CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14752/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), residente in Tarquinia, alla Via delle Croci n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Viterbo (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con studio in Viterbo, alla Via della Ferrovia n. 40, presso cui elegge domicilio, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 2055/2019 emessa dalla CTR Lazio 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto e fin diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recuperava le maggiori imposte riferite all'anno 2002 a seguito di una rettifica basata sugli artt. 62 bis e ss. L. 427/93 («Studi di settore»). 2. [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva parzialmente l'appello; la Corte di Cassazione, con sentenza nr. 5775/2018 depositata in data 9/3/2018, cassava la sentenza; riassunto il procedimento, la CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso originario, assumendo che lo stesso non era stato notificato a controparte. 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 5. Con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 63 e 53, 20 e 21 del d.lvo 546/1992, 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la CTR erroneamente, a suo dire, dichiarato inammissibile il ricorso in assenza di notifica dell'atto di riassunzione, dal momento che tale incombente era stato regolarmente espletato. 6. Al fine di verificare se il contribuente ha debitamente documentato di aver regolarmente notificato il ricorso in riassunzione all'Agenzia delle Entrate, si rende necessario acquisire il fascicolo d'ufficio giacente presso la CTR Lazio. In quest'ottica, la causa va rimessa sul ruolo, onde consentire alla Cancelleria l'espletamento del detto inc:ombente. P.Q.M. La Corte rimette la causa sul ruolo, disponendo acquisirsi, per il tramite della Cancelleria il fascicolo d'ufficio giacente presso la CTR Lazio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 7.6.20