CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito il difensore dell'indagato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Palmi, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti dorniciliari, in relazione al delitto di detenzione illegale di un'arma clandestina, del suo caricatore e del suo silenziatore, e al delitto di ricettazione dell'arma stessa. L'arma e gli accessori erano stati rinvenuti, nel corso di un servizio perlustrativo di polizia giudiziaria, nascosti nel tronco di un albero di ulivo, all'interno di un fondo (sito in Taurianova, contrada Figurelle) formalmente intestato alla nipote dell'indagato, ma - in prospettazione accusatoria, recepita dal Tribunale del riesame - nella materiale disponibilità dell'indagato medesimo. Il Tribunale sottolineava, in proposito, come l'indagato fosse l'unico soggetto della famiglia dimorante nei luoghi, avendo l'uso e il godimento esclusivo di tutta la proprietà terriera familiare, coltivata dall'impresa agricola facente capo alla società Agricastello, da lui gestita in comodato. Né, ragionevolmente, l'occultamento dell'arma poteva essere ricondotto all'operato di fantomatici terzi, che non avrebbero potuto avere una conoscenza altrettanto puntuale dello stato dei luoghi, sarebbero andati incontro al rischio di essere scoperti dal titolare del fondo e non avrebbero avuto la possibilità di recuperare rapidamente il possesso del materiale in caso di bisogno. L'esigenza cautelare, rilevata dal Tribunale, appariva quella di scongiurare la commissione di reati della stessa specie. 2. Avverso l'ordinanza di riesame [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso è articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza. Il ragionamento, secondo cui l'indagato sarebbe titolare dell'arma in quanto soggetto avente a disposizione l'intero fondo, sarebbe inficiato dalla fallacia della premessa. Il fondo non sarebbe, in realtà, di proprietà del ricorrente. All'atto della perquisizione sarebbero stati presenti altri familiari. Il fondo sarebbe gestito da persone diverse. Vi lavorerebbero operai, addetti alla costruzione di una casa, non assunti dal ricorrente, né da lui diretti. Il fondo, inoltre, sarebbe accessibile dall'esterno e il nascondiglio non sarebbe stato visibile da chi fosse meramente transitato. Anche terze persone, dunque, avrebbero potuto nascondere l'arma e gli accessori, avrebbero posseduto le necessarie conoscenze e vi avrebbero avuto interesse. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari. Il pericolo di recidiva sarebbe inconsistente, essendo il soggetto incensurato. Si tratterebbe di pericolo privo di concretezza, meramente ipotetico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, rispetto ad entrambi i motivi formulati. 2. Il primo motivo è, in effetti, interamente basato su una rilettura delle risultanze investigative, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale. Questi ha puntualmente illustrato gli indici di fatto, che riconducono all'indagato la piena ed esclusiva disponibilità dell'area ove furono sequestrati gli oggetti di cui in rubrica, e consentono così di intestargli allo stato - con ragionamento sì induttivo, ma poggiante su premesse logiche adeguate e verificate - la preventiva acquisizione e la successiva detenzione dell'intero compendio. Le obiezioni del ricorrente appaiono reiterative, risolvendosi nella riproposizione di elementi a discarico già presi in opportuna considerazione in sede di riesame, e qui giudicati inidonei a condurre ad un esito liberatorio; elementi, la cui rivisitazione non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente apprezzamento, tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01) e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrario agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961-01). 3. Il secondo motivo è generico e non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere connotato dai caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non congetturali, e dell'attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla sua persistenza al tempo presente, pur senza il riscontro di una specifica e prossima occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice (in tal senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01).A .tali principi l'ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, poiché la sfavorevole prognosi cautelare (peraltro sfociata in una misura coercitiva gradata) è stata validamente argomentata con riferimento alla sicura vicinanza dell'indagato ad ambienti criminali, in grado di rifornirlo di armi al di fuori dei circuiti legali, e alla necessità di contrastare il corrispondente rischio, sostanzioso e prossimo, con misura ragionevolmente contenitiva. 4. Seguono la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della congrua somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di