CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31469/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e la rimessione è stata - altrettanto ritualmente - accettata, sicché sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamente proposto; rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela; osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso,