CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 25299/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19905/2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentat o e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. S . P . A . [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso il decreto n. 3521 /2017 d el TRIBUNALE di VENEZIAdepositatoil 19/07/2017 , R.G.N. 5265/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. i l T ribunale di V enezia, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato l’opposizione dell’ INPS allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA]. in amm inistrazione straordinaria , non ammettendo le insinuazioni dell’ ente previdenziale , comunque tardive, per carenza di interesse ad agire; 2. riteneva il Tribunale che , pur a voler ritenere ammissibili le insinuazioni dell’INPS - ancorchè presentate successivamente alle dat e della proposta di concordato e di definitività dell’omologa del concordato e comunque oltre i termini ex 101 l.fall.- la pretesa creditoria dell’ ente previdenziale non pot eva trovare in alcun modo soddisfazione peressere stato trasferito l’intero attivo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per cui la procedura di [OSCURATO:PERSONA] era privadi attivo e il proponente non poteva essere chiamato a rispondere dei crediti fatti valere con insinuazioni presentate successivamente al 19 aprile 2013 (data della proposta di concordato,presentata al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], da lla predetta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ), stante la limitazione di responsabilità prevista nel concordato, in conformità alla previsione di cui all'art. 124, ult.co., l.fall.; 3. la cassazione della sentenza è domanda ta dall’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria; [OSCURATO:PERSONA] 4. con il motivo di ricorso l'INPS si duole di violazione dell'art. 100 cod.proc.civ.,degli artt. 78 e 53 d.lgs. n.270 del 1999, degli artt. 97 e 101 r.d.n.267 del 1942 e assume che le tre domande tardive di insinuazione passiva presentate (per contributi integrativi e interessi; per illegittimi sgravi contributivi fruiti; per contributi omessi e interessi) sono sorrette dall’ “interesse che si concretizza nel riconoscimento del diritto di credito vantato sorto antecedentemente all’apertura dell’amministrazione straordinaria e da inserire nello stato passivo della procedura medesima “ (così si legge nel ricorso); 5. il ricorso è inammissibile; 6. invero l'INPS non interpella la Corte sulla vera ratio decidendi per incrinarne il fondamento, giacchè la questione nodale sulla quale il giudice fallimentare si è pronunciato non è la tardività delle domande di insinuazione quanto piuttosto l’assoluta carenza di interesse dell’ente previdenziale, per essere stato l’intero attivo della procedura, a seguito della definitività del decreto di omologa della proposta di concordato, trasferito a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con espressa limitazione della responsabilità della predetta alle domande di insinuazione presentate alla data di deposito della proposta di concordato; 7. invero, in applicazione dei principi affermati da Cass.,Sez.Un., n. 3840 del 2007, e numeros e successive conformi, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata; 8. la statuizione pregiudiziale sulla carenza d’interesse dell'INPS da tutelare innanzi al giudice fallimentare rende dunque inammissibile, per difetto d’interesse, l’impugnazione ora all’esame con la quale si pretende il sindacato di legittimità in ordine all’ammissibilità delledomande di insinuazione tardiva; 9. alla declaratoria di inammissibilità segue coe rente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 30.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.