CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 1996
Cassazione n. 24176/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 05/02/1996 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di assise di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 25 settembre 2019 con cui il G.i.p. del Tribunale di Cuneo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) '14eA nonché degli strumentali reati in materia di armi (capo 2) e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito, Rrasa, con il concorso di altre due persone non identificate, aveva predisposto un agguato armato. Dopo avere attirato Lucaj in un luogo isolato ed in orario notturno, lo aveva indotto a fermare l'automobile a bordo della quale viaggiava con il passeggero Kroni, così da consentire ai due complici, nascostisi nella campagna circostante, di sbucare all'improvviso e di esplodere con due diverse armi da fuoco, più colpi, posizionandosi all'esterno e all'interno dell'autovettura. Quattro colpi avevano raggiunto Lucaj che era deceduto nell'immediatezza; uno aveva attinto di striscio Kroni che aveva riportato lesioni guaribili in dieci giorni. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso Rrasa, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso nei reati e alla premeditazione. L'apparato argomentativo, pur muovendo da premesse condivisibili, perviene a valutazioni erronee laddove privilegia la versione dell'accusa - concertata pianificazione dell'omicidio da parte di tutti e tre i protagonisti - a scapito di quella offerta dalla difesa - sfruttamento da parte degli ignoti assassini di un appuntamento concordato tra Rrasa e Lukaj per eseguire l'azione omicidiaria con garanzia dell'impunità grazie al silenzio omertoso dell'inconsapevole Rrasa. La Corte distrettuale ha riconosciuto il contributo concorsuale di Rrasa senza valutare se l'azione lesiva avesse raggiunto lo stesso risultato nell'ipotesi, sostenuta dalla difesa, che l'odierno imputato avesse ignorato la volontà omicidiaria dei due esecutori materiali. Eppure, alla luce degli elementi considerati più significativi dalla sentenza impugnata, non può dubitarsi che l'occultamento al Rrasa delle reali intenzioni non avrebbe inciso in alcun modo sulla riuscita del progetto criminale. I due killers non avrebbero, infatti, incontrato alcuna difficoltà a portare a compimento la medesima azione ove si fossero discostati, repentinamente ed improvvisamente, dall'iniziale intesa con Rsasa, limitata alla convocazione della vittima per un chiarimento. Né depone in senso contrario la scelta dei due killers di allontanare l'autovettura del luogo dell'appuntamento, evidentemente finalizzata a non scoraggiare Lucaj dal fermarsi per parlare con Rrasa. Qualora si accedesse a questa ricostruzione alternativa diventerebbero spiegabili tutte le circostanze narrate dall'imputato e si comprenderebbe anche perché Rrasa nel corso della giornata non si era accorto delle armi nella disponibilità degli esecutori i quali, evidentemente, avevano accuratamente evitato che le scoprisse. La presenza di una versione alternativa risultata credibile e l'assenza di un valido movente rende l'apparente contributo materiale del Rrasa del tutto insufficiente a dimostrare la sussistenza, sempre necessaria, dell'animus necandi nella forma concorsuale. Plurimi sono gli elementi che confermano l'estraneità di Rrasa al piano omicidiario. Anziché attivarsi per sopprimere Kroni, divenuto un testimone scomodo in grado di riconoscerlo, Rrasa se ne era del tutto disinteressato, rimanendo frastornato dall'improvvisa esplosione dei colpi di arma da fuoco che gli esecutori, come risulta dalla perizia balistica, avevano indirizzato esclusivamente verso Lukaj non curandosi dell'altro passeggero, il quale non aveva avuto alcuna possibilità di riconoscerli stante il travisamento del volto. Non è ravvisabile nemmeno l'ipotesi del concorso anomalo: Rrasa, a tutto concedere, aveva partecipato alla pianificazione di un confronto violento con Lukaj, la cui evoluzione in un fatto omicidiario era, però, del tutto imprevedibile perché determinata delle intenzioni aggressive degli altri partecipanti di cui era ignaro. Nel ritenere sussistente la premeditazione, la Corte distrettuale ha trascurato l'ipotesi dell'adesione in itinere da parte del Rrasa al progetto omicidiario. Essa esclude la necessaria permanenza nel tempo del proposito delittuoso che costituisce il presupposto oggettivo dell'aggravante. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea qualificazione giuridica della condotta in danno di Kroni, erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. in relazione all'art. 56 cod. pen., nonché vizio della motivazione. La sentenza impugnata ha escluso la fondatezza del motivo di appello che censurava la denegata derubricazione dell'ipotesi di tentato omicidio in lesioni aggravate sulla scorta di argomentazioni illogiche. Si oppone alla ricostruzione dell'elemento soggettivo in termini di dolo diretto non solo l'atteggiamento di indifferenza mostrato dal Rrasa verso la vittima durante l'azione di fuoco, nonostante l'evidente contrario interesse a sopprimerlo per eliminare un testimone in grado riconoscerlo, ma anche la dinamica della sparatoria come ricostruita dal perito balistico. E' pacifico che tutti i colpi sono stati diretti verso Lucaj e che pertanto nessuna volontà omicida, neanche sotto forma di dolo alternativo, ha interessato Kroni. 