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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06015/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v\- • • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 12/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VITERBO, in data 06/04/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen - violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della querela che risultava proposta da soggetto differente.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi proposti in difetto di interesse o manifestamente infondati.

Il primo motivo è proposto in difetto di interesse; ed invero il Luongo è stato condannato alla pena minima di mesi 6 di reclusione senza alcun aumento per l'aggravante.

Né l'eliminazione dell'art. 61 n.7 cod.pen. potrebbe determinare un mutamento del giudizio di bilanciamento posto che le attenuanti sono state ritenute equivalenti alla recidiva qualificata oltre che alla predetta aggravante la cui elisione non potrebbe pertanto portare stante la natura della recidiva contestata ad un giudizio di prevalenza.

Quanto al secondo motivo avuto riguardo al riconoscimento della recidiva qualificata alcun rilievo assume l'indagine sulla querela; ed infatti va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. . (Sez.

U - , n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262 - 01 ).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] I/11' Il Presidente 210;_. /[OSCURATO:PERSONA] L)EPO.SiTKU I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v\- • • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 12/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VITERBO, in data 06/04/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod.pen - violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della querela che risultava proposta da soggetto differente. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi proposti in difetto di interesse o manifestamente infondati. Il primo motivo è proposto in difetto di interesse; ed invero il Luongo è stato condannato alla pena minima di mesi 6 di reclusione senza alcun aumento per l'aggravante. Né l'eliminazione dell'art. 61 n.7 cod.pen. potrebbe determinare un mutamento del giudizio di bilanciamento posto che le attenuanti sono state ritenute equivalenti alla recidiva qualificata oltre che alla predetta aggravante la cui elisione non potrebbe pertanto portare stante la natura della recidiva contestata ad un giudizio di prevalenza. Quanto al secondo motivo avuto riguardo al riconoscimento della recidiva qualificata alcun rilievo assume l'indagine sulla querela; ed infatti va ricordato come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. . (Sez. U - , n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262 - 01 ). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] I/11' Il Presidente 210;_. /[OSCURATO:PERSONA] L)EPO.SiTKU I
Sentenza Cassazione n. 06015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris