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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16406/2025

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fornitori ed Erario.

Tutto ciò – osserva il ricorrente – aveva indotto il Tribunale di Firenze - Sezione fallimentare, a scioglimento della riserva sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] d'ammissione al passivo fallimentare, a ritenere compensato l'importo asseritamente distratto, appostato nel bilancio della società fallita, quale credito vantato nei suoi riguardi (unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) e la surroga dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nel credito vantato dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA], quale effetto della liquidazione di tale debito della società da parte del menzionato [OSCURATO:PERSONA], nonché l'esistenza di rilevanti esborsi per estinguere i debiti della società fallita, quantomeno nei confronti di lavoratori professionisti e fornitori.

2.2. Si dà, poi, conto (§ 3) del percorso motivazionale sulla cui base la Sezione Quinta di questa Corte ha fondato la pronuncia d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputati, censurando il duplice errore di fatto in cui la sentenza sarebbe incorsa.

Il primo errore di fatto consisterebbe nell’aver insistentemente richiamato nella sentenza la circostanza secondo la quale l'atto riparatorio di [OSCURATO:PERSONA] era stato diretto al soddisfacimento di un unico creditore, ovverosia la Banca di [OSCURATO:PERSONA].

Il secondo errore di fatto, strettamente legato al primo, consisterebbe nel non avere adeguatamente esaminato i motivi di ricorso proposti nell'interesse degli imputati e, in particolare, quello di [OSCURATO:PERSONA], tendenti a evidenziare il travisamento per omissione, da parte del giudice di appello, di elementi di prova documentale conducenti a dimostrare inequivocabilmente come [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esercizio 2012, avesse ripianato i debiti della fallita anche nei confronti di terzi.

In definitiva, il Giudice a quo avrebbe mostrato di non avere preso in esame sia la nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012, sia il provvedimento assunto dal Tribunale fallimentare di Firenze a scioglimento della riserva sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione al passivo fallimentare.

2.3. Nella parte conclusiva del ricorso si sostiene che sarebbero i fatti processuali a evidenziare l'omessa disamina di tali atti.

Detta conclusione discenderebbe, invero, dal fatto che la sentenza oggetto di ricorso (p. 15) ha erroneamente affermato la «mancanza di decisività della questione, in assenza di un atto che rimetta a disposizione della società le risorse distratte, da utilizzare secondo criteri di buona 2 F i r m a t o D a : S T E F A N O M O G I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 7 c f 5 0 a 5 f 5 8 a b 3 7 b - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso mentre, qualora la causa dell'errore verificatosi (o additato come tale) non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l'impugnazione straordinaria.

3. Alla stregua di tali principi, il proposto ricorso straordinario non merita accoglimento per un duplice ordine di ragioni.

3.1. Secondo il ricorrente l'affermazione della Sezione Quinta sull'impossibilità di configurare nel caso di specie la bancarotta riparata deriverebbe dalla mancata lettura dei ricorsi originari e, segnatamente, della parte in cui si evidenziava l'omessa considerazione, da parte della Corte di appello, della nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012 e del provvedimento assunto dal Tribunale fallimentare di Firenze a scioglimento della riserva sulla richiesta d'ammissione al passivo fallimentare di [OSCURATO:PERSONA].

Osserva preliminarmente sul punto il Collegio che la Sezione Quinta, al paragrafo

2.1. (p. 13 e s. della sentenza oggetto di ricorso straordinario), ha svolto un'articolata motivazione in diritto in tema di bancarotta riparata alla cui stregua ha ritenuto di condividere la tesi della Corte di appello relativamente all'impossibilità di attribuire rilievo all'atto asseritamene riparatorio posto in essere da [OSCURATO:PERSONA].

Ha, infatti, ribadito la correttezza dell'indirizzo ermeneutico consolidato secondo cui «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società, in relazione alla massa dei creditori, e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n.50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437).

Dunque, ha chiarito che la "riparazione" deve essere integrale e in favore dell'intera massa creditoria: solo se presenta tali requisiti, è idonea ad annullare la portata pregiudizievole della precedente condotta distrattiva.

In particolare, ha affermato (p. 14) che «un'effettiva e integrale reintegrazione – rispetto all'intera massa creditoria – possa avvenire solo attraverso un atto che rimetta a disposizione della società le risorse distratte, da utilizzare secondo i criteri di buona amministrazione e nel rispetto delle norme di legge e della graduazione dei crediti».

Tale valutazione costituisce apprezzamento di merito e non errore percettivo, che difatti non emerge dalla motivazione della sentenza della Sezione e, anzi, è razionalmente sostenuto proprio dal passo della motivazione laddove si precisa che «Un'operazione come quella posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] – che paga integralmente uno solo dei creditori, senza che tale operazione sia posta in correlazione a specifiche esigenze della società – non comporta un'effettiva e integrale reintegrazione del patrimonio e certamente non fa venire meno completamente il pregiudizio determinato dall'operazione distrattiva per l'intera massa dei creditori».

Inoltre, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso straordinario, nello svolgere detto apprezzamento di merito, la sentenza della Sezione Quinta ha ben avuto in considerazione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avere estinto il debito nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA], assume di avere pagato altri debiti per un totale di € 1.800.000, ma ha valutato come aderente alle risultanze di prova e scevra da fratture logiche l'affermazione della Corte di appello secondo cui tale circostanza non era stata dimostrata.

