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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32890/2022

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nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n.r.g. 2388/ 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 648/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 3 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/10/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla CTP di Campobasso l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione aveva ripreso a tassazione maggiori redditi accertati per l’anno 2009, per effetto dell’illegittimo abbattimento dei contributi INPS dal medesimo dovuti, in erronea applicazione del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma nelle province d Campobasso e Foggia dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.

2. La CTP accolse il ricorso con sentenza poi confermata dalla CTR del Molise, adìta con gravame dall’amministrazione finanziaria.

I giudici d’appello ritennero che il debito contributivo INPS non costituisse plusvalenza tassabile, trattandosi di provvidenza erogata dallo Stato e non di minor costo produttivo.

3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’intimato ha depositato controricorso.

Inizialmente chiamata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la trattazione in udienza sul presupposto della rilevanza della questione trattata.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza con riferimento all’art. 36, comma 2, num. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che essa sarebbe sorretta da motivazione apparente.

2. Con il secondo mezzo, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 4 - bis, della l. n. 2 del 2009, assumendo che le sopravvenienze attive non conseguono solo al venir meno di un costo, ma anche di un onere che venga parzialmente abbattuto.

3. Con istanza depositata in cancelleria il 12 ottobre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio;occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n.r.g. 2388/ 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 648/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 3 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/10/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi alla CTP di Campobasso l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione aveva ripreso a tassazione maggiori redditi accertati per l’anno 2009, per effetto dell’illegittimo abbattimento dei contributi INPS dal medesimo dovuti, in erronea applicazione del beneficio fiscale previsto per i soggetti colpiti dal sisma nelle province d Campobasso e Foggia dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2. 2. La CTP accolse il ricorso con sentenza poi confermata dalla CTR del Molise, adìta con gravame dall’amministrazione finanziaria. I giudici d’appello ritennero che il debito contributivo INPS non costituisse plusvalenza tassabile, trattandosi di provvidenza erogata dallo Stato e non di minor costo produttivo. 3. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’intimato ha depositato controricorso. Inizialmente chiamata innanzi alla sezione sesta, la causa è stata rinviata per la trattazione in udienza sul presupposto della rilevanza della questione trattata. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce la nullità della sentenza con riferimento all’art. 36, comma 2, num. 4 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, assumendo che essa sarebbe sorretta da motivazione apparente. 2. Con il secondo mezzo, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 88 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 4 - bis, della l. n. 2 del 2009, assumendo che le sopravvenienze attive non conseguono solo al venir meno di un costo, ma anche di un onere che venga parzialmente abbattuto. 3. Con istanza depositata in cancelleria il 12 ottobre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio;occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la c
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