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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:319
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014TJ0508_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑508/14) ( 1 ) «Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di alcuni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di “tax lease”) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero parziale – Parziale disparizione dell’oggetto della controversia – Non luogo a statuire parziale – Vantaggio – Imputabilità allo Stato – Aiuto nuovo – Recupero – Clausole contrattuali che tutelano i beneficiari dal recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali

1. Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso di annullamento delle parti della decisione impugnata annullate – Ricorso divenuto in parte privo di oggetto – Non luogo a statuire (Art. 263 TFUE) (v. punti 21-32)

2. Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso di annullamento delle parti della decisione impugnata non annullate – Persistenza dell’interesse ad agire (Art. 263 TFUE) (v. punti 33, 34, 36-44)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Art. 296 TFUE) (v. punti 49-55, 91-92)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Possibilità per la Commissione di stabilire l’esistenza di fatto di un regime di aiuti sulla base di un complesso di circostanze (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punti 58, 59)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Regime fiscale composto di diverse misure collegate tra loro di fatto o di diritto – Valutazione separata di dette misure – Inammissibilità (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 60-62, 80-82)

6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Obbligo incombente alla Commissione di valutare individualmente la situazione di taluni beneficiari – Insussistenza (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punto 75)

7. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Portata – Clausole contrattuali che prevedono il trasferimento dell’onere di recupero di un aiuto illegale dai beneficiari di tale aiuto ad altre persone – Divieto della Commissione di effettuare tale trasferimento e ordine da parte della stessa di recuperare l’aiuto illegale dai beneficiari – Violazione della ripartizione delle competenze fra la Commissione e gli Stati membri – Insussistenza (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punti 96-116)

8. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 263 TFUE) (v. punti 118-121) Dispositivo 1) Non occorre più statuire sul ricorso nei limiti in cui è diretto contro l’articolo 1 della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, anche noto come regime spagnolo di «tax lease», nella parte in cui designa i gruppi di interesse economico e i loro investitori come gli unici beneficiari dell’aiuto previsto da tale decisione, e contro l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione, nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di recuperare l’integralità della somma dell’aiuto previsto in tale decisione presso investitori dei gruppi di interesse economico che ne hanno beneficiato. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 292 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0508_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 maggio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑508/14) ( 1 ) «Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di alcuni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di “tax lease”) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero parziale – Parziale disparizione dell’oggetto della controversia – Non luogo a statuire parziale – Vantaggio – Imputabilità allo Stato – Aiuto nuovo – Recupero – Clausole contrattuali che tutelano i beneficiari dal recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno – Ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità nazionali 1. Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso di annullamento delle parti della decisione impugnata annullate – Ricorso divenuto in parte privo di oggetto – Non luogo a statuire (Art. 263 TFUE) (v. punti 21-32) 2. Ricorso di annullamento – Ricorso contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Interesse ad agire – Annullamento parziale della decisione impugnata nell’ambito di un altro ricorso presentato contro tale decisione – Ricorso di annullamento delle parti della decisione impugnata non annullate – Persistenza dell’interesse ad agire (Art. 263 TFUE) (v. punti 33, 34, 36-44) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Art. 296 TFUE) (v. punti 49-55, 91-92) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Possibilità per la Commissione di stabilire l’esistenza di fatto di un regime di aiuti sulla base di un complesso di circostanze (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punti 58, 59) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Regime fiscale composto di diverse misure collegate tra loro di fatto o di diritto – Valutazione separata di dette misure – Inammissibilità (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 60-62, 80-82) 6. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Esame di un regime di aiuti considerato globalmente – Ammissibilità – Obbligo incombente alla Commissione di valutare individualmente la situazione di taluni beneficiari – Insussistenza (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punto 75) 7. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Portata – Clausole contrattuali che prevedono il trasferimento dell’onere di recupero di un aiuto illegale dai beneficiari di tale aiuto ad altre persone – Divieto della Commissione di effettuare tale trasferimento e ordine da parte della stessa di recuperare l’aiuto illegale dai beneficiari – Violazione della ripartizione delle competenze fra la Commissione e gli Stati membri – Insussistenza (Artt. 107 e 108 TFUE) (v. punti 96-116) 8. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (Art. 263 TFUE) (v. punti 118-121) Dispositivo 1) Non occorre più statuire sul ricorso nei limiti in cui è diretto contro l’articolo 1 della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, anche noto come regime spagnolo di «tax lease», nella parte in cui designa i gruppi di interesse economico e i loro investitori come gli unici beneficiari dell’aiuto previsto da tale decisione, e contro l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione, nella parte in cui ingiunge al Regno di Spagna di recuperare l’integralità della somma dell’aiuto previsto in tale decisione presso investitori dei gruppi di interesse economico che ne hanno beneficiato. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 292 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .