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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10697/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, E. Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., tra tre sentenze emesse: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 5 marzo 2018, per i reati di cui agli artt. 628, terzo comma, 582, 585 cod. pen., commessi in Asti il 25 settembre 2017; 2) dal Tribunale di Asti, in data 5 marzo 2018, per i reati di cui agli artt. 628 comma terzo, 582, 585 cod. pen., commessi in Asti il 16 maggio 2017; 3) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 18 giugno 2019, per i reati di cui agli artt. 628, terzo comma, 582, 585 cod. pen., 385 cod. pen., commessi in Asti il 18 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso trattandosi di fatti commessi a oltre due anni di distanza l'uno dall'altro e posti in essere, quanto al fatto oggetto della sentenza sub 3), quando Azzarelli era già stato condannato, in primo grado, per gli altri due reati, rilevando la mancata dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso anche perché il condannato, pur citato regolarmente, non si era presentato all'udienza fissata. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv.

C. Malabaila, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione della lege penale e vizio di motivazione. 2.1.Si deduce che, dall'esame delle sentenze allegate, emerge che si tratta di reati contro il patrimonio (rapine con contestuale reato di lesioni personali), posté in essere in un ristretto ambito temporale e spaziale.

Infatti, i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2) sono stati commessi, tra loro, a distanza temporale di quattro mesi e nella stessa area geografica (Asti).

Anche la rapina aggravata di cui alla sentenza sub 3), cui si aggiunge il reato di evasione, a questa connesso dal nesso teleologico, per il difensore sarebbe espressione delle difficoltà economiche in cui versava il ricorrente all'epoca delle condotte illecite realizzate.

Infine, si contesta la motivazione nella parte in cui attribuisce risalto alla mancata comparizione del condannato all'udienza camerale a fronte di regolare avviso, onde rendere dichiarazioni utili, trattandosi di mera scelta processuale del tutto consentita dall'ordinamento. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, E. Ceniccola, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio, in particolare facendo osservare che l'ampio contesto temporale si riferisce alle tre sentenze irrevocabili, quindi operando come se fosse doveroso riconoscere o disconoscere l'unità del disegno criminoso tra tutti i reati giudicati con i titoli esecutivi sottoposti alla sua attenzione, considerandoli globalmente e genericamente, quando, al contrario, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere la continuazione anche parziale tra i primi due titoli esecutivi, tra loro relativi a reati prossimi temporalmente, laddove "l'arco temporale eccessivamente ampio" riguarda i tre titoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. L'esame degli atti, con particolare riferimento all'istanza del 13 aprile 2021, rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione ha deciso con il provvedimento di rigetto impugnato, ha consentito di acclarare che, effettivamente, le sentenze definitive, per le quali era stata avanzata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., erano tre e che tutte le pronunce fanno riferimento al medesimo titolo di reato (rapina con lesioni per i primi due titoli e rapina con evasione per il terzo titolo).

Peraltro, il lasso temporale tra i fatti, indicato come pari ad anni due, riguarda soltanto i primi due reati di rapina, giudicati con le prime due sentenze indicate sub 1) e 2), e quella commesso' in Asti in data 18 giugno 2019.

Per contro i primi due provvedimenti attengono a reati omogenei, per i quali il lasso temporale che intercorre tra i fatti è di circa quattro mesi, circostanza non valutata, autonomamente, dal giudice dell'esecuzione.

Tutti i reati oggetto delle prime due sentenze, invero, sono commessi in Asti, sono reati di rapina aggravata e di lesioni personali.

Inoltre, il diniego stigmatizza il comportamento processuale del condannato (assenza dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.), che, invero, non è compreso tra gli indici da cui trarre elementi per reputare dimostrata la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, i quali attengono, eventualmente, all'atteggiamento soggettivo e psicologico dell'agente al momento del compimento del primo episodio giudicato.

Infine, si attribuisce risalto ad altro elemento, quello dell'intervenuta condanna di primo grado, medio tempore, prima dell'ultimo episodio di rapina che, del pari, non interrompe, automaticamente, l'unicità del disegno criminoso, ove accertata.

Invero, è noto che; in materia di reato continuato, la condanna intervenuta per uno o più reati commessi non interrompe automaticamente l'unicità del disegno criminoso tra tali reati ed altri successivamente commessi.

