da memoria e supportati da una richiesta di rimessione della causa alle sezioni unite. L’Inps resiste con controricorsoillustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione dell’art.47 d.P.R. n.639/70 per avere la Corte ritenuto che il termine di 300 giorni fosse insuperabile anche quando mancasse un provvedimento espresso dell’Inps sul ricorso amministrativo, potendo invece il termine decadenziale decorrere solo dall’emissione di tale provvedimento espresso. Inoltre, la decadenza doveva essere correlata ai singoli ratei e non al diritto alla rivalutazione contributiva. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione dell’art.13, co.8 l. n.257/92 argomentando la fondatezza nel merito della domanda data la sussisten za del le condizioni ambientali di lavoro determinanti l’esposizione all’amianto. Il primo motivo è infondato. La Corte si è conformata al costante orientamento giurisprudenziale, cui va data continuità, secondo cui il termine di 300 giorni non è superabile nemmeno nel caso in cui l’Inps non risponda sul ricorso amministrativo o risponda in ritardo o allorché sia presentato un ricorso oltre tale termine (Cass.15969/17, Cass.7527/10, Cass.18097/16, Cass. S.U. 12718/09), o sia presentata una nuova domanda di beneficio (Cass.21039/18). Dunque, la Corte d’appello ha rettamente ritenuto che il dies a quo della decadenza triennale non poteva essere posticipato rispetto alla scadenza dei 300 giorni previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, indipendentemente dall’adozione, entro tale termine, di un provvedimento espresso dell’Inps. Infondato è anche l’ulteriore argomento del ricorso, secondo cui la decadenza andava riferita ai singoli ratei di pensione e non al diritto alla rivalutazione contributiva. Questa Corte (Cass.8784/23, Cass.9358/23), in cause analoghe, ha già affermato che il diritto di cui all’art.13, co.8 l. n.257/92 è distinto e autonomo dalla pretesa di rivalutare i singoli ratei di pensione, sicché la decadenza relativa alla domanda ex art.13, co.8 l. n.257/92 non ha ad oggetto i singoli ratei. Il rigetto del primo motivo determina assorbimento del secondoe del terzo, senza necessità di rimettere la causa alle sezioni unite né alla pubblica udienza , attesa l’uniformità dell’orientamento di legittimità r ispett ato dalla sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza, senza potersi aver riguardo all’art.152 d.a. c.p.c. relativo alle prestazioni previdenziali:la d
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