3. Con atto tempestivamente depositato, l'imputato, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto "motivi aggiunti" con cui ha ribadito le censure del ricorso sia con riferimento alla partecipazione concorsuale ed alla sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione sia con riferimento alla erronea qualificazione giuridica del fatto. Evidenzia, in particolare, che la Corte di Assise di Appello, nel preferire la versione accusatoria rispetto a quella alternativa fornita dall'imputato ritenuta inverosimile, non ha proceduto ad un vaglio critico accurato di tutti gli elementi a sua disposizione incorrendo in carenze argomentative e vizi logici. Una volta dato per accertato che Rrasa fosse a conoscenza delle reali intenzioni degli esecutori e che le condividesse, non ha spiegato le ragioni per cui prima dell'azione di fuoco era rimasto sul ciglio della strada a volto scoperto e, successivamente, non si era assicurato l'impunità dai reati commessi accertandosi della morte anche del passeggero che l'aveva riconosciuto. E' perfettamente compatibile con le risultanze considerate dai giudicanti la scelta del ricorrente, appena ventenne, incensurato e privo di pendenze giudiziarie, di rifugiarsi nel corso della sparatoria sui sedili posteriori del veicolo, rimanendo anche ferito. Non risultando provata la prospettazione accusatoria circa la condivisione del piano omicidiario da parte di Rrasa, deve essere esclusa anche la premeditazione. Le considerazioni esposte sul dolo del tentato omicidio sono scarne ed insoddisfacenti. Secondo la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] ha contribuito all'agguato unicamente dando appuntamento alla vittima in un luogo isolato e, durante l'incontro, aprendo una delle portiere dell'autovettura ed intimando al passeggero di non muoversi. Da tale ricostruzione, fermo restando che l'imputato era ignaro delle reali intenzioni dei complici, non può evincersi la sua adesione consapevole alle ulteriori e possibili implicazioni della condotta delittuosa, quantomeno nei termini del dolo alternativo. D'altra parte, le risultanze della perizia balistica escludono che via stata la volontà di uccidere [OSCURATO:PERSONA] perché i colpi erano diretti esclusivamente nella direzione di Lucaj e solo uno aveva colpito di striscio l'altro passeggero dell'autovettura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. 1. Il primo motivo è interamente versato in fatto e unicamente volto a sollecitare apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il ricorrente, lungi dal denunciare criticità dell'apparato motivazionale a sostegno della responsabilità concorsuale di Rrasa e dell'aggravante della 4 A0'. premeditazione, mediante la specifica indicazione di errori nell'applicazione delle regole della logica, insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute, o la sua incompatibilità con "altri atti del processo" in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516 - 01), si è limitato a predicare la maggiore persuasività della ricostruzione alternativa fornita dall'imputato, senza confrontarsi con le argomentazioni, tutt'altro che irragionevoli, sulla base delle quali la Corte territoriale aveva preferito quella contrapposta dall'accusa, ed ha formulato critiche che presuppongono, tutte, l'accettazione della versione dei fatti giustificatamente considerata inattendibile. La Corte territoriale, muovendo dal dato incontestato che Rrasa aveva fornito un contributo materiale decisivo alla consumazione dell'intero fatto omicidiario, personalmente fissando, come ammesso ripetutamente dallo stesso interessato l'ora ed il luogo dell'appuntamento con la vittima, accompagnando sul posto i due killer in compagnia dei quali si era, infine, allontanato, ha escluso (soprattutto pagg. 16 e segg.) -sollecitata dai motivi di appello in larga parte sovrapponibili alle censure dedotte in questa sede - che il ricorrente fosse rimasto estraneo all'ideazione e all'organizzazione del progetto criminoso sulla scorta di elementi fattuali pacifici e di considerazioni logiche inappuntabili. Al riguardo ha osservato che la strumentalizzazione di Rrasa ed il suo impiego inconsapevole come esca non solo era fondato esclusivamente sulle sue, evidentemente interessate, dichiarazioni, ma queste ultime, per di più, erano state incostanti nel tempo in aspetti non secondari (l'iniziativa e le modalità dell'appuntamento con la vittima), non avevano trovato conferma nelle chat e nelle immagini della telecamera di videosorveglianza posta sul luogo del delitto ed avevano, comunque, un contenuto intrinsecamente inattendibile. L'imputato era incorso in ripetute contraddizioni ed incongruenze, specie nel descrivere i rapporti con la vittima precedenti all'appuntamento e con i due accompagnatori di cui non aveva voluto rivelare l'identità. Non era riuscito a spiegare né perché aveva scelto per l'incontro con Lukaj un luogo (deserto ed isolato) ed un orario (in piena notte), più adeguato ad un agguato che ad una discussione, per quanto