CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 41646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jrnPs.. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4); che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è conforme al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 26 settembre 2023 Il Consigliere estensore — Il Presidente