CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 luglio 1972
Cassazione n. 22420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/07/1972 avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevata la tardività della memoria difensiva; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito, non solo perché aspecifico nella sua formulazione (nell'ambito della quale si richiamano congiuntamente tutti i vizi deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e in tal senso va qui ribadito il dictum di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, co. 1 lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, Bidognetti, Rv. 251528-01, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01), ma anche perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (pag. 14 e seg. dove sono stati valorizzati gli esiti della istruttoria dibattimentale, richiamando spostamenti, riscontri ad esito di captazioni e celle agganciate, riconoscimento e testimonianze poste a base della affermazione di responsabilità, con motivazione argomentata che non si rpesta a censure) della sentenza impugnata, dovendosi dunque ritenere il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 dei 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849- 01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende Così deciso il 16 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]