Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 28193/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14 marzo 2023, che aveva i-ogreo affermato la penale responsabilità di IVirrce-T1-2-(ii Rochira per il reato di cui agli artt.110, 624, 625, 99 cod. pen.; in particolare, ha escluso la sussistenza delle aggravanti contestate e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, in quanto reiterativo di argomentazioni già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello e sulle quali vi è ampia motivazione, rispondente ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Si limita, quindi, a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Sul punto, è necessario sottolineare che non è corretto riprodurre con ricorso l'intero appello per poi lamentare un'omessa motivazione, ma occorre indicare quali aspetti delle doglianze siano stati trascurati dalla Corte di appello e in che modo essi attengano a degli aspetti decisivi, tali da incidere sulla tenuta della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14 marzo 2023, che aveva i-ogreo affermato la penale responsabilità di IVirrce-T1-2-(ii Rochira per il reato di cui agli artt.110, 624, 625, 99 cod. pen.; in particolare, ha escluso la sussistenza delle aggravanti contestate e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, in quanto reiterativo di argomentazioni già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello e sulle quali vi è ampia motivazione, rispondente ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Si limita, quindi, a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Sul punto, è necessario sottolineare che non è corretto riprodurre con ricorso l'intero appello per poi lamentare un'omessa motivazione, ma occorre indicare quali aspetti delle doglianze siano stati trascurati dalla Corte di appello e in che modo essi attengano a degli aspetti decisivi, tali da incidere sulla tenuta della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 28193/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris