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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 15141/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/04/2021 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato veniva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in ordine al reato di induzione indebita.

In particolare, l'imputato avrebbe indotto l'architetto [OSCURATO:PERSONA] a consegnarli la somma di euro duemila, minacciando di ostacolare le pratiche urbanistiche dal predetto presentate.

All'accertamento del fatto si giungeva a seguito della tempestiva denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in occasione di un incontro sollecitato da [OSCURATO:PERSONA], procedeva a registrare la conversazione nel corso della quale riceveva l'esplicita richiesta di denaro. [OSCURATO:PERSONA] concordava con la polizia giudiziaria di procedere alla consegna controllata del denaro, che avveniva in data 18 ottobre 2012, allorquando [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a perquisizione e risultava in possesso le banconote precedentemente fotocopiate e consegnate da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto due motivi di ricorsi, entrambi attinenti al trattamento sanzionatorio.

Con il primo, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello adeguatamente valorizzato l'importo "non elevato" della somma richiesta.

L'esclusione delle generiche, peraltro, sarebbe stata motivata considerando anche il pregiudizio arrecato mediante il ritardo nel rilascio dei provvedimenti cui era interessato il privato, ma tale conclusione non teneva conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva già firmato la proroga della concessione edilizia richiesta da [OSCURATO:PERSONA], sicchè la somma veniva essenzialmente richiesta per non assumere in futuro condotte ostative.

Parimenti illogica risulterebbe l'esclusione della rilevanza della condotta processuale tenuta dall'imputato, il quale aveva reso ampia confessione.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito alla quantificazione della pena, sostenendo che la modesta entità della somma ottenuta, l'incensuratezza e la condotta processuale erano tutti elementi che dovevano essere valorizzati nel quadro dell'art. 133 cod. pen., per giungere ad una più mite quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza impugnata, con diffusa motivazione e mediante il richiamo ai parametri di gravità della condotta analizzati nell'illustrazione del fatto di reato, dà pienamente conto delle ragioni che hanno condotto alla determinazione della pena e all'esclusione delle attenuanti generiche, senza che si possa in alcun modo individuare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

Una volta accertato che il giudice di merito ha compiuto e motivato la valutazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche, tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (da ultimo, Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Ne consegue che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Non è censurabile neppure il giudizio espresso dalla Corte di appello in ordine alla entità della somma richiesta dall'imputato, posto che non si tratta sicuramente di un importo di minima rilevanza.

Peraltro, correttamente il giudice di appello ha valutato tale circostanza quale uno degli elementi della condotta, di per sé privo di una dimostrazione di ridotta offensività del fatto tale da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la quantificazione della pena.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha individuato i parametri di valutazione in maniera logica e coerente, sottolineando come l'entità dell'importo preteso dal privato non fosse affatto marginale.

Altrettanto corretta è l'esclusione della rilevanza della confessione, posto che [OSCURATO:PERSONA] è stato arresto in flagranza di reato, sicchè, a fronte di un quadro probatorio non confutabile, la confessione non è affatto dimostrativa di un'effettiva resipiscenza, quanto piuttosto della presa d'atto dell'evidenza probatoria.

4. Alla luce di tali considerazioni deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 15/04/2021 dalla Corte di appello di Catania; visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania confermava la sentenza con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato veniva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in ordine al reato di induzione indebita. In particolare, l'imputato avrebbe indotto l'architetto [OSCURATO:PERSONA] a consegnarli la somma di euro duemila, minacciando di ostacolare le pratiche urbanistiche dal predetto presentate. All'accertamento del fatto si giungeva a seguito della tempestiva denuncia presentata da [OSCURATO:PERSONA], il quale, in occasione di un incontro sollecitato da [OSCURATO:PERSONA], procedeva a registrare la conversazione nel corso della quale riceveva l'esplicita richiesta di denaro. [OSCURATO:PERSONA] concordava con la polizia giudiziaria di procedere alla consegna controllata del denaro, che avveniva in data 18 ottobre 2012, allorquando [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto a perquisizione e risultava in possesso le banconote precedentemente fotocopiate e consegnate da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto due motivi di ricorsi, entrambi attinenti al trattamento sanzionatorio. Con il primo, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello adeguatamente valorizzato l'importo "non elevato" della somma richiesta. L'esclusione delle generiche, peraltro, sarebbe stata motivata considerando anche il pregiudizio arrecato mediante il ritardo nel rilascio dei provvedimenti cui era interessato il privato, ma tale conclusione non teneva conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva già firmato la proroga della concessione edilizia richiesta da [OSCURATO:PERSONA], sicchè la somma veniva essenzialmente richiesta per non assumere in futuro condotte ostative. Parimenti illogica risulterebbe l'esclusione della rilevanza della condotta processuale tenuta dall'imputato, il quale aveva reso ampia confessione. 2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito alla quantificazione della pena, sostenendo che la modesta entità della somma ottenuta, l'incensuratezza e la condotta processuale erano tutti elementi che dovevano essere valorizzati nel quadro dell'art. 133 cod. pen., per giungere ad una più mite quantificazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata, con diffusa motivazione e mediante il richiamo ai parametri di gravità della condotta analizzati nell'illustrazione del fatto di reato, dà pienamente conto delle ragioni che hanno condotto alla determinazione della pena e all'esclusione delle attenuanti generiche, senza che si possa in alcun modo individuare una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Una volta accertato che il giudice di merito ha compiuto e motivato la valutazione in ordine all'esclusione delle attenuanti generiche, tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, atteso che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed idoneo a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (da ultimo, Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Ne consegue che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Non è censurabile neppure il giudizio espresso dalla Corte di appello in ordine alla entità della somma richiesta dall'imputato, posto che non si tratta sicuramente di un importo di minima rilevanza. Peraltro, correttamente il giudice di appello ha valutato tale circostanza quale uno degli elementi della condotta, di per sé privo di una dimostrazione di ridotta offensività del fatto tale da giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche. 3. Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la quantificazione della pena. Nel caso di specie, la Corte di appello ha individuato i parametri di valutazione in maniera logica e coerente, sottolineando come l'entità dell'importo preteso dal privato non fosse affatto marginale. Altrettanto corretta è l'esclusione della rilevanza della confessione, posto che [OSCURATO:PERSONA] è stato arresto in flagranza di reato, sicchè, a fronte di un quadro probatorio non confutabile, la confessione non è affatto dimostrativa di un'effettiva resipiscenza, quanto piuttosto della presa d'atto dell'evidenza probatoria. 4. Alla luce di tali considerazioni deve dichiararsi l'infondatezza del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 febbra
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