CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2643-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; controricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 5646/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 26/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 5646/05/2020 della CTR per la Campania, Sez. Staccata di Salerno, che ha confermato la pronuncia della CTP di Salerno ove erano state disattese le doglianze del contribuente, incentrate sull'omessa indicazione dei termini di prescrizione del credito tributario in relazione alla notifica delle cartelle impugnate ed aventi ad oggetto debiti Irpef per l'anno d'imposta 2019. La CTR respingeva il ricorso in appello del contribuente, ritenendo congruamente motivata la sentenza di primo grado, così come respingeva l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo infondata l'eccezione di tardività dell'originario ricorso del contribuente. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui replica con controricorso l'Agenzia delle entrate che spiega altresì ricorso incidentale condizionato. Rimane intimato l'Agente della Riscossione. In prossimità dell'udienza, la parte privata ha depositato memoria. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso il contribuente prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.2946 c.c. per aver erroneamente la CTR ritenuto che il credito Ric. 2021 n. 02643 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- tributario portato dalle cartelle di pagamento fosse soggetto a prescrizione decennale anziché quinquennale, con termine poi interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento e dei successivi atti interruttivi (atto di pignoramento). Orbene, giova ricordare che secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/2014; n. 22977/2010; n. 2941/2007 e n. 16713/2016), «il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non più al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948, n. 4, cod. ci v. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussisten.za dei presupposti impositivo». (Cfr. Cass., VI-5, n. 12740/2020). Nella fattispecie in esame, invece, e come correttamente rilevato dalla CTR la cui sentenza è stata trascritta nel ricorso introduttivo, il contribuente ha "omesso (fin dal ricorso introduttivo) di individuare per ciascun atto presupposto il presunto termine di prescrizione, limitandosi ad eccepire il decorso di cinque anni dalla notifica delle cartelle': A latere l'inconferente richiamo alle precedenti pronunce di questa Corte, rese in punto di crediti Inps ovvero di cartelle emesse in assenza del previo atto impositivo. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato, donde consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ric. 2021 n. 02643 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tremila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello