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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 marzo 2021

Cassazione n. 20260/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del 30 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per la cessione di sostanza stupefacente, avvenuta il 11 marzo 2017 ed in data antecedente e prossima al 11 aprile 2017.

1.1. L'indagato in precedenza fu sottoposto ad altra misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 9 maggio 2019 nell'ambito del procedimento penale n. 13836/2016 per i reati ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi S e H-bis).

Tale ordinanza fu eseguita il 4 giugno 2020 all'atto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.

In tale procedimento il 3 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza custodiale per il decorso del termine di fase, decorrente dal 4 giugno 2020, data di esecuzione del mandato di arresto europeo.

1.2. Con l'istanza del 16 giugno 2021 l'imputato chiese la declaratoria di inefficacia della misura cautelare emessa il 30 marzo 2021 per decorrenza dei termini ex art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e l'applicazione dell'istituto della cd. contestazione a catena ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 1.3.

Con l'ordinanza del 22 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza; avverso tale ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto appello, rigettato però dal Tribunale del riesame di Roma con l'ordinanza del 22 novembre 2021.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 297, comma 3, 303 cod. proc. pen., 12, lett. b), 81 cod. pen.

Dopo aver ricostruito le 4 ipotesi di contestazione a catena, derivanti dalle sentenze delle Sezioni Unite Rahulia e Librato, e della Corte costituzionale 408/2005, si sostiene che il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nonostante i fatti, oggetto delle due ordinanze custodiali, siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen., tenuto conto che nel presente procedimento è contestata la cessione di sostanza stupefacente, mentre nel reato associativo, la condotta è contestata, «a partire dalla fine del 2015 con condotta perdurante», quale sistematico fornitore di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], organizzatore del trasporto proveniente dall'estero e del deposito della sostanza stupefacente giunta in Roma.Sussisterebbe, inoltre, il requisito dell'anteriorità cronologica dei fatti contestati rispetto alla data della prima ordinanza di custodia cautelare.

Sussisterebbe, altresì, la desumibilità dagli atti, secondo la giurisprudenza riportata nel ricorso e nell'istanza di declaratoria di inefficacia, perché l'informativa conclusiva di reato reca la data del 16 febbraio 2019 e la richiesta di applicazione della misura cautelare è stata formulata dal Pubblico ministero di Roma il 22 ottobre 2019. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma avrebbe erroneamente ritenuto non computabile ai fini della decorrenza del termine massimo o di fase della custodia cautelare in Italia il periodo di tempo intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al M.A.E. italiano e l'effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato era detenuto in Grecia esclusivamente in esecuzione di un M.A.E. italiano relativo al primo titolo custodiale.

Inoltre, la prima ordinanza è stata dichiarata inefficace per il decorso del termine di fase mentre l'indagato era detenuto in Grecia in esecuzione del M.A.E.; si richiama, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n.143 del 2008 e la giurisprudenza di legittimità.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la connessione tra i fatti oggetto delle due ordinanze custodiali; gli indici indicati dallo stesso Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata sarebbero tutti esistenti.

La connessione sarebbe dimostrata dall'oggetto delle imputazioni, dal fatto che i reati sarebbero stati commessi in una contiguità geografica e cronologica e con tendenziale omogeneità, come emergerebbe da provvedimenti cautelari emessi in tempi cronologicamente differenti e dalla contestazione del reato associativo.

Inoltre, anche si dovesse escludere la connessione, l'istituto invocato troverebbe applicazione, trattandosi di ordinanze cautelari emesse per procedimenti pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e sussistendo il requisito della desumibilità.

Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente negato la sussistenza della desumibilità in base alla data della richiesta di misura cautelare (22 ottobre 2019) rispetto a quella della prima ordinanza (9 maggio 2019) senza considerare che la ratio dell'istituto è quella di neutralizzare possibili condotte strumentali poste in essere dal Pubblico ministero per protrarre il termina di custodia cautelare.

Ciò che conta, per il ricorrente, è che all'atto della prima ordinanza fossero desumibili gli elementi per l'emissione della seconda: l'informativa conclusiva di reato nel presente procedimento risale al 16 febbraio 2019 e la prima ordinanza cautelare venne emanata ben tre mesi dopo, il 9 maggio 2019; gli unici elementi probatori a carico dell'imputato, in assenza di intercettazioni telefoniche, risultano derivare dai servizi di osservazione, databili ai primi mesi del 2017.

Dunque, il requisito della desumibilità sarebbe del tutto sussistente ed applicabile l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. In estrema sintesi, in base ai principi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910;) l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione nel caso di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi ma pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, in due ipotesi: - quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza; - se i fatti non sono legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza.

Con la sentenza n. 408 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato «... l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza».

La sentenza Librato ha affermato il principio per cui «Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero».

1.2. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02, per cui, in tema di contestazioni a catena, la parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto 9/// oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'articolo 297, comma terzo, del codice di procedura penale (nello stesso senso Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantella, Rv. 263511 - 01).

Tale principio va affermato anche in tema di appello cautelare personale, tenuto conto altresì del principio devolutivo.

1.3. Il Tribunale del riesame ha dato per sussistente il requisito della anteriorità, poiché i fatti oggetto della seconda ordinanza sono stati commessi prima dell'emissione della prima ordinanza.

1.4. Il ricorrente deduce la sussistenza della connessione solo tra il reato associativo oggetto della prima ordinanza ed i reati di cessione di sostanza stupefacente oggetto della seconda ordinanza; non sono forniti concreti elementi di valutazione quanto al rapporto tra i delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto delle due ordinanze custodiali.

1.5. Orbene, va ricordato che la giurisprudenza è divisa sulla configurabilità della continuazione tra il reato associativo ed i reati fine.

Può però convenirsi con Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797 - 01, per cui il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso.

Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito.

Nello stesso senso Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100 - 01, per cui è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione.

Si veda anche Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01, per cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso.

1.7. Orbene, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto, al di là della descrizione dell'imputazione del reato associativo, per ritenere che i reati commessi dal ricorrente nel 2017, oggetto della seconda ordinanza, siano stati già stati programmati al momento della costituzione della associazione nel 2015.Neanche sono stati forniti elementi concreti per ritenere sussistente la connessione teleologica di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.; in ogni caso è difficilmente configurabile che il reato associativo sia stato commesso per eseguire i reati di cessione o per occultarli.

2. Deve però ritenersi che il caso in esame rientri in quello frutto delle sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite Librato prima citate.

La seconda ordinanza è stata infatti emessa in un procedimento diverso ma pendente dinanzi alla stessa autorità giudiziaria.

2.1. Il ricorso è fondato perché il Tribunale del riesame, quanto al requisito della desumibilità, non ha fatto una corretta applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen, e dei principi della giurisprudenza.

2.2. In punto di diritto va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02, per cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore «desumibilità», dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica dì determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza dì concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza).

Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910 - 01, ha affermato, in tema di «contestazioni a catena», che quando nei confronti di un indagato sono emesse in procedimenti diversi, in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, più ordinanze cautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera allorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivo titolo cautelare.

Il caso esaminato concerneva due ordinanze / cautelari per altrettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in / continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della poliziaLid giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso.

2.3. La valutazione del requisito della desumibilità deve essere effettuata in senso solo oggettivo; cfr. Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230 - 01, per cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'anteriore «desumibilità» dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini «quantitativi», di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente «qualitativo», all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini.

In motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile «a priori» del tempo - che può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui già disponga.

Cfr. anche Sez. 6, n. 7776 del 12/02/2016, Guagliardo, Rv. 266115 - 01, per cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'accertamento del presupposto della «desumibilità» dagli atti, previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve farsi riferimento solo agli atti già formalmente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, essendo, tuttavia, irrilevante che questi, dopo l'acquisizione, prenda o meno conoscenza effettiva del loro contenuto (in motivazione, la Corte ha affermato che sono inidonei a differire il momento della «desumibilità», gli atti della polizia giudiziaria meramente riepilogativi o elaborativi di altri atti già acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, salvo che il contenuto probatorio di questi ultimi assuma rilievo specifico solo a seguito dell'inoltro, con la nota riepilogativa, di altro materiale probatorio, in precedenza non inserito).

2.5. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame (pag. 9, ultima parte) è irrilevante la prova del deposito dell'informativa finale «all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza» perché ciò che rileva è il deposito dell'informativa finale, nel senso prima detto, presso l'ufficio del Pubblico ministero che ha richiesto sia la prima che la seconda ordinanza.

Scopo infatti della norma è quello di impedire, in senso oggettivo, che si proceda con le misure cautelari per fatti che potrebbero essere contestati unitariamente.

2.6. È, altresì, erronea l'affermazione del Tribunale del riesame per cui è necessario che gli elementi indiziari siano emersi nel procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la prima ordinanza perché il caso enucleato dalla sentenza Librato, in cui opera la retrodatazione, è proprio quello delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi ma pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, quando i fatti non sono legati da connessione qualificata; come già indicato, in tal caso la retrodatazione opera se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza.

2.7. Contraria ai principi prima esposti è poi la motivazione laddove ha dato rilevanza alla data della richiesta del Pubblico ministero della seconda misura cautelare e non alla desumibilità come interpretata dalle sentenze indicate in precedenza.

2.8. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma per nuovo giudizio nel quale saranno applicati i principi di diritto sul concetto di desumibilità prima indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto. udito il difensore Il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 30 marzo 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, per la cessione di sostanza stupefacente, avvenuta il 11 marzo 2017 ed in data antecedente e prossima al 11 aprile 2017. 1.1. L'indagato in precedenza fu sottoposto ad altra misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 9 maggio 2019 nell'ambito del procedimento penale n. 13836/2016 per i reati ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi S e H-bis). Tale ordinanza fu eseguita il 4 giugno 2020 all'atto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo. In tale procedimento il 3 giugno 2021 il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza custodiale per il decorso del termine di fase, decorrente dal 4 giugno 2020, data di esecuzione del mandato di arresto europeo. 1.2. Con l'istanza del 16 giugno 2021 l'imputato chiese la declaratoria di inefficacia della misura cautelare emessa il 30 marzo 2021 per decorrenza dei termini ex art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. e l'applicazione dell'istituto della cd. contestazione a catena ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 1.3. Con l'ordinanza del 22 giugno 2021, il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l'istanza; avverso tale ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto appello, rigettato però dal Tribunale del riesame di Roma con l'ordinanza del 22 novembre 2021. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con l'unico motivo si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 297, comma 3, 303 cod. proc. pen., 12, lett. b), 81 cod. pen. Dopo aver ricostruito le 4 ipotesi di contestazione a catena, derivanti dalle sentenze delle Sezioni Unite Rahulia e Librato, e della Corte costituzionale 408/2005, si sostiene che il Tribunale di Roma avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. nonostante i fatti, oggetto delle due ordinanze custodiali, siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen., tenuto conto che nel presente procedimento è contestata la cessione di sostanza stupefacente, mentre nel reato associativo, la condotta è contestata, «a partire dalla fine del 2015 con condotta perdurante», quale sistematico fornitore di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA], organizzatore del trasporto proveniente dall'estero e del deposito della sostanza stupefacente giunta in Roma.Sussisterebbe, inoltre, il requisito dell'anteriorità cronologica dei fatti contestati rispetto alla data della prima ordinanza di custodia cautelare. Sussisterebbe, altresì, la desumibilità dagli atti, secondo la giurisprudenza riportata nel ricorso e nell'istanza di declaratoria di inefficacia, perché l'informativa conclusiva di reato reca la data del 16 febbraio 2019 e la richiesta di applicazione della misura cautelare è stata formulata dal Pubblico ministero di Roma il 22 ottobre 2019. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Roma avrebbe erroneamente ritenuto non computabile ai fini della decorrenza del termine massimo o di fase della custodia cautelare in Italia il periodo di tempo intercorrente tra la decisione dello Stato richiesto di dar corso al M.A.E. italiano e l'effettiva consegna del soggetto sottoposto a misura cautelare in quanto non avrebbe tenuto conto del fatto che l'imputato era detenuto in Grecia esclusivamente in esecuzione di un M.A.E. italiano relativo al primo titolo custodiale. Inoltre, la prima ordinanza è stata dichiarata inefficace per il decorso del termine di fase mentre l'indagato era detenuto in Grecia in esecuzione del M.A.E.; si richiama, sul punto, la sentenza della Corte costituzionale n.143 del 2008 e la giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la connessione tra i fatti oggetto delle due ordinanze custodiali; gli indici indicati dallo stesso Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata sarebbero tutti esistenti. La connessione sarebbe dimostrata dall'oggetto delle imputazioni, dal fatto che i reati sarebbero stati commessi in una contiguità geografica e cronologica e con tendenziale omogeneità, come emergerebbe da provvedimenti cautelari emessi in tempi cronologicamente differenti e dalla contestazione del reato associativo. Inoltre, anche si dovesse escludere la connessione, l'istituto invocato troverebbe applicazione, trattandosi di ordinanze cautelari emesse per procedimenti pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e sussistendo il requisito della desumibilità. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente negato la sussistenza della desumibilità in base alla data della richiesta di misura cautelare (22 ottobre 2019) rispetto a quella della prima ordinanza (9 maggio 2019) senza considerare che la ratio dell'istituto è quella di neutralizzare possibili condotte strumentali poste in essere dal Pubblico ministero per protrarre il termina di custodia cautelare. Ciò che conta, per il ricorrente, è che all'atto della prima ordinanza fossero desumibili gli elementi per l'emissione della seconda: l'informativa conclusiva di reato nel presente procedimento risale al 16 febbraio 2019 e la prima ordinanza cautelare venne emanata ben tre mesi dopo, il 9 maggio 2019; gli unici elementi probatori a carico dell'imputato, in assenza di intercettazioni telefoniche, risultano derivare dai servizi di osservazione, databili ai primi mesi del 2017. Dunque, il requisito della desumibilità sarebbe del tutto sussistente ed applicabile l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In estrema sintesi, in base ai principi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910;) l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione nel caso di ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi ma pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, in due ipotesi: - quando nei confronti di un imputato sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza; - se i fatti non sono legati da connessione qualificata, la retrodatazione opera solo se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza. Con la sentenza n. 408 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato «... l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza». La sentenza Librato ha affermato il principio per cui «Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero». 1.2. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02, per cui, in tema di contestazioni a catena, la parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto 9/// oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'articolo 297, comma terzo, del codice di procedura penale (nello stesso senso Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantella, Rv. 263511 - 01). Tale principio va affermato anche in tema di appello cautelare personale, tenuto conto altresì del principio devolutivo. 1.3. Il Tribunale del riesame ha dato per sussistente il requisito della anteriorità, poiché i fatti oggetto della seconda ordinanza sono stati commessi prima dell'emissione della prima ordinanza. 1.4. Il ricorrente deduce la sussistenza della connessione solo tra il reato associativo oggetto della prima ordinanza ed i reati di cessione di sostanza stupefacente oggetto della seconda ordinanza; non sono forniti concreti elementi di valutazione quanto al rapporto tra i delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 oggetto delle due ordinanze custodiali. 1.5. Orbene, va ricordato che la giurisprudenza è divisa sulla configurabilità della continuazione tra il reato associativo ed i reati fine. Può però convenirsi con Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797 - 01, per cui il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. Nello stesso senso Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100 - 01, per cui è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione. Si veda anche Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01, per cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso. 1.7. Orbene, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto, al di là della descrizione dell'imputazione del reato associativo, per ritenere che i reati commessi dal ricorrente nel 2017, oggetto della seconda ordinanza, siano stati già stati programmati al momento della costituzione della associazione nel 2015.Neanche sono stati forniti elementi concreti per ritenere sussistente la connessione teleologica di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen.; in ogni caso è difficilmente configurabile che il reato associativo sia stato commesso per eseguire i reati di cessione o per occultarli. 2. Deve però ritenersi che il caso in esame rientri in quello frutto delle sentenze della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite Librato prima citate. La seconda ordinanza è stata infatti emessa in un procedimento diverso ma pendente dinanzi alla stessa autorità giudiziaria. 2.1. Il ricorso è fondato perché il Tribunale del riesame, quanto al requisito della desumibilità, non ha fatto una corretta applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen, e dei principi della giurisprudenza. 2.2. In punto di diritto va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02, per cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore «desumibilità», dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica dì determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza dì concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda ordinanza). Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019, dep. 2020, Trapani, Rv. 278910 - 01, ha affermato, in tema di «contestazioni a catena», che quando nei confronti di un indagato sono emesse in procedimenti diversi, in corso innanzi alla medesima autorità giudiziaria, più ordinanze cautelari per fatti non avvinti da vincoli di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. non opera allorché, all'epoca dell'emissione della prima ordinanza, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno consentito l'emissione del successivo titolo cautelare. Il caso esaminato concerneva due ordinanze / cautelari per altrettante ipotesi di tentate estorsioni ritenute non avvinte in / continuazione, con riferimento alla quale soltanto un'informativa della poliziaLid giudiziaria successiva all'emissione della prima ordinanza aveva consentito una lettura organica delle fonti probatorie dimostrative del secondo episodio criminoso. 2.3. La valutazione del requisito della desumibilità deve essere effettuata in senso solo oggettivo; cfr. Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230 - 01, per cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'anteriore «desumibilità» dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini «quantitativi», di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente «qualitativo», all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente opinando, si farebbe dipendere la durata della privazione della libertà - come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva - da un'estensione non definita né definibile «a priori» del tempo - che può anche essere non breve - necessario al p.m. per l'esame di indizi di cui già disponga. Cfr. anche Sez. 6, n. 7776 del 12/02/2016, Guagliardo, Rv. 266115 - 01, per cui, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai fini dell'accertamento del presupposto della «desumibilità» dagli atti, previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., deve farsi riferimento solo agli atti già formalmente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, essendo, tuttavia, irrilevante che questi, dopo l'acquisizione, prenda o meno conoscenza effettiva del loro contenuto (in motivazione, la Corte ha affermato che sono inidonei a differire il momento della «desumibilità», gli atti della polizia giudiziaria meramente riepilogativi o elaborativi di altri atti già acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, salvo che il contenuto probatorio di questi ultimi assuma rilievo specifico solo a seguito dell'inoltro, con la nota riepilogativa, di altro materiale probatorio, in precedenza non inserito). 2.5. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale del riesame (pag. 9, ultima parte) è irrilevante la prova del deposito dell'informativa finale «all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza» perché ciò che rileva è il deposito dell'informativa finale, nel senso prima detto, presso l'ufficio del Pubblico ministero che ha richiesto sia la prima che la seconda ordinanza. Scopo infatti della norma è quello di impedire, in senso oggettivo, che si proceda con le misure cautelari per fatti che potrebbero essere contestati unitariamente. 2.6. È, altresì, erronea l'affermazione del Tribunale del riesame per cui è necessario che gli elementi indiziari siano emersi nel procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la prima ordinanza perché il caso enucleato dalla sentenza Librato, in cui opera la retrodatazione, è proprio quello delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi ma pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, quando i fatti non sono legati da connessione qualificata; come già indicato, in tal caso la retrodatazione opera se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare le misure adottate con la seconda ordinanza. 2.7. Contraria ai principi prima esposti è poi la motivazione laddove ha dato rilevanza alla data della richiesta del Pubblico ministero della seconda misura cautelare e non alla desumibilità come interpretata dalle sentenze indicate in precedenza. 2.8. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma per nuovo giudizio nel quale saranno applicati i principi di diritto sul concetto di desumibilità prima indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'a