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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24740/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di altra ordinanza del 4 marzo 2020 della medesima Corte di appello, ha rideterminato la pena residua che [OSCURATO:PERSONA] deve espiare a seguito della revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del Tribunale di Torino del 20 febbraio 2015, ormai passata in giudicato, a seguito della interruzione delle prestazioni non retribuite a favore della collettività alle quali era stato subordinato detto beneficio; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, in quanto sull'affermazione della penale responsabilità è intervenuto il giudicato, cosicché su di essa non gravava alcun onere motivazionale in capo al giudice dell'esecuzione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di altra ordinanza del 4 marzo 2020 della medesima Corte di appello, ha rideterminato la pena residua che [OSCURATO:PERSONA] deve espiare a seguito della revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza del Tribunale di Torino del 20 febbraio 2015, ormai passata in giudicato, a seguito della interruzione delle prestazioni non retribuite a favore della collettività alle quali era stato subordinato detto beneficio; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancanza della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità; - che il ricorso è inammissibile, in quanto sull'affermazione della penale responsabilità è intervenuto il giudicato, cosicché su di essa non gravava alcun onere motivazionale in capo al giudice dell'esecuzione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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