CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 34089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntonioCostantini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui ilTribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, ha confermato l’ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli che ha applicato adEmanuele Palmieri, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 73 e 74 d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, 512-bis, 648-ter cod. pen.,questi ultimi aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la misura dellacustodia cautelare in carcere;rilevato che con dichiarazione resa ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen. del25 maggio 2025 il Palmieri ha personalmente dichiarato di rinunciareall’impugnazione;ritenuto che la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità delricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d),cod. proc. pen.;ritenuto che, a cagione della declaratoria di inammissibilità, il Palmieri deveessere condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendoipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende cheappare equo determinare nella misura di 500,00 euro;rilevato da ultimo che copia del presente provvedimento, dal quale nonconsegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve essere trasmessa, a curadella cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il predetto è ristrettoperché provveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]