animata, e perché aveva tanto insistito con la vittima per non rimandare l'appuntamento, seguendo con apprensione i suoi spostamenti, nel timore che non arrivasse. Insistenze e preoccupazioni ben spiegabili se si ammette che Rrasa avesse già elaborato accuratamente l'agguato mortale e temesse il suo fallimento. Non ha fornito particolari utili a comprendere le ragioni della scelta dei suoi accompagnatori di lasciare l'autovettura anziché nel grande parcheggio adiacente 5 k in un posto lontano da quello dell'incontro così da rendere possibile il loro successivo ritorno a piedi e al buio, che aveva colto di sorpresa le vittime impedendone la fuga o comunque reazioni in grado di compromettere la riuscita del piano. Sintomatica di un previo accordo di Rrasa con gli esecutori è stata ritenuta la mancata reazione del primo al sopraggiungere dei secondi, a suo dire sconosciuti travisati ed armati e, soprattutto, la decisione di allontanarsi in loro compagnia "affidandosi a degli ignoti assassini". Risulta dal filmato in atti che Rrasa, dopo l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, si era spostato immediatamente ed autonomamente nella stessa direzione dei killers senza prestare soccorso alle vittime e non aveva nemmeno tentato di fuggire temendo per la sua vita. La circostanza che l'imputato abbia agito, a differenza dei complici, a volto scoperto e ciononostante non si sia curato di eliminare il testimone scomodo Kroni, perché in grado di riconoscerlo, è stata anche essa spiegata sul piano logico: Rrasa aveva disimpegnato il ruolo di esca ed aveva pertanto la necessità di farsi vedere dalla vittima così da indurla a fermarsi per dare corso all'agguato mortale e poteva essersi convinto, alla luce delle modalità concrete dell'azione sviluppatasi con l'esplosione di più colpi all'interno e all'esterno dell'autovettura, che Kroni fosse morto come Lukaj. D'altra parte, lo stesso Kroni ha ammesso di essersi finto morto per evitare di essere raggiuto da ulteriori colpi. L'accertata partecipazione di Rrasa all'organizzazione dell'agguato, quanto meno dal giorno precedente in cui era stato fissato l'incontro con la vittima, e allo studio preliminare alla sua attuazione nonché l'insistenza con cui nelle ore immediatamente precedenti all'appuntamento aveva convinto Lukaj a recarsi nel luogo dove poi era stato eseguito il delitto, sono certamente circostanze da cui può logicamente inferirsi la sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi -quello ideologico e quello cronologico - dell'aggravante della premeditazione, che postula in capo all'agente un intensa riflessione ed una fredda risoluzione perdurante per un tempo apprezzabile fino alla consumazione del crimine (pagg. 20 e segg.). L'adesione al progetto omicidiario sin dalla fase ideativa esclude, in radice, qualunque possibilità di configurare il concorso anomalo. 2. Il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica della condotta commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] come tentato omicidio e all'elemento soggettivo che l'ha sorretta, nella parte in cui non pretende una rilettura delle emergenze probatorie, è aspecifico. La sentenza impugnata (pagg. 22 e segg.), una volta dati per accertati l'adesione di Rrasa al progetto di eliminazione fisica di Lucaj ed il suo contributo 6 ok materiale alla fase esecutiva, ha, con argomentazioni plausibili, valorizzato quali indicatori del dolo alternativo del tentato omicidio del Kroni - inteso come volontà di provocare indifferentemente la morte od il ferimento della vittima - le modalità concrete della sparatoria, come ricostruite dal perito balistico e dalla vittima. Al riguardo ha evidenziato che erano stati esplosi due colpi di fucile dall'esterno dell'autovettura, con a bordo Lukaj e Kroni, e ben sei colpi di pistola da uno sparatore entrato all'interno dell'abitacolo e collocatosi dietro ai sedili anteriori; il secondo colpo di fucile era stato indirizzato versi Kroni, tanto da passare sopra la sua testa per poi fuoriuscire all'altezza del sedile anteriore passeggero, sfiorando il tettuccio della vettura; alcuni pallini periferici avevano raggiunto Kroni alla fronte. Kroni, infine, ha dichiarato di essersi finto morto per evitare di essere raggiunto da altri colpi. La difesa continua ad opporre l'assenza di volontà omicida desunta dalla direzione dei colpi, tutti rivolti esclusivamente verso il Lukaj, e la mancata prosecuzione dell'azione fino all'eliminazione fisica di Kroni, cui era interessato il solo Rrasa per essere stato riconosciuto da quest'ultimo, senza tener conto, quindi, del ricordato percorso motivazionale, tutt'altro che illogico, con il quale la Corte piemontese ha superato gli identici rilievi dedotti nell'atto di appello. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte, con interpretazione condivisa dal Collegio, ha affermato che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 -01). 3. In applicazione dell'art. 585, comma quarto, ultima parte cod. proc. pen. l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, a nulla rilevando l'eventuale astratta idoneità di questi ultimi a colmarne i difetti. Non può, infatti, tardivamente essere sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00