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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18940/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 4 e ss., dove si evidenzia che sulla merce posta in vendita mancavano i certificati, i cartellini e gli ologrammi di contraffazione e che l'imputato, avuto riguardo alle modalità di detenzione e alla qualità della merce, ha agito nella piena consapevolezza di vendere merce non originale e che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. ciò che rileva è l'idoneità del documento ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il motivo che contesta la correttezza della motivazione della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pag. 6 e 7, dove si esclude la sussistenza di un falso grossolano in considerazione del fatto che le caratteristiche intrinseche del prodotto depongono per una idoneità a trarre in inganno un acquirente di comune avvedutezza e dove si ritiene sussistente la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 comma 2, cod. pen., posto che questi ha dimostrato di essere consapevole della provenienza illecita della merce, non fornendo indicazioni circa i modi e i tempi dell'acquisto della merce stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così ,yleciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsigliere Est nsore DEPOS!TATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pag. 4 e ss., dove si evidenzia che sulla merce posta in vendita mancavano i certificati, i cartellini e gli ologrammi di contraffazione e che l'imputato, avuto riguardo alle modalità di detenzione e alla qualità della merce, ha agito nella piena consapevolezza di vendere merce non originale e che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. ciò che rileva è l'idoneità del documento ad assumere un significato descrittivo non corrispondente ai fatti; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il motivo che contesta la correttezza della motivazione della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento alle pag. 6 e 7, dove si esclude la sussistenza di un falso grossolano in considerazione del fatto che le caratteristiche intrinseche del prodotto depongono per una idoneità a trarre in inganno un acquirente di comune avvedutezza e dove si ritiene sussistente la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 648 comma 2, cod. pen., posto che questi ha dimostrato di essere consapevole della provenienza illecita della merce, non fornendo indicazioni circa i modi e i tempi dell'acquisto della merce stessa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ,yleciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsigliere Est nsore DEPOS!TATA [OSCURATO:PERSONA]
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