Rileva, infatti, la Sezione Quinta a p. 14 della sentenza oggetto di ricorso straordinario che «Quanto al presunto pagamento della somma di euro 1.800.000,00, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato per definire i debiti della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]." nei confronti di fornitori, dipendenti ed erario, va rilevato che la Corte di appello non l'ha ritenuto provato, fondando tale valutazione sulla base delle dichiarazioni 4 F i r m a t o D a : S T E F A N O M O G I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 7 c f 5 0 a 5 f 5 8 a b 3 7 b - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fornitori ed Erario. Tutto ciò – osserva il ricorrente – aveva indotto il Tribunale di Firenze - Sezione fallimentare, a scioglimento della riserva sulla domanda di [OSCURATO:PERSONA] d'ammissione al passivo fallimentare, a ritenere compensato l'importo asseritamente distratto, appostato nel bilancio della società fallita, quale credito vantato nei suoi riguardi (unitamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA]) e la surroga dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nel credito vantato dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA], quale effetto della liquidazione di tale debito della società da parte del menzionato [OSCURATO:PERSONA], nonché l'esistenza di rilevanti esborsi per estinguere i debiti della società fallita, quantomeno nei confronti di lavoratori professionisti e fornitori. 2.2. Si dà, poi, conto (§ 3) del percorso motivazionale sulla cui base la Sezione Quinta di questa Corte ha fondato la pronuncia d'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputati, censurando il duplice errore di fatto in cui la sentenza sarebbe incorsa. Il primo errore di fatto consisterebbe nell’aver insistentemente richiamato nella sentenza la circostanza secondo la quale l'atto riparatorio di [OSCURATO:PERSONA] era stato diretto al soddisfacimento di un unico creditore, ovverosia la Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo errore di fatto, strettamente legato al primo, consisterebbe nel non avere adeguatamente esaminato i motivi di ricorso proposti nell'interesse degli imputati e, in particolare, quello di [OSCURATO:PERSONA], tendenti a evidenziare il travisamento per omissione, da parte del giudice di appello, di elementi di prova documentale conducenti a dimostrare inequivocabilmente come [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'esercizio 2012, avesse ripianato i debiti della fallita anche nei confronti di terzi. In definitiva, il Giudice a quo avrebbe mostrato di non avere preso in esame sia la nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012, sia il provvedimento assunto dal Tribunale fallimentare di Firenze a scioglimento della riserva sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ammissione al passivo fallimentare. 2.3. Nella parte conclusiva del ricorso si sostiene che sarebbero i fatti processuali a evidenziare l'omessa disamina di tali atti. Detta conclusione discenderebbe, invero, dal fatto che la sentenza oggetto di ricorso (p. 15) ha erroneamente affermato la «mancanza di decisività della questione, in assenza di un atto che rimetta a disposizione della società le risorse distratte, da utilizzare secondo criteri di buona 2 F i r m a t o D a : S T E F A N O M O G I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 7 c f 5 0 a 5 f 5 8 a b 3 7 b - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso mentre, qualora la causa dell'errore verificatosi (o additato come tale) non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, si è al più di fronte ad un errore di giudizio, non deducibile mediante l'impugnazione straordinaria. 3. Alla stregua di tali principi, il proposto ricorso straordinario non merita accoglimento per un duplice ordine di ragioni. 3.1. Secondo il ricorrente l'affermazione della Sezione Quinta sull'impossibilità di configurare nel caso di specie la bancarotta riparata deriverebbe dalla mancata lettura dei ricorsi originari e, segnatamente, della parte in cui si evidenziava l'omessa considerazione, da parte della Corte di appello, della nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012 e del provvedimento assunto dal Tribunale fallimentare di Firenze a scioglimento della riserva sulla richiesta d'ammissione al passivo fallimentare di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva preliminarmente sul punto il Collegio che la Sezione Quinta, al paragrafo 2.1. (p. 13 e s. della sentenza oggetto di ricorso straordinario), ha svolto un'articolata motivazione in diritto in tema di bancarotta riparata alla cui stregua ha ritenuto di condividere la tesi della Corte di appello relativamente all'impossibilità di attribuire rilievo all'atto asseritamene riparatorio posto in essere da [OSCURATO:PERSONA]. Ha, infatti, ribadito la correttezza dell'indirizzo ermeneutico consolidato secondo cui «il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in cui l'atto di depauperamento deve risultare idoneo a esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società, in relazione alla massa dei creditori, e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare» (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n.50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437). Dunque, ha chiarito che la "riparazione" deve essere integrale e in favore dell'intera massa creditoria: solo se presenta tali requisiti, è idonea ad annullare la portata pregiudizievole della precedente condotta distrattiva. In particolare, ha affermato (p. 14) che «un'effettiva e integrale reintegrazione – rispetto all'intera massa creditoria – possa avvenire solo attraverso un atto che rimetta a disposizione della società le risorse distratte, da utilizzare secondo i criteri di buona amministrazione e nel rispetto delle norme di legge e della graduazione dei crediti». Tale valutazione costituisce apprezzamento di merito e non errore percettivo, che difatti non emerge dalla motivazione della sentenza della Sezione e, anzi, è razionalmente sostenuto proprio dal passo della motivazione laddove si precisa che «Un'operazione come quella posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] – che paga integralmente uno solo dei creditori, senza che tale operazione sia posta in correlazione a specifiche esigenze della società – non comporta un'effettiva e integrale reintegrazione del patrimonio e certamente non fa venire meno completamente il pregiudizio determinato dall'operazione distrattiva per l'intera massa dei creditori». Inoltre, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso straordinario, nello svolgere detto apprezzamento di merito, la sentenza della Sezione Quinta ha ben avuto in considerazione la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], oltre ad avere estinto il debito nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA], assume di avere pagato altri debiti per un totale di € 1.800.000, ma ha valutato come aderente alle risultanze di prova e scevra da fratture logiche l'affermazione della Corte di appello secondo cui tale circostanza non era stata dimostrata. Rileva, infatti, la Sezione Quinta a p. 14 della sentenza oggetto di ricorso straordinario che «Quanto al presunto pagamento della somma di euro 1.800.000,00, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato per definire i debiti della "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]." nei confronti di fornitori, dipendenti ed erario, va rilevato che la Corte di appello non l'ha ritenuto provato, fondando tale valutazione sulla base delle dichiarazioni 4 F i r m a t o D a : S T E F A N O M O G I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 7 c f 5 0 a 5 f 5 8 a b 3 7 b - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : E V A T O S C A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 9 2 5 3 5 0 1 8 c 7 8 f 5 d b
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