CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di assise di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'estinzione della pena temporanea dell'isolamento diurno per anni uno, relativo alla pena dell'ergastolo irrogata con sentenza della Corte di assise di Napoli in data 24 marzo 1994, confermata dalla Corte di assise di appello di Napoli in data 10 aprile 1995, divenuta definitiva in data 8 novembre 1995. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. G. Chichella, deducendo due vizi. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.72, 78 e 172 cod. pen. Secondo il provvedimento impugnato, soggetti ad estinzione sarebbero i reati e non la pena per questi irrogata. Si tratta di errore interpretativo che, a parere del ricorrente, deriva dalla rubrica della norma invocata — art. 172 cod pen. — secondo la quale per effetto del decorso del tempo si verifica l'estinzione della pena. Si tratta, invece, per il ricorrente, di istituto che si riferisce alla pena che, ove non venga, di fatto, scontata per un periodo di tempo predeterminato, indicato dall'articolo 172 cit. deve ritenersi estinta e, dunque, non più eseguibile, riconosciuta la natura di sanzione penale temporanea all'isolarnento diurno. In realtà, la portata dell'articolo 172 cod. pen. è generale, non legata a sanzioni specifiche e, comunque, il sistema prevede, complessivamente, in base alle disposizioni di cui agli artt. 78 ultimo comma, 172 e 184, ultimo comma, cod. pen. che la pena temporanea si estingue sempre con il decorso del tempo massimo di trenta anni. Dunque, per un detenuto che ha scontato una pena di anni trenta e non l'isolamento diurno, questo deve considerarsi estinto per decorso del tempo. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 2006 art. 1 e dell'art. 665 cod. proc. pen. Si contesta la ritenuta non applicabilità dell'indulto alla fattispecie concreta assumendo che unico limite è rappresentato dal fatto che le pene temporanee, dalle quali origina l'isolamento diurno, non siano state irrogate per reati ostativi alla concessione del beneficio, mentre, in presenza di reati non ostativi, detto beneficio deve considerarsi applicabile. Secondo il Giudice dell'esecuzione, il totale di pena che supera quella dell'ergastolo, è pari ad anni dodici e mesi sei di reclusione, sicché anche applicando l'indulto per anni tre, comunque residuerebbe una pena di anni nove e mesi sei, con conseguente sopravvivenza dell'isolamento diurno perché relativo a pena superiore ad anni cinque. Invece, il ricorrente sostiene che il condannato aveva riportato l'ergastolo per i reati di cui ai capi A e B (omicidio e violazione della legge armi, per i quali è stato irrogata la pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per sei mesi ex art.81 cod. pen.) e che la pena era stata aumentata, ex art. 81 cod. pen., per una complessiva pena di anni sette e mesi sei, non tangibile quanto alla misura dal Giudice dell'esecuzione. Quindi, da tale pena, detratti tre anni di reclusione per effetto dell'indulto, residuerebbero anni quatto e mesi sei di reclusione, misura inferiore alla soglia di cui all'art. 72 cod. pen. per l'applicazione dell'isolamento diurno. Si rimarca, inoltre, che, nella fattispecie, i reati satellite non sono ostativi (evasione, uso di patente falsa, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione di arma, detenzione illegale di armi e uso di documenti falsi). 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale ho concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.L'isolamento diurno, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, ha natura di sanzione penale temporanea e deve trovare esecuzione appena la sentenza diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo, potendo il ritardo nell'esecuzione ridondare solo a carico del condannato, in caso di mancata esecuzione delle pene detentive temporanee che hanno determinato l'irrogazione dell'ergastolo con isolamento diurno ex art. 72 cod. pen. (Sez. 1, n. 3763 del 26/11/2019). L' isolamento diurno previsto dall'art. 72 cod. pen. ha, dunque, natura giuridica di sanzione penale, di inasprimento dell'ergastolo (tra le altre, Sez. 1, n. 9300 del 05/02/2014, Rv. 259470). Il regime detentivo dell'ergastolo con isolamento diurno è disciplinato dall'art. 72, comma primo, cod. pen., a norma del quale, al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. Tale disposizione, a sua volta, deve essere integrata dalla previsione contenuta nel secondo comma della stessa norma, a tenore del quale, nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi. Infine, l'art. 72 cod. pen. si conclude con la previsione contenuta nel suo terzo comma, che recita: «L'ergastolano condannato all'isolamento diurno partecipa all'attività lavorativa». Questa disciplina, essendo ancorata a elementi edittali, non fornisce indicazioni specifiche sulla natura del regime detentivo in esame, per inquadrare il quale occorre richiamare l'orientamento ermeneutico secondo cui l'isolamento diurno è una misura sanzionatoria, temporanea e suppletiva, atteso che si applica nelle ipotesi in cui il delitto punito coni la pena dell'ergastolo concorre con altri reati sanzionati con pene detentive diverse che, in assenza di tale misura suppletiva, rimarrebbero impuniti. Invero, si è ritenuto che l'isolamento diurno previsto, in aggiunta alla pena dell'ergastolo, nei casi ivi contemplati, dall'art. 72 cod. pen. è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena perpetua. Dall'inquadramento del regime detentivo dell'isolamento diurno quale misura sanzionatoria discendono, dunque, fondamentali conseguenze, quali la indicata conclusione che tale misura non costituisce una modalità di esecuzione dell'ergastolo, pur derivando la sua applicazione dall'irrogazione della pena detentiva perpetua. Esso, poi, ha funzione di sanzione per i delitti concorrenti con quello per cui viene inflitto l'ergastolo, che altrimenti rimarrebbero impuniti, in quanto la pena per essi prevista (perpetua o temporanea) non sarebbe concretamente applicabile (Sez. 1, n. 4831 del 05/12/2000, Riina, Rv. 218169). Ciò posto, il ricorrente osserva che essendo l'isolamento diurno una sanzione, questa dovrebbe essere suscettibile di applicazione dei principi generali che regolano l'estinzione della pena per decorso del tempo, come enunciati dall'art. 172 cod. pen., secondo cui, una volta che sia trascorso un tempo pari al doppio della pena irrogata senza che la stessa abbia trovato esecuzione, occorrerebbe dichiararne l'estinzione. Orbene rispetto alla prospettata conclusione il ricorso è generico e, comunque, infondato. Nel caso di specie, dalla stessa ricostruzione del provvedimento impugnato e del ricorrente risulta che il reato satellite di cui al capo B, per il reato unificato di cui ai capi A e B, ha comportato l'applicazione dell'isolamento diurno per mesi sei. Risulta, inoltre, che per il delitto unificato di cui ai capi C) e D), nonché per quello unificato di cui ai capi E), F), G) ed H), nel cumulo è stato irrogato a Carola l'ergastolo con isolamento diurno per un anno. Dunque, non è specificato, rispetto ai plurimi reati concorrenti con quello punito con l'ergastolo e che hanno condotto all'irrogazione dell'isolamento diurno nella complessiva misura di un anno, nonché rispetto alle pene detentive diverse per questi irrogate, se vi sia stata o meno esecuzione, risultando l'isolamento diurno sì una sanzione penale ma tale, alla stregua della stessa definizione di cui all'art. 72 cod. pen., da seguire la sorte della pena del reato concorrente con quello dell'ergastolo, per il quale segue la sua applicazione. Orbene, nel caso di specie vi sono plurimi reati satellite che hanno comportato l'irrogazione di pene temporanee che, in quanto connessi a reato punito con l'ergastolo, hanno condotto all'applicazione dell'isolamento diurno per anni uno. Il ricorrente, tuttavia, nulla specifica in ordine alle pene detentive concorrenti con l'ergastolo e circa la loro espiazione e/o estinzione, onde trarne la conclusione auspicata, cioè l'intervenuta estinzione dell'isolamento diurno che di queste è surrogato. Questo, infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità "deve trovare immediata esecuzione non appena la sentenza di condanna diviene irrevocabile, al pari della pena dell'ergastolo con questa inflitta, anche se il ritardo nell'esecuzione potrebbe giovare al condannato, per la possibilità che l'isolamento non sia eseguito, se la reclusione concorrente con l'ergastolo si estingue (Sez. 1, n. 2116 del 21/03/2000, Rv. 215933). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. È pacifico l'interesse del condannato alla pena dell'ergastolo, al quale sia stata applicata, ai sensi dell'art. 72, secondo comma, cod. pen. l'ulteriore sanzione dell'isolamento diurno per il concorso, con la pena perpetua, di pene detentive temporanee di durata complessiva superiore a cinque anni, a richiedere l'applicazione del beneficio dell'indulto sulle pene predette (se applicate per reati non ostativi: tra le altre, Sez. 5, n. 12288 del 14/11/2016, dep. 2017, Rv. 269391). Tuttavia, il ricorrente contesta il quantum di pena complessiva convertita in isolamento diurno (anni 7 mesi 6, per il ricorrente, anni 12 mesi 6, per il Giudice dell'esecuzione) al fine di sostenere che l'applicazione dell'indulto ridurrebbe la pena ad una misura inferiore alla soglia prevista dall'art.72 cod. pen., operando richiamo alla memoria e a documenti prodotti al giudice dell'esecuzione, peraltro non specificamente illustrati né puntualmente indicati nel ricorso, sollecitando una diversa lettura del contenuto del provvedimento di cumulo, inibita al giudice di legittimità. 2.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. R