CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2023
Cassazione n. 26877/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7762 R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] M ark Management GmbH Co. KG , rappresentatae difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso quest’ultimo; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] -Ristorazione e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente nonché contro Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e Direzione Generale per la Tutela della [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e Marchi, rappresentatoe difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato; controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 7762/2022 camera di consiglio23.5.2023 avverso la sentenza n. 2/2022 depositat a il 19 gennaio 2022 del la Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del23 maggio 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― L’U IBM ( [OSCURATO:PERSONA] e Marchi ) ha accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA]H Co. KG avverso la domanda di registrazione, proposta da ll’impresa individuale denominataBig [OSCURATO:PERSONA] - Ristorazione e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] al marchio denominativo «Il boss dei panini»: opposizione fondata sull’anteriorità del marchio dell’Unione Europea «Boss». 2. ― L a Commissione dei Ricorsi , con sentenza del 19 gennaio 2022, ha accolto l’impugnazione propost a da [OSCURATO:PERSONA] e ha conseguentemente annullato il provvedimento dell’UIBM. In sintesi,la detta Commissione ha osservato cheil marchio anteriore «Boss» deve considerarsi un marchio debole, onde sono sufficienti lievi differenze, nel marchio successivo,per escludere un rischio di confusione rilevante ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.: la debolezza del marchio, ad avviso del Giudice del merito, deve farsi derivare dal fatto che il termine anglosassone boss è«ormai invalso nell’uso quotidiano anche nella lingua italiana», di modo che non può essere oggetto di monopolio. 3. ― Averso tale pronuncia ricorre per cassazione, con quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], titolare della nominata ditta [OSCURATO:PERSONA], nonché il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], Direzione Generale per la Tutela della [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] e Marchi. La ricorrente e Sez. I–RG 7762/2022 camera di consiglio23.5.2023 il Ministero hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ I motivi di ricorso sono riassunti come segue dalla ricorrente. Primo motivo: violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 1, lett. d), e 13 c.p.i. (d.lgs. n. 30/2005). S i deduce che la debolezza del marchio sussiste solo nei casi di aderenzaconcettuale, anche solo indiretta, deltermine di cui si compone il marchio ai prodotti o servizi così contraddistinti:nessuna rilevanza invece assume ─ per l’istante ─ il fatto che il marchio si componga di terminiin lingua inglese (pur se di uso quotidiano), sprovvisti di una « funzione descrittiva dei prodotti o servizi» o di una funzione«rivendicativa di qualità». Secondo motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Viene imputa to alla Commissione dei Ricorsi di aver mancato di esaminare, la questione relativa all’acquisita notorietà del marchio anteriore «Boss», in grado di attribuire a quest’ultimo una significativacapacità distintiva. Terzo motivo: nullità della sentenza per radicale omissione di motivazione o per motivazioneapparente. Lamenta la ricorrente che la Commissione abbia ritenuto di dover escludere che il marchio «Boss » sia un marchio patronimico, cometale forte. Quarto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c..La censura investe l’asserita «erronea nozione di fatto notorio utilizzata dalla Commissione dei Ricorsi», la quale avrebbe posto a ulteriore fondamento della propria decisione «circostanze non provate ed autonomamente ricercate». 2. ─ Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito pregiudizialmente che il ricorso avversario sarebbe privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa. L’eccezione va disattesa, constando l’atto di una esauriente rappresentazione della vicenda sostanziale e di quella processuale. 3. ― Il primo , il secondo e il terzo motivo possono esaminarsi Sez. I–RG 7762/2022 camera di consiglio23.5.2023 congiuntamente. 4. ― Come accennato, la sentenza impugnata verte sull’asserita debolezza del marchio «Boss»dell’odierna istante. Secondo la giurisprudenza di questa Cortesono marchi «deboli» quelli che risultano concettualmente legati alprodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre ilrilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di undiritto esclusivo (in termini: Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267, ove ilrichiamo a Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; cfr. pure, ad esempio: Cass. 12 maggio 2021, n. 12566, in motivazione; Cass. 15 gennaio 2020, n. 738 , non massimata in CED; Cass. 13 febbraio 2019, n. 4254, in motivazione ; Cass. 29 novembre 2018, n. 3 0951 , non massimata in CED ) . In particolare, una paroladel linguaggio comune può dar vita a unmarchio «debole» o «forte» a seconda che consenta, o rispettivamente non consenta, al consumatore di avvertire un’affinità concettuale tra la parola usata e il prodotto e il servizio contrassegnato. Si trova comunemente affermato, nella stessa giurisprudenza di legittimità, che, mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (tra le tante: Cass. 21 ottobre 2022 , n. 31221; Cass. 14 maggio 2020, n. 8942; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 24 giugno 2016, n. 13170).Questa differenza di tutele trovaun riscontro sul piano del diritto unionale , anche se in termini non proprio coincidenti. L’esistenza di un rischio di confusione, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non è esclusa dal debole carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. UE, 5 marzo Sez. I–RG 7762/2022 camera di consiglio23.5.2023 2020, C-766/18 P, Foundation for the Protection of the [OSCURATO:PERSONA] of Cyprus named Halloum, 70; Corte giust. UE 12 giugno 2019, C-705/17, Hansson, 44). In basealla stessa Corte, tuttavia, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C- 251/95, Sabel, 24): e poiché la tutela di un marchio depositato dipende dall'esistenza di un rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo,o intrinsecamente, o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore(Corte giust. CE 29 settembre 1998, C- 39/97, Canon, 18, la quale menziona, in proposito, il disposto dell’art. 4, n. 1, lett. b) dir. 89/104/CEE; negli stessi termini, Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd, 20). In tale prospettiva assumono centralità l’attitudine, presente nel marchio forte, ad essere ricordato per il suo accentuato carattere distintivo, e quindi confuso con segni simili, e la simmetrica penuria, nel marchio debole, di elementi individualizzanti che lo imprimano nella memoria del consumatore e che facciano conseguentemente emergere un rischio di confusione, con altri marchi, della medesima portata(cfr. Cass. 12 maggio 2021, n. 12566 cit., in motivazione). 5. ― Ora, la pronuncia omette di prendere in considerazione la natura patronimica del marchio «Boss». Il marchio patronimico è considerato un marchio forte (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29879; Cass. 14 aprile 2000, n. 4839 ). Nella prospettiva, assunta dalla decisione, del binomio «marchio forte - marchio debole», s pettava pertanto alla Commissione dei Ricors i prendere in considerazione tale profilo. Mette conto però di aggiungere che la preesistenza del marchio patronimico «Boss» potrebbe non impedire la registrazione del segno della parte controricorrente. In termini generali, infatti, ilrischio confusorio di cui all’art. 12, Sez. I–RG 7762/2022 camera di consiglio23.5.2023 lett. a), c.p.i.può essere escluso in presenza della pluralità di accezioni di significato riconducibili al marchio patronimico oggetto di riproduzione e del conseguente scarto semantico che si determini avendo riguardo alla capacità distintiva dei due marchi in conflitto. Il marchio «forte» ― lo si è visto ― è tutelato contro i segni che lascino immutato il suo nucleo espressivo: e questo sta a significare che la ripresa della parola o delle parole in cui consiste il marchio può non dar vita all’effetto confusorio ove quel termine o quei termini assumano una diversa valenza di sensoanche perché inseriti in un contesto lessicale complessivamente coerente con questa diversa accezione di significato. In tal modo as sumono rilievo considerazioni quali quelle svolte dal primo Giudice in ordine al significato che assume il termine «boss» nel segno «Il boss dei panini» oggetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] (anche se è nel giusto la ricorrente allorquando, col primo mezzo di censura, assume che,a rigore, il segno «Boss» deve considerarsi forte se non generi una qualche associazione logica rilevante con l’attività di somministrazione di alimenti che qui rileva). L’accertamento della Commissione dei R icorsi non doveva tuttavia esaurirsi nella valorizzazione del riferito significato oramai comunemente associato al termine «boss» nella lingua italiana: andava esteso a un ulteriore aspetto(che la sentenza impugnata forse sottende, ma non affronta esplicitamente); a ndava cioè verificato se l’indicata accezione del termine valga, di fatto, ad escludere, nella percezione del pubblico, l’esistenza di unnesso di significato tra il marchio patronimico «Boss» e la parola «boss» che è inserita nel segno di cui è stata domandata la registrazione. 6. ― L a ricorrente ha inoltre spiegato, nel proprio ricorso per cassazione, come avesse rimarcato, avanti all’UIBM, prima , e alla Commissione dei Ricorsi, poi, che il marchio «Boss» era notorio. La natura «forte» del marchio in questione era dunque fatta dipendere da tale specifica evenienza.Come si è visto, il marchio notorio presenta Sez. I–RG 7762/2022 camera di consiglio23.5.2023 un’accentuata distintività , onde allo stesso, nella differenziazione dei marchi presente nella giurisprudenza nazionale, deve accordarsi l’attributo di marchio «forte» (cfr. sul punto Cass. 19 aprile 2018, n. 9769). La sentenza impugnata non prende in considerazionenemmeno il tema della notorietà del segno «Boss», che invece andava esaminato. E’ solo il caso di precisare―ma è una notazione del tutto ovvia ― che l’impedimento alla registrazione non va rinvenuto, in via esclusiva, nell’asserita notorietà del marchio «Boss»,dovendosi altresì indagar e , e ciò compete alla [OSCURATO:PERSONA], se l’ assenza di novità del marchio «Il boss dei panini» debbaessere affermat a non solo avendo riguardo al rischio di confusione, ma anche al rischio di agganciamento di cui all’art. 12, lett. e), c.p.i.(e cioè in considerazione del fatto che il marchio successivo , senza giusto motivo , trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizioagli stessi). 7. ― Nei limiti di quanto esposto i primi tre motivi di ricorso vanno dunque accolti. Il quarto resta assorbito. 8. ― La sentenza impugnata è cas sa ta , con rinvio della causa alla Commissione dei Ricorsi, che giudicherà in diversa composizione e a cui è demandata la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorsonei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione