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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01252/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7), cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge processuale in ordine all'assenza di condizione di procedibilità - è fondato in quanto, come statuito da costante giurisprudenza di legittimità, la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento. (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01); nel caso di specie, non è dato desumersi dal verbale orale di denuncia presentato alla polizia la volontà di perseguire l'autore dei fatti.

Conseguentemente, spetta a questa Corte pronunciare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. il difetto della condizione di procedibilità e provvedere all'annullamento della sentenza di condanna; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7), cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo — con cui il ricorrente lamenta violazione di legge processuale in ordine all'assenza di condizione di procedibilità - è fondato in quanto, come statuito da costante giurisprudenza di legittimità, la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento. (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670 - 01); nel caso di specie, non è dato desumersi dal verbale orale di denuncia presentato alla polizia la volontà di perseguire l'autore dei fatti. Conseguentemente, spetta a questa Corte pronunciare ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. il difetto della condizione di procedibilità e provvedere all'annullamento della sentenza di condanna; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela Così deci