CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Assisi [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 4/10/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le note di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato provvedimento il Tribunale del riesame di Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Gip di Roma che, in data 9/9/2021, aveva disposto il sequestro dell'area pubblica oggetto del reato di cui agli artt. 633,639 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] cautelare, rilevato che il vincolo era stato disposto in relazione a fattispecie ascritta all'Innocenti quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e non in proprio, riteneva la totale carenza di interesse dell'indagato a contestare la legittimità della misura. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'Innocenti, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.11'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per aver ritenuto l'ordinanza impugnata il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, che aveva proposto ricorso ex art. 324 cod.proc.pen. in proprio e quale legale rappresentante della Kram, " trattandosi (per come emerge dagli atti)- di un'area di proprietà del Comune di Roma", così contraddicendo la giurisprudenza dalla stessa richiamata dal momento che l'area posta sotto sequestro risulta nella disponibilità dell'istante. Aggiunge la difesa che l'Innocenti gode di un possesso titolato dell'area sequestrata a fronte di una regolare concessione di occupazione di suolo pubblico, documentata in atti, in relazione alla quale paga i relativi oneri concessori e su detta area insistono impianti tecnici autorizzati a servizio della propria attività e una scala per gli interventi di manutenzione. Sussiste, pertanto, l'interesse dell'istante al recupero della piena disponibilità del bene del quale è legittimo e qualificato possessore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. L'ordinanza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex art. 322 cod.proc.pen. avverso il decreto di sequestro preventivo del Gip di Roma in data 9/9/21, ritenendo [OSCURATO:PERSONA] in proprio privo di interesse a contestare la legittimità del vincolo imposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della Kram s.r.I., ha dedotto ed allegato di aver proposto istanza di riesame in data 23/9/2021 nell'interesse dell'Innocenti in proprio e quale legale rappresentante della società Kram, destinataria del provvedimento impositivo del vincolo, lamentando la violazione degli artt. 321 e 324 cod.proc.pen. 1.1 Preliminare ed assorbente rispetto alle ulteriori censure svolte è il rilievo in ordine alla causa di inammissibilità valorizzata dal Tribunale cautelare, il quale ha omesso l'esame del merito sull'assunto, giuridicamente corretto, della carenza di interesse all'impugnazione dell'Innocenti in proprio. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che ú9J1/4„ va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (in fattispecie analoga Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992; Sez. 3 , n. 16352 del 11/01/2021 Rv. 281098). Nondimeno, l'impugnazione dinanzi al Tribunale cautelare risulta formulata dal ricorrente anche in veste di legale rappresentante della Kram s.r.I., società detentrice dell'area, qualifica che legittimava l'esame del ricorso proposto, che l'ordinanza impugnata ha omesso, pur avendo richiamato a pag. 1 le ragioni di doglianza formulate dal difensore. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata, assorbite le residue censure, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ex art. 324, comma 5, cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.proc.pen. Così deciso in Roma il giorno 11/3/2022 Il Consigliere estensore Il siàente