CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13542/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE d'APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Gup di Foggia del 18 ottobre 2021 che condannava l'imputata alla pena di giustizia per il reato di truffa. 2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputata formula due motivi. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale e difetto di motivazione (art.606 lett.b e d c.p.p.) per il mancato riconoscimento della circostanza di esclusione della punibilità prevista dall'articolo 131 bis c.p. Con il secondo motivo si lamenta l'inosservanza dell'articolo 23 bis d.lgs. 137/2020 e 180 c.p.p. in relazione all'art.606 lett. c) c.p.p. per il tardivo invio da parte della cancelleria della corte d'appello delle conclusioni formulate dal Procuratore Generale con conseguente violazione del diritto di difesa. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 5. Il primo motivo di ricorso deduce in forma del tutto generica la erroneità del rigetto della richiesta di applicazione dell'art.131 bis c.p. nei confronti dell'imputata. In realtà, tanto la sentenza di primo grado (a pg. 5) che quella di appello (a pg. 5 e 6) trattano ampiamente e correttamente del tema, esprimendo valutazioni adeguate ed immuni da vizi di logica o da contraddittorietà. Oltre all'entità della somma pagata dalla persona offesa, infatti, vengono valorizzati, al fine di escludere il beneficio richiesto, la propensione dimostrata nel commettere comportamenti truffaldini articolati e ben pianificati, nonché il pregiudizio complessivo risentito dalla persona offesa. Occorre allora ricordare l'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la cam.S«- sussistenza della Clanselzil di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, così come la determinazione di ogni profilo della pena (dalla misura della pena base agli aumenti per eventuale continuazione, ovvero all'applicazione delle attenuanti generiche - ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 2, n. 40382 del 17/07/2014, Farraglia, Rv. 260322 - 01; Sez. 1, n. 39350, del 19/7/2019, Rv. 276870) costituisce 'territorio' del merito, ove questa Corte non può spingersi a condizione che la motivazione sussista, non sia contraddittoria né manifestamente illogica. Si tratta di vizi motivazionali 'radicali' indubbiamente assenti nel caso concreto, alla luce delle congrue valutazioni espresse nelle motivazioni dei giudici di merito, nemmeno contrastate dal ricorso che pertanto pecca di aspecificità. 6. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con cui si deduce la tardiva trasmissione al difensore dell'imputata della requisitoria del Procuratore Generale nell'ambito della procedura cartolare d'appello. Il necessario accertamento della circostanza (attuata a mezzo di accesso al fascicolo processuale e consentita a questo giudice essendo dedotto un error in procedendo - Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, in Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di verificare la correttezza della deduzione difensiva, risultando che a fronte di un'udienza programmata per il 27 gennaio, le conclusioni del Procuratore Generale vennero comunicate al difensore dell'imputata solamente in data 20 gennaio, con violazione pertanto del termine previsto dall'art.23, comma 2 del dl. 137/2020. Le conseguenze della violazione non sono tuttavia quelle invocate dalla difesa che fa riferimento ad un precedente di questa Corte (Sez.5, sent. 15640 del 23 febbraio 2022) che, tuttavia, trattando dell'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale, non si attaglia al caso odierno, ove la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale ha avuto luogo, seppure tardivamente. In tale evenienza, è stato precisato, con orientamento che questo Collegio condivide (Sez. 7, Ordinanza n. 32812 del 16/03/2023 [OSCURATO:PERSONA]. 285331 - 01), che il deposito tardivo, per via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale non integra di per sé una nullità di ordine generale per violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa. Ciò premesso in linea di principio, è agevole osservare che nel caso concreto nessuno specifico pregiudizio è stato dedotto innanzi a questa Corte, essendosi la difesa dell'imputata limitata a denunciare l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione. Ne deriva l'irrilevanza del ritardo nell'adempimento. 5. In base a tali considerazioni, il ricorso è inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma