CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2024
Cassazione n. 42840/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2024 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina con sentenza del 24/2/2024, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 10/7/2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, che riguarda il solo Arrigo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. perì., in relazione all'art.b 62 -bis cod. pen., evidenziando l'assenza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo, comune ad entrambi, eccepisce la violazione . dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 81 cod. pen. Rileva che la sentenza impugnata è illogica nella parte in cui non ha riconosciuto la continuazione tra il reato per cui si procede e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Messina n. 1523/16, divenuta irrevocabile, in quanto le condotte hanno tutte ad oggetto l'introduzione e la permanenza degli odierni ricorrenti all'interno dello stesso immobile; che, in particolare, i reati di violazione di sigilli e di violenza privata commessi nell'anno 2011 e già giudicati hanno dato il via alla occupazione abusiva, per cui sussiste l'identità del disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo, relativo al solo Arrigo, è manifestamente infondato. Invero, ritiene il Collegio che la statuizione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità - avendo la Corte territoriale confermato il negativo giudizio di personalità effettuato dal giudice di prime cure, in considerazione dei "precedenti di non lieve spessore" da cui l'Arrigo risulta gravato - con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952/20017 cit.; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 1.2. Il secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, era già in appello formulato in maniera generica, atteso che non risulta allegata ai motivi di impugnazione la sentenza passata in giudicato relativa ai reati rispetto ai quali si chiedeva l'applicazione della continuazione. Su punto è sufficiente evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che l'imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art.186 disp. att. cod. proc. pen. dettata per la sola fase esecutiva. Invero, l'onere di allegazione delle sentenze nel giudizio di cognizione è finalizzata ad impedire richieste intenzionalmente dilatorie ed a garantire la celerità del rito, esigenze che, invece, non sussistono in fase esecutiva (Sez. 1, n. 14614 del 21/11/2018, Naser, Rv. 276305 - 01; Sez. 6, n. 19487 del 6/2/2018, Brunitto, Rv. 273380 - 01); senza tacere che l'imputato è necessariamente assistito da un difensore, sul quale incombe l'onere di produrre gli elementi posti a fondamento dell'istanza, mentre l'acquisizione di ufficio dei provvedimenti comporterebbe il rinvio del giudizio senza sospensione del decorso del termine di prescrizione (Sez. 5, n. 10661 del 23/1/2023, Corallo, Rv. 284291 - 01; Sez. 2, n. 49082 del 17/4/2018, Lipari, Rv. 274808 - 02). Orbene, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01), circostanza quest'ultima che nemmeno ricorre nel caso di specie. In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia in concreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 - 01). Del resto, non avrebbe senso l'annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell'omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità. 2. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm