CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 28552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.677/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore e lettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenzadi COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE n. 976/2014 depositata il01/09/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società agricola [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 976/34/2014depositata 01/09/2014 con cui veniva rigettato l’appello avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e ipotecaria, interessi di mora e sanzioni, n.2005IT004490000, notificato il 08/02/2012 relativo ad atto di compravendita di terreno agricolo,emesso sul presupposto della violazione dell’art. 1, comma 3 bis del D.lgs n. 99 del 29.03.2004. Nella pendenza del ricorso di legittimità, la società proponeva, in data 30 aprile 2019, istanza di autotutela . Il processo era quindi rinviato a nuovo ruolo con ordinanza del 7 novembre 2019 in attesa della definizione della pratica di autotutela. Successivamente l'Agenzia delle entrate ha depositato una nota della Direzione di Alessandria con la quale si comunica che in accoglimento dell'istanza di autotutela è stato annullato l'avviso di liquidazione, provvedendo allo sgravio totale della partita di ruolo . La contribuente ha depositato memoria rilevando che l’annullamento dell’avviso di liquidazione ed il provvedimento di sgravio caducano in sorte ed accessori la materia del contendere e ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. In ragione di quanto sopra esposto, deve ritenersi cessat a la materia del contendere Le spese del processo sono compensate tra le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ma non nel caso di declaratoria della cessazione della materia del contendere che, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell'efficacia delle sentenze impugnate in forza di intervenuto accordo tra le parti (Cass. Sez. U, n. 8980 del 2018). P.Q.M. Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le