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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2022

Cassazione n. 38209/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 marzo 2022 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di reati contestati in ventidue capi d'imputazione provvisoria.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiedendone l'annullamento in ragione di due motivi, con il primo dei quali ha denunciato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, per il reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 96, ha escluso la gravità indiziaria per difetto del dolo specifico, quando invece il Tribunale, con altra ordinanza emessa nell'ambito del medesimo procedimento penale, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del padre [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo stesso reato, commesso in concorso.

Inoltre, vi è carenza di motivazione in ordine alle altre dieci ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, contestate a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il padre Pasquale.

Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'ordinanza per violazione della legge processuale, in quanto ha ritenuto assenti le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dal fatto, in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il difensore della persona sottoposta a indagini ha inviato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici - come ritenuto anche dal Procuratore generale - e, quanto al primo, anche con rilievi manifestamente infondati.

2. In tema di gravità indiziaria, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è né contraddittoria né manifestamente illogica là dove ha escluso la gravità indiziarla per il reato ex art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 96, per difetto di prova circa l'elemento soggettivo, la cui sussistenza, invece, il ricorrente afferma sulla base di una "massima dì esperienza" fondata sul rapporto tra padre e figlio: [OSCURATO:PERSONA], in quanto figlio di Pasquale, "conosceva il proposito per il quale il padre compiva l'atto di disposizione patrimoniale descritto nel capo di imputazione e ne condivideva il dolo specifico".

Quella prospettata dal Pubblico Ministero, invero, più che una massima di esperienza, vale a dire un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi, pare una congettura, cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e, quindi, insuscettibile di verifica empirica (sulla distinzione v., ad es., Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 nonché, Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, non mass. sul punto).

Va evidenziato, inoltre, che - come ribadito da ultimo da questa Corte sul tema - «la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394), essendo ben possibile che il titolare apparente difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni (in motivazione, Sez. 2 n. 28942/2009, cit.) sicché è imprescindibile ai fini della sua punibilità che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione ed abbia agito con il dolo specifico di aggirarle» (così Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437).

Ne consegue la erroneità della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale sarebbe contraddittorio escludere il dolo specifico in capo al titolare apparente e riconoscerlo per il concorrente nel reato ex art. 512-bis cod. pen.

E' generica la deduzione circa la "carenza di motivazione" per le altre ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, là dove, peraltro, la motivazione dell'ordinanza (pagg. 8-9) è comune per tutte le medesime fattispecie di reato.

3. Il secondo motivo, inerente alle esigenze cautelari, peraltro assorbito dalla decisione sul primo, è comunque privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di specifiche argomentazioni con le quali il motivo di appello sul punto è stato disatteso dal Tribunale (pag. 11), il ricorrente si è limitato a richiamare una pronuncia di questa Corte senza calarla nel caso concreto.

P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] FOGGIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/03/2022 del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 marzo 2022 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una serie di reati contestati in ventidue capi d'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, chiedendone l'annullamento in ragione di due motivi, con il primo dei quali ha denunciato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, per il reato di trasferimento fraudolento di valori contestato al capo 96, ha escluso la gravità indiziaria per difetto del dolo specifico, quando invece il Tribunale, con altra ordinanza emessa nell'ambito del medesimo procedimento penale, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del padre [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo stesso reato, commesso in concorso. Inoltre, vi è carenza di motivazione in ordine alle altre dieci ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, contestate a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il padre Pasquale. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'ordinanza per violazione della legge processuale, in quanto ha ritenuto assenti le esigenze cautelari in ragione del tempo trascorso dal fatto, in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il difensore della persona sottoposta a indagini ha inviato memoria concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici - come ritenuto anche dal Procuratore generale - e, quanto al primo, anche con rilievi manifestamente infondati. 2. In tema di gravità indiziaria, la motivazione dell'ordinanza impugnata non è né contraddittoria né manifestamente illogica là dove ha escluso la gravità indiziarla per il reato ex art. 512-bis cod. pen., contestato al capo 96, per difetto di prova circa l'elemento soggettivo, la cui sussistenza, invece, il ricorrente afferma sulla base di una "massima dì esperienza" fondata sul rapporto tra padre e figlio: [OSCURATO:PERSONA], in quanto figlio di Pasquale, "conosceva il proposito per il quale il padre compiva l'atto di disposizione patrimoniale descritto nel capo di imputazione e ne condivideva il dolo specifico". Quella prospettata dal Pubblico Ministero, invero, più che una massima di esperienza, vale a dire un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi, pare una congettura, cioè una ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit e, quindi, insuscettibile di verifica empirica (sulla distinzione v., ad es., Sez. 5, n. 25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312 nonché, Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, non mass. sul punto). Va evidenziato, inoltre, che - come ribadito da ultimo da questa Corte sul tema - «la struttura della fattispecie incriminatrice non esclude che uno dei concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro (Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394), essendo ben possibile che il titolare apparente difetti della consapevolezza necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, per le più svariate ragioni (in motivazione, Sez. 2 n. 28942/2009, cit.) sicché è imprescindibile ai fini della sua punibilità che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione ed abbia agito con il dolo specifico di aggirarle» (così Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437). Ne consegue la erroneità della tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale sarebbe contraddittorio escludere il dolo specifico in capo al titolare apparente e riconoscerlo per il concorrente nel reato ex art. 512-bis cod. pen. E' generica la deduzione circa la "carenza di motivazione" per le altre ipotesi di trasferimento fraudolento di valori, là dove, peraltro, la motivazione dell'ordinanza (pagg. 8-9) è comune per tutte le medesime fattispecie di reato. 3. Il secondo motivo, inerente alle esigenze cautelari, peraltro assorbito dalla decisione sul primo, è comunque privo del requisito di specificità prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di specifiche argomentazioni con le quali il motivo di appello sul punto è stato disatteso dal Tribunale (pag. 11), il ricorrente si è limitato a richiamare una pronuncia di questa Corte senza calarla nel caso concreto. P.Q.M. Dichiara inamm
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