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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 08072/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 10480/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via dei [OSCURATO:PERSONA] n.14/A, Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 870/2020 della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 9/3/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 10480/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in via dei [OSCURATO:PERSONA] n.14/A, Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, Roma; -controricorrente – avverso la sentenza n. 870/2020 della Corte di Appello di Venezia pubblicata il 9/3/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 marzo
Decreto Cassazione n. 08072/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris