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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07407/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28517 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f.

PNZMRN29S098907C - elettivamente domiciliati in Roma, alla via degli Scipioni, n. 94/8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aquileia, n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]° che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 908/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che non ricorre l'ipotesi di cui al n. 5 del 1° co. dell'art. 375 cod. proc. civ., sicché si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte; visto l'art. 380 bis, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all'uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 22 settembre 2021.

Il presidente dot .

Lorenzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28517 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. PNZMRN29S098907C - elettivamente domiciliati in Roma, alla via degli Scipioni, n. 94/8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aquileia, n. 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]° che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 908/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che non ricorre l'ipotesi di cui al n. 5 del 1° co. dell'art. 375 cod. proc. civ., sicché si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte; visto l'art. 380 bis, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all'uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 22 settembre 2021. Il presidente dot . Lorenzo
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