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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21775/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )4, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo sulla responsabilità, con particolare riguardo alla prova della contraffazione ed alla grossolanità del falso, è generico ex art. 581 cod. proc. pen. poiché non si confronta con la motivazione, laddove i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 - 01; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444 - 01 e in motivazione), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla prova della contraffazione alla luce delle dichiarazioni testimoniali di soggetto qualificato e sulla esclusione della grossolanità del falso non essendo riconoscibile ictu ()culi, ma solo da persona competente); ritenuto che il motivo inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si veda, in particolare, pag. 5 sulla capacità a delinquere alla luce dei precedenti della stessa indole e della circostanza che l'imputato, pur avendo precedentemente beneficiato della sospensione, abbia persistito nel delinquere); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 133 cod. pen., non è consentito in questa sede (art. 606, comma 3, c.p.p.) poiché non devoluto in appello e quindi formulato in violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )4, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo sulla responsabilità, con particolare riguardo alla prova della contraffazione ed alla grossolanità del falso, è generico ex art. 581 cod. proc. pen. poiché non si confronta con la motivazione, laddove i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 - 01; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444 - 01 e in motivazione), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla prova della contraffazione alla luce delle dichiarazioni testimoniali di soggetto qualificato e sulla esclusione della grossolanità del falso non essendo riconoscibile ictu ()culi, ma solo da persona competente); ritenuto che il motivo inerente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché il diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., basato su un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal commettere ulteriori reati, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa decisione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (si veda, in particolare, pag. 5 sulla capacità a delinquere alla luce dei precedenti della stessa indole e della circostanza che l'imputato, pur avendo precedentemente beneficiato della sospensione, abbia persistito nel delinquere); osservato che l'ultimo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 133 cod. pen., non è consentito in questa sede (art. 606, comma 3, c.p.p.) poiché non devoluto in appello e quindi formulato in violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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