Conseguentemente, in tale ipotesi, il giudice deve preventivamente accertare se il soggetto agente avesse ideato sin dall'inizio tutti i reati (cioè deve accertare se i reati commessi prima della condanna e quelli commessi dopo tale condanna facessero parte di un medesimo disegno criminoso); e, successivamente, deve accertare l'incidenza di tale condanna, anche non irrevocabile (e di eventuali altre sopravvenienze giudiziarie), sull'iniziale situazione intellettiva e volitiva dell'agente (Sez. 1, n. 5266 del 02/12/1993, dep. 1994, Parenti, Rv. 196527).

2. Sul punto si osserva che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito o del giudice dell'esecuzione, come tale non sindacabile davanti a questa Corte, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222).

Deve essere, però, rilevato, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, che necessita, anche in sede di esecuzione, la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e rileva il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), gravando sul condannato , che invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno. 2.1.Nel caso di specie, la prova del medesimo disegno criminoso, per le ragioni esposte, risulta essere stata esclusa del giudice dell'esecuzione senza svolgere un'adeguata analisi degli indici devoluti dall'istante, quanto meno con riferimento alle prime due pronunce, attraverso una motivazione che non ha dato conto, considerati i principi giurisprudenziali indicati, dell'esame della complessiva questione dedotta, rendendo motivazione generica rispetto all'istanza proposta, e, comunque, carente, tenuto conto che punto decisivo su cui fonda il rigetto è l'ampio contesto temporale (anni due) tra i fatti, che sicuramente non attiene alle due rapine di cui ai provvedimenti sub 1) e 2).

2.2. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, perché il Giudice dell'esecuzione ha risposto alla richiesta incorrendo nel lamentato vizio di motivazione, rendendo una giustificazione, rispetto al pronunciato diniego, senza esaminare, specificamente, la questione dedotta, rendendo, quindi, motivazione generica e, comunque, insufficiente.

Ne deriva l'annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari indicato in dispositivo, in diversa persona fisica, perché, in ossequio ai fissati principi e nella piena autonomia del giudizio di merito, svolga nuovo e completo esame dell'istanza.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti, Ufficio del Giudice per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, E. Ceniccola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., tra tre sentenze emesse: 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 5 marzo 2018, per i reati di cui agli artt. 628, terzo comma, 582, 585 cod. pen., commessi in Asti il 25 settembre 2017; 2) dal Tribunale di Asti, in data 5 marzo 2018, per i reati di cui agli artt. 628 comma terzo, 582, 585 cod. pen., commessi in Asti il 16 maggio 2017; 3) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, in data 18 giugno 2019, per i reati di cui agli artt. 628, terzo comma, 582, 585 cod. pen., 385 cod. pen., commessi in Asti il 18 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] rigettava la richiesta ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso trattandosi di fatti commessi a oltre due anni di distanza l'uno dall'altro e posti in essere, quanto al fatto oggetto della sentenza sub 3), quando Azzarelli era già stato condannato, in primo grado, per gli altri due reati, rilevando la mancata dimostrazione dell'unicità del disegno criminoso anche perché il condannato, pur citato regolarmente, non si era presentato all'udienza fissata. 2.Avverso la descritta ordinanza ha proposto tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, avv. C. Malabaila, che denuncia inosservanza ed erronea applicazione della lege penale e vizio di motivazione. 2.1.Si deduce che, dall'esame delle sentenze allegate, emerge che si tratta di reati contro il patrimonio (rapine con contestuale reato di lesioni personali), posté in essere in un ristretto ambito temporale e spaziale. Infatti, i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2) sono stati commessi, tra loro, a distanza temporale di quattro mesi e nella stessa area geografica (Asti). Anche la rapina aggravata di cui alla sentenza sub 3), cui si aggiunge il reato di evasione, a questa connesso dal nesso teleologico, per il difensore sarebbe espressione delle difficoltà economiche in cui versava il ricorrente all'epoca delle condotte illecite realizzate. Infine, si contesta la motivazione nella parte in cui attribuisce risalto alla mancata comparizione del condannato all'udienza camerale a fronte di regolare avviso, onde rendere dichiarazioni utili, trattandosi di mera scelta processuale del tutto consentita dall'ordinamento. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, E. Ceniccola, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio, in particolare facendo osservare che l'ampio contesto temporale si riferisce alle tre sentenze irrevocabili, quindi operando come se fosse doveroso riconoscere o disconoscere l'unità del disegno criminoso tra tutti i reati giudicati con i titoli esecutivi sottoposti alla sua attenzione, considerandoli globalmente e genericamente, quando, al contrario, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare la possibilità di riconoscere la continuazione anche parziale tra i primi due titoli esecutivi, tra loro relativi a reati prossimi temporalmente, laddove "l'arco temporale eccessivamente ampio" riguarda i tre titoli. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. L'esame degli atti, con particolare riferimento all'istanza del 13 aprile 2021, rispetto alla quale il Giudice dell'esecuzione ha deciso con il provvedimento di rigetto impugnato, ha consentito di acclarare che, effettivamente, le sentenze definitive, per le quali era stata avanzata la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., erano tre e che tutte le pronunce fanno riferimento al medesimo titolo di reato (rapina con lesioni per i primi due titoli e rapina con evasione per il terzo titolo). Peraltro, il lasso temporale tra i fatti, indicato come pari ad anni due, riguarda soltanto i primi due reati di rapina, giudicati con le prime due sentenze indicate sub 1) e 2), e quella commesso' in Asti in data 18 giugno 2019. Per contro i primi due provvedimenti attengono a reati omogenei, per i quali il lasso temporale che intercorre tra i fatti è di circa quattro mesi, circostanza non valutata, autonomamente, dal giudice dell'esecuzione. Tutti i reati oggetto delle prime due sentenze, invero, sono commessi in Asti, sono reati di rapina aggravata e di lesioni personali. Inoltre, il diniego stigmatizza il comportamento processuale del condannato (assenza dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.), che, invero, non è compreso tra gli indici da cui trarre elementi per reputare dimostrata la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, i quali attengono, eventualmente, all'atteggiamento soggettivo e psicologico dell'agente al momento del compimento del primo episodio giudicato. Infine, si attribuisce risalto ad altro elemento, quello dell'intervenuta condanna di primo grado, medio tempore, prima dell'ultimo episodio di rapina che, del pari, non interrompe, automaticamente, l'unicità del disegno criminoso, ove accertata. Invero, è noto che; in materia di reato continuato, la condanna intervenuta per uno o più reati commessi non interrompe automaticamente l'unicità del disegno criminoso tra tali reati ed altri successivamente commessi. Conseguentemente, in tale ipotesi, il giudice deve preventivamente accertare se il soggetto agente avesse ideato sin dall'inizio tutti i reati (cioè deve accertare se i reati commessi prima della condanna e quelli commessi dopo tale condanna facessero parte di un medesimo disegno criminoso); e, successivamente, deve accertare l'incidenza di tale condanna, anche non irrevocabile (e di eventuali altre sopravvenienze giudiziarie), sull'iniziale situazione intellettiva e volitiva dell'agente (Sez. 1, n. 5266 del 02/12/1993, dep. 1994, Parenti, Rv. 196527). 2. Sul punto si osserva che l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito o del giudice dell'esecuzione, come tale non sindacabile davanti a questa Corte, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222). Deve essere, però, rilevato, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, che necessita, anche in sede di esecuzione, la sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e rileva il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), gravando sul condannato , che invoca l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno. 2.1.Nel caso di specie, la prova del medesimo disegno criminoso, per le ragioni esposte, risulta essere stata esclusa del giudice dell'esecuzione senza svolgere un'adeguata analisi degli indici devoluti dall'istante, quanto meno con riferimento alle prime due pronunce, attraverso una motivazione che non ha dato conto, considerati i principi giurisprudenziali indicati, dell'esame della complessiva questione dedotta, rendendo motivazione generica rispetto all'istanza proposta, e, comunque, carente, tenuto conto che punto decisivo su cui fonda il rigetto è l'ampio contesto temporale (anni due) tra i fatti, che sicuramente non attiene alle due rapine di cui ai provvedimenti sub 1) e 2). 2.2. Si impone, dunque, l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento, perché il Giudice dell'esecuzione ha risposto alla richiesta incorrendo nel lamentato vizio di motivazione, rendendo una giustificazione, rispetto al pronunciato diniego, senza esaminare, specificamente, la questione dedotta, rendendo, quindi, motivazione generica e, comunque, insufficiente. Ne deriva l'annullamento con rinvio al Giudice per le indagini preliminari indicato in dispositivo, in diversa persona fisica, perché, in ossequio ai fissati principi e nella piena autonomia del giudizio di merito, svolga nuovo e completo esame dell'istanza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti, Ufficio del Giudice per
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