CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 46141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01AW8S), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano 6-27699/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena, ai sensi degli artt. 599 bis e 602, comma 1 bis, cod. proc. pen., ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo giudice, propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, deducendo a motivi della impugnazione: violazione di legge e vizi di motivazione (per mancanza), avuto riguardo al difetto di enunciazione di eventuali cause di proscioglimento immediatamente riconoscibili (art. 129, comma 1, cod. proc. peri.). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La difesa lamenta, in forma assolutamente generica, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza di appello, in ordine alla omessa enunciazione delle cause di proscioglimento immediatamente evincibili dagli atti. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la normativa processuale che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del rito volto alla definizione concordataria del giudizio di appello, dunque, il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisc:e al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 6-27699/2023 10/4/2019, Rv. 2761024 Sez. 5, ord. n. 29243,. del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Rv. 271258). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti alla recidiva (esclusa dalla Corte) ed al trattamento sanzionatorio, che ha seguito l'indicazione concordataria. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento -in favore della Cassa delle ammende- di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare, per ciascuno dei ricorrenti, in euro tremila, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.. P.Q.NI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delV8 novembre 2023