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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 20758/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 2C [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla memoria inviata dall'Ufficio, in cui si chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 1°/4/2021 il Tribunale del riesame di Potenza - adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. - ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di legale rappresentante della società SMAG [OSCURATO:PERSONA]., già conduttrice della 2C [OSCURATO:PERSONA]. - indagata, in concorso con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], per il delitto ex art. 512 bis cod. pen. (con contestazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. al solo [OSCURATO:PERSONA]), per fatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA], dal maggio 2016 a tutt'oggi.

L'ordinanza ha respinto le censure delle società terze interessate, dirette a rilevare l'insussistenza del fumus commissi delicti, per non essere la Campo- chiaro attinta da concreti indizi di reità per il delitto ex art. 512 bis cod. pen., ed ha riaffermato il periculum in mora rappresentato dall'esigenza di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato ovvero la consuma- zione di ulteriori reati.

1.1. La trattazione del fumus è imperniata essenzialmente nella descri- zione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], indagato in vinculis per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato all'associazione mafiosa denomi- nata "clan Schettino" operante in Scanzano 3onico e nella provincia di Matera e territori limitrofi fino al 2021, nonché per i delitti ex art. 512 bis cod. pen. contestati ai capi 4 e 6, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.

Il quadro indiziario dei contestati reati, in particolare dell'associazione ex art. 416 bis cod. pen., è stato tratteggiato in continuità con il già riconosciuto - in sede cautelare - carattere mafioso dell'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'impugnata ordinanza ha riportato ampi brani tratti dall'ordinanza cautelare personale del 1°/4/2021 del Tribunale di Potenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], al fine di illustrare genesi e consistenza del gruppo Schettino.

1.2. Con più specifico riguardo all'imputazione provvisoria attingente [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 512 bis cod. pen., l'impugnata ordinanza (alle pag. 72 e seguenti) illustra i precedenti penali ed i carichi pendenti del marito [OSCURATO:PERSONA], nonché le risultanze dell'attività investigativa intese a dimostrare la fittizia titolarità delle quote sociali in capo all'indagata, invece riconducibili al marito.

Assumono così rilievo le informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], direttore di due villaggi turistici del materano, che aveva parlato dei suoi rapporti con la società SMAG, intrattenuti esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA], anche se detta società risultava formalmente amministrata dalla Campochiaro.Si sono citate alcune fotografie "postate" sulla pagina Facebook della società 2C della Campochiaro, ed altre rinvenute sul cellulare di un associato del clan Schettino, [OSCURATO:PERSONA], che raffiguravano lavori edili eseguiti presso due proprietà del capo-clan [OSCURATO:PERSONA].

Si è richiamata un'informativa dei Carabinieri di Polic:oro del 12/1/2021, intervenuti a seguito di un incendio in un capannone industriale della società [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA], interessato da lavori di ristrutturazione condotti dalle ditte [OSCURATO:PERSONA]., 2C [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]. (ditta pure riconducibile all'indagato [OSCURATO:PERSONA]).

Nel relativo sopralluogo si consta- tava che il coordinatore di quei lavori era [OSCURATO:PERSONA], al quale facevano riferimento gli operai delle tre ditte presenti.

Infine, da servizi di osservazione pedinamento e controllo espletati dai Carabinieri di Policoro nel novembre 2020, si verificava che operai della Sacal eseguivano lavori per conto dell'Anas utilizzando veicoli appartenenti alla 2C Service di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le società 2C [OSCURATO:PERSONA]. e SMAG [OSCURATO:PERSONA]., entrambe legalmente rappresentate da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e mancanza della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del reato ex art. 512 bis cod. pen., o almeno della circostanza aggravante di cui all'ad, 416 bis cod. pen.

Rileva il ricorso che l'impugnata ordinanza non dà contezza degli elementi probatori dimostrativi della finalità elusiva richiesta dalla fattispecie delittuosa al momento della costituzione delle società in questione, momento sensibilmente anteriore rispetto a quello in cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diventato partecipe dell'associazione mafiosa clan Schettino.

Il reato ex art. 512 bis è stato contestato in forma aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], ma in alcun modo si è illustrato come costui possa avere impiegato il metodo mafioso nei confronti della moglie al momento della stipula dei negozi giuridici necessari al trasferimento delle quote.

Si tratta di un profilo rilevante anche per le società ricorrenti, terze interessate, in quanto dall'esclusione dell'aggravante mafiosa deriva l'utilità dell'elisione dei presupposti della confisca obbligatoria, per mancanza di pericolosità della prova.

Si censura ancora che non vi è motivazione sotto il profilo dello scrutinio della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto delle quote sociali e della finalità di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione, tenuto conto del tempo di costituzione delle società e di quello, sopravvenuto, dell'adozione dei titoli interdittivi della Prefettura di Matera, onde valutare il pericolo di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Invero, la gestione di un'attività economica formalmente intestata ad altri non concretizza il delitto ex art. 512 bis cod. pen. che, essendo un reato istan- taneo con effetti permanenti, si consuma nel momento dell'intestazione fittizia, al quale deve essere riferito il concorso del soggetto terzo, mentre non assume alcuna rilevanza l'ausilio prestato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'inDsservanza dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 416 bis, comma 7, cod. pen.

Si censura che non vi sia stata motivazione sul pericuium in mora, invece necessaria trattandosi di un sequestro impeditivo ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen.

Si lamenta incidentalmente la -nancata considera- zione per una memoria difensiva non specificata, con relativi allegati, e si rileva come lo stesso Tribunale del riesame abbia sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] contribuiva alla realizzazione dei fini associativi ponendosi come testa di ponte in taluni settori economici di interesse per il clan Schettino, ma non era stato sufficientemente provato che con le sue imprese riciclasse i profitti illeciti della consorteria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si dà atto che in data 18/1/2022, alle ore 11.53 (orario successivo alla discussione del procedimento), perveniva nota dello studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che informava delle ragioni della mancata presenza all'udienza di detto professionista, pur essendo stata richiesta la trattazione orale, ma non conteneva istanza di rinvio della discussione.

2. Venendo all'esame dei ricorsi, si rileva che essi presentano vari aspetti di inammissibilità.

2.1. Un primo profilo attiene alla legittimazione, non essendo chiara la veste in cui ha agito [OSCURATO:PERSONA], formalmente in qualità di legale rappresentante delle società sequestrate, terze interessate come la ritiene il Tribunale del riesame, in linea con l'impostazione difensiva - ma sostanzialmente in qualità di indagata.

Invero, vi è un elemento di commistione e contraddizione, in quanto la rappresentante legale è indagata a titolo di concorso nel reato ex art. 512 bis cod. pen., ed il ricorso è tutto orientato alla negazione dei presupposti della misura cautelare reale, il che implica anche negazione della gravità indiziaria per la Campochiaro.Ove si considerino le società ricorrenti come terze estranee, le ragioni di doglianza non avrebbero potuto essere quelle che sono state evocate (carenza dei presupposti del fumus e del periculum), ma soltanto la rivendicazione dell'effettiva titolarità del bene - nel caso in esame le quote sociali, da restituire alla Campochiaro, titolare dei pacchetti di maggioranza - e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato, il coniuge [OSCURATO:PERSONA], con il quale invece la Campochiaro concorre nel reato ex art. 512 bis cod. pen.

Peraltro, atteggiandosi come terza estranea nella sua veste di legale rappresentante delle società, la Campochiaro avrebbe dovuto allegare l'effettiva titolarità delle azioni sequestrate, documentando lei stessa i modi e i tempi dell'acquisto, le risorse finanziarie utilizzate per detto acquisto e la loro legittima provenienza (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070).

2.2. Ma anche seguendo l'impostazione delle società ricorrenti, si deve in primis rammentare che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa, tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5876 del 28 gennaio 2004, Feraz.zi, Rv. 226710).

Al contrario, il ricorso si è diffuso in considerazioni di merito sulla tenuta delle contestazioni cautelari, in particolare aggredendo il punto della mancata prova della finalità elusiva richiesta dall'art. 512 bis cod. pen., per il quale la sussistenza di un valido quadro indiziario è stata invece convincentemente descritta dall'impugnata ordinanza.

Invero, si è rilevato che la formale veste di amministratrice della moglie del [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva alla realtà della situazione, che vedeva impegnato sempre il marito nella gestione delle attività aziendali, ed anche i beni strumentali delle società della donna risultavano impiegati in appalti gestiti in prima persona da detto indagato, tramite le ditte [OSCURATO:PERSONA]., 2C [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA].

La coincidenza temporale della finalità elusiva con il momento di costi- tuzione delle società fittiziamente intestate alla moglie de [OSCURATO:PERSONA] è di impossibile verifica allo stato degli atti consultabili da questa Corte, non essendo nota la data di costituzione di tali società e/o dell'assunzione del controllo amministrativo delle stesse da parte della Campochiaro, ed essendo il tempus commissi delicti indicato in termini ampi nell'imputazione cautelare n. 6), dal maggio 2016 a tutt'oggi.

È noto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992 n.356, e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199).

Nel prosieguo delle indagini, sarà possibile approfondire questo profilo, anche alla luce degli arresti di legittimità che richiedono livelli di compatibilità cronologica tra le operazioni economiche investigate e le finalità antigiuridiche che si intendono raggiungere.

2.3. Quanto alla seconda doglianza relativa all'assenza del presupposto del periculum in mora, preliminarmente si osserva che la censura di mancata considerazione della memoria difensiva è generica, poiché non specifica nulla circa il contenuto di detta memoria ed il carattere di decisivita delle deduzioni ivi illustrate in ordine al thema decidendum.

E' noto che l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non comportando la nullità del provvedimento impugnato, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), rilevando special- mente quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220).

L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motvazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassaz one, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766).

Nel caso in esame, tali ragioni sono state omesse dal ricorrente, il quale si è limitato a denunciare la mancata considera- zione delle argomentazioni difensive espresse nella memoria, senza peraltro averla allegata al ricorso e senza descriverne la valenza ad orientare il decidente in senso favorevole.

Quanto al "merito" della doglianza, si osserva che l'impugnato provvedi- mento illustra in un autonomo paragrafo il presupposto del periculum in mora, esaminandolo proprio sotto il profilo della natura impeditiva di detto sequestro e concludendo nel senso di ravvisare la probabilità di commissione di altri delitti, a in assenza dell'ablazione preventiva, da parte del [OSCURATO:PERSONA], con il concorso del coniuge, con compiti di schermatura del marito.

Pertanto, tenendo a mente che il ricorso di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge, il che determina il rilievo - quanto al vizio di motivazione - soltanto di censure volte a denunciare l'assenza o la mera apparenza del discorso giustificativo, deve rilevarsi che le critiche esposte nel ricorso sono costituite da doglianze riguardanti apprezzamenti di merito, inammissibili a tenore dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Né soccorre l'indicazione di una apparente illogicità, quale quella rilevata tra l'affermazione cii pag. 76 dell'ordi- nanza, per cui il [OSCURATO:PERSONA] gestiva "direttamente e senza il concorso della moglie" le società formalmente a lei intestate, mentre nella pagina successiva si richiamava il rischio di recidiva del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva agito "con il concorso del coniuge, con compiti di schermatura del marito".

Invero, è evidente che le due affermazioni sono sostanzialmente collimanti nel descrivere la condotta del reato ex art. 512 bis cod. pen. contestato ad entrambi i coniugi, in concorso tra loro, ma per l'appunto sostanziato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] gestiva direttamente e senza il concorso inteso nel senso di "contributo" - della moglie le società formalmente a lei intestate.

3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, da ciò conseguendo la condanna alle spese processuali ed al pagamento della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risul- tando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le società ricorrenti al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 2C [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.S. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato alla memoria inviata dall'Ufficio, in cui si chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1°/4/2021 il Tribunale del riesame di Potenza - adito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. - ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di legale rappresentante della società SMAG [OSCURATO:PERSONA]., già conduttrice della 2C [OSCURATO:PERSONA]. - indagata, in concorso con il coniuge [OSCURATO:PERSONA], per il delitto ex art. 512 bis cod. pen. (con contestazione dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. al solo [OSCURATO:PERSONA]), per fatti avvenuti in [OSCURATO:PERSONA], dal maggio 2016 a tutt'oggi. L'ordinanza ha respinto le censure delle società terze interessate, dirette a rilevare l'insussistenza del fumus commissi delicti, per non essere la Campo- chiaro attinta da concreti indizi di reità per il delitto ex art. 512 bis cod. pen., ed ha riaffermato il periculum in mora rappresentato dall'esigenza di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato ovvero la consuma- zione di ulteriori reati. 1.1. La trattazione del fumus è imperniata essenzialmente nella descri- zione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], indagato in vinculis per il delitto ex art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato all'associazione mafiosa denomi- nata "clan Schettino" operante in Scanzano 3onico e nella provincia di Matera e territori limitrofi fino al 2021, nonché per i delitti ex art. 512 bis cod. pen. contestati ai capi 4 e 6, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Il quadro indiziario dei contestati reati, in particolare dell'associazione ex art. 416 bis cod. pen., è stato tratteggiato in continuità con il già riconosciuto - in sede cautelare - carattere mafioso dell'organizzazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], per il quale l'impugnata ordinanza ha riportato ampi brani tratti dall'ordinanza cautelare personale del 1°/4/2021 del Tribunale di Potenza nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], al fine di illustrare genesi e consistenza del gruppo Schettino. 1.2. Con più specifico riguardo all'imputazione provvisoria attingente [OSCURATO:PERSONA] per il delitto ex art. 512 bis cod. pen., l'impugnata ordinanza (alle pag. 72 e seguenti) illustra i precedenti penali ed i carichi pendenti del marito [OSCURATO:PERSONA], nonché le risultanze dell'attività investigativa intese a dimostrare la fittizia titolarità delle quote sociali in capo all'indagata, invece riconducibili al marito. Assumono così rilievo le informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], direttore di due villaggi turistici del materano, che aveva parlato dei suoi rapporti con la società SMAG, intrattenuti esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA], anche se detta società risultava formalmente amministrata dalla Campochiaro.Si sono citate alcune fotografie "postate" sulla pagina Facebook della società 2C della Campochiaro, ed altre rinvenute sul cellulare di un associato del clan Schettino, [OSCURATO:PERSONA], che raffiguravano lavori edili eseguiti presso due proprietà del capo-clan [OSCURATO:PERSONA]. Si è richiamata un'informativa dei Carabinieri di Polic:oro del 12/1/2021, intervenuti a seguito di un incendio in un capannone industriale della società [OSCURATO:PERSONA]. di [OSCURATO:PERSONA], interessato da lavori di ristrutturazione condotti dalle ditte [OSCURATO:PERSONA]., 2C [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]. (ditta pure riconducibile all'indagato [OSCURATO:PERSONA]). Nel relativo sopralluogo si consta- tava che il coordinatore di quei lavori era [OSCURATO:PERSONA], al quale facevano riferimento gli operai delle tre ditte presenti. Infine, da servizi di osservazione pedinamento e controllo espletati dai Carabinieri di Policoro nel novembre 2020, si verificava che operai della Sacal eseguivano lavori per conto dell'Anas utilizzando veicoli appartenenti alla 2C Service di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le società 2C [OSCURATO:PERSONA]. e SMAG [OSCURATO:PERSONA]., entrambe legalmente rappresentate da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e mancanza della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del reato ex art. 512 bis cod. pen., o almeno della circostanza aggravante di cui all'ad, 416 bis cod. pen. Rileva il ricorso che l'impugnata ordinanza non dà contezza degli elementi probatori dimostrativi della finalità elusiva richiesta dalla fattispecie delittuosa al momento della costituzione delle società in questione, momento sensibilmente anteriore rispetto a quello in cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diventato partecipe dell'associazione mafiosa clan Schettino. Il reato ex art. 512 bis è stato contestato in forma aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], ma in alcun modo si è illustrato come costui possa avere impiegato il metodo mafioso nei confronti della moglie al momento della stipula dei negozi giuridici necessari al trasferimento delle quote. Si tratta di un profilo rilevante anche per le società ricorrenti, terze interessate, in quanto dall'esclusione dell'aggravante mafiosa deriva l'utilità dell'elisione dei presupposti della confisca obbligatoria, per mancanza di pericolosità della prova. Si censura ancora che non vi è motivazione sotto il profilo dello scrutinio della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto delle quote sociali e della finalità di eludere l'applicazione delle misure di prevenzione, tenuto conto del tempo di costituzione delle società e di quello, sopravvenuto, dell'adozione dei titoli interdittivi della Prefettura di Matera, onde valutare il pericolo di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Invero, la gestione di un'attività economica formalmente intestata ad altri non concretizza il delitto ex art. 512 bis cod. pen. che, essendo un reato istan- taneo con effetti permanenti, si consuma nel momento dell'intestazione fittizia, al quale deve essere riferito il concorso del soggetto terzo, mentre non assume alcuna rilevanza l'ausilio prestato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'inDsservanza dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. Si censura che non vi sia stata motivazione sul pericuium in mora, invece necessaria trattandosi di un sequestro impeditivo ai sensi del primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. Si lamenta incidentalmente la -nancata considera- zione per una memoria difensiva non specificata, con relativi allegati, e si rileva come lo stesso Tribunale del riesame abbia sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] contribuiva alla realizzazione dei fini associativi ponendosi come testa di ponte in taluni settori economici di interesse per il clan Schettino, ma non era stato sufficientemente provato che con le sue imprese riciclasse i profitti illeciti della consorteria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si dà atto che in data 18/1/2022, alle ore 11.53 (orario successivo alla discussione del procedimento), perveniva nota dello studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che informava delle ragioni della mancata presenza all'udienza di detto professionista, pur essendo stata richiesta la trattazione orale, ma non conteneva istanza di rinvio della discussione. 2. Venendo all'esame dei ricorsi, si rileva che essi presentano vari aspetti di inammissibilità. 2.1. Un primo profilo attiene alla legittimazione, non essendo chiara la veste in cui ha agito [OSCURATO:PERSONA], formalmente in qualità di legale rappresentante delle società sequestrate, terze interessate come la ritiene il Tribunale del riesame, in linea con l'impostazione difensiva - ma sostanzialmente in qualità di indagata. Invero, vi è un elemento di commistione e contraddizione, in quanto la rappresentante legale è indagata a titolo di concorso nel reato ex art. 512 bis cod. pen., ed il ricorso è tutto orientato alla negazione dei presupposti della misura cautelare reale, il che implica anche negazione della gravità indiziaria per la Campochiaro.Ove si considerino le società ricorrenti come terze estranee, le ragioni di doglianza non avrebbero potuto essere quelle che sono state evocate (carenza dei presupposti del fumus e del periculum), ma soltanto la rivendicazione dell'effettiva titolarità del bene - nel caso in esame le quote sociali, da restituire alla Campochiaro, titolare dei pacchetti di maggioranza - e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato, il coniuge [OSCURATO:PERSONA], con il quale invece la Campochiaro concorre nel reato ex art. 512 bis cod. pen. Peraltro, atteggiandosi come terza estranea nella sua veste di legale rappresentante delle società, la Campochiaro avrebbe dovuto allegare l'effettiva titolarità delle azioni sequestrate, documentando lei stessa i modi e i tempi dell'acquisto, le risorse finanziarie utilizzate per detto acquisto e la loro legittima provenienza (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070). 2.2. Ma anche seguendo l'impostazione delle società ricorrenti, si deve in primis rammentare che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa, tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28 gennaio 2004, Feraz.zi, Rv. 226710). Al contrario, il ricorso si è diffuso in considerazioni di merito sulla tenuta delle contestazioni cautelari, in particolare aggredendo il punto della mancata prova della finalità elusiva richiesta dall'art. 512 bis cod. pen., per il quale la sussistenza di un valido quadro indiziario è stata invece convincentemente descritta dall'impugnata ordinanza. Invero, si è rilevato che la formale veste di amministratrice della moglie del [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva alla realtà della situazione, che vedeva impegnato sempre il marito nella gestione delle attività aziendali, ed anche i beni strumentali delle società della donna risultavano impiegati in appalti gestiti in prima persona da detto indagato, tramite le ditte [OSCURATO:PERSONA]., 2C [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA]. La coincidenza temporale della finalità elusiva con il momento di costi- tuzione delle società fittiziamente intestate alla moglie de [OSCURATO:PERSONA] è di impossibile verifica allo stato degli atti consultabili da questa Corte, non essendo nota la data di costituzione di tali società e/o dell'assunzione del controllo amministrativo delle stesse da parte della Campochiaro, ed essendo il tempus commissi delicti indicato in termini ampi nell'imputazione cautelare n. 6), dal maggio 2016 a tutt'oggi. È noto che il delitto di trasferimento fraudolento di valori (già previsto dall'art. 12-quinquies dl. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992 n.356, e ora dall'art. 512-bis cod. pen.) integra un'ipotesi di reato a forma libera, istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata consapevolmente la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199). Nel prosieguo delle indagini, sarà possibile approfondire questo profilo, anche alla luce degli arresti di legittimità che richiedono livelli di compatibilità cronologica tra le operazioni economiche investigate e le finalità antigiuridiche che si intendono raggiungere. 2.3. Quanto alla seconda doglianza relativa all'assenza del presupposto del periculum in mora, preliminarmente si osserva che la censura di mancata considerazione della memoria difensiva è generica, poiché non specifica nulla circa il contenuto di detta memoria ed il carattere di decisivita delle deduzioni ivi illustrate in ordine al thema decidendum. E' noto che l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non comportando la nullità del provvedimento impugnato, può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), rilevando special- mente quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). L'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motvazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassaz one, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Nel caso in esame, tali ragioni sono state omesse dal ricorrente, il quale si è limitato a denunciare la mancata considera- zione delle argomentazioni difensive espresse nella memoria, senza peraltro averla allegata al ricorso e senza descriverne la valenza ad orientare il decidente in senso favorevole. Quanto al "merito" della doglianza, si osserva che l'impugnato provvedi- mento illustra in un autonomo paragrafo il presupposto del periculum in mora, esaminandolo proprio sotto il profilo della natura impeditiva di detto sequestro e concludendo nel senso di ravvisare la probabilità di commissione di altri delitti, a in assenza dell'ablazione preventiva, da parte del [OSCURATO:PERSONA], con il concorso del coniuge, con compiti di schermatura del marito. Pertanto, tenendo a mente che il ricorso di legittimità è ammesso soltanto per violazione di legge, il che determina il rilievo - quanto al vizio di motivazione - soltanto di censure volte a denunciare l'assenza o la mera apparenza del discorso giustificativo, deve rilevarsi che le critiche esposte nel ricorso sono costituite da doglianze riguardanti apprezzamenti di merito, inammissibili a tenore dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Né soccorre l'indicazione di una apparente illogicità, quale quella rilevata tra l'affermazione cii pag. 76 dell'ordi- nanza, per cui il [OSCURATO:PERSONA] gestiva "direttamente e senza il concorso della moglie" le società formalmente a lei intestate, mentre nella pagina successiva si richiamava il rischio di recidiva del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva agito "con il concorso del coniuge, con compiti di schermatura del marito". Invero, è evidente che le due affermazioni sono sostanzialmente collimanti nel descrivere la condotta del reato ex art. 512 bis cod. pen. contestato ad entrambi i coniugi, in concorso tra loro, ma per l'appunto sostanziato dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] gestiva direttamente e senza il concorso inteso nel senso di "contributo" - della moglie le società formalmente a lei intestate. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, da ciò conseguendo la condanna alle spese processuali ed al pagamento della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risul- tando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le società ricorrenti al pagamento delle sp
Decreto Cassazione n. 20758/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris