CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7167/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per il reato di cui agli artt. 216, 219 e 223 R.D. 267/1942, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale si invocava la richiesta di concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e conseguente riduzione della pena - è aspecifico in quanto non contrasta la valutazione fatta dalla Corte d'Appello riguardo l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse, giacché l'imputato aveva già beneficiato dell'applicazione delle predette attenuanti nella massima estensione; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con il quale il ricorrente contesta la mancanza di motivazione in ordine all'elemento intenzionale - è affidato a proposizioni del tutto generiche; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui il ricorrente contesta l'erronea applicazione della legge penale quanto all'individuazione dell'imputato quale responsabile del reato - è del pari inammissibile per genericità; Rilevato che il quarto motivo del ricorso - con cui il ricorrente sviluppa una serie di considerazioni censorie che attengono alla bancarotta fraudolenta distrattiva - non si confronta con la sentenza impugnata, sviluppando considerazioni sulla bancarotta patrimoniale (anche sotto il profilo dell'addebitabilità dell'illecito al ricorrente), per cui non è intervenuta condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno