CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha rideterminato in mitius la pena a lui irrogata per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen.), che censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile poiché - pur richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - prospetta irritualmente un diverso apprezzamento di fatto in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), a fronte di una motivazione che ha indicato gli elementi posti a sostegno dell'esercizio del proprio potere discrezionale di determinazione della pena (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrarlo, Rv. 259142 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna rIg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11