CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29503/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni depositate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con separati atti, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli i che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Avellino ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. per aver sottratto, nonostante l'assenza di un contratto di fornitura (precedentemente interrotto per morosità), energia elettrica manomettendo e forzando il contatore dell'abitazione intestata al primo e abitata anche dal secondo. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 624 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che, a fronte della riscontrata manomissione, da parte di un tecnico Enel, di un contatore di energia elettrica ubicato nel sottoscala condominiale dell'immobile, la polizia giudiziaria aveva concluso, senza procedere ad alcuna verifica, che quello manipolato fosse intestato all'imputato e in uso all'abitazione nella quale costui viveva assieme al fratello. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 2 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della violenza sulle cose senza accertare l'effettiva alterazione strutturale o funzionale del bene. 2.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto l'aggravante contestata in assenza di accertamenti in merito alla circostanza che l'energia elettrica sottratta fosse destinata a pubblico servizio. 2.4 Con il quarto, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta l'omessa dichiarazione di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sul presupposto dell'abitualità della condotta, dando rilievo al solo lasso temporale in cui la sottrazione era avvenuta e senza considerare, invece, l'esiguità del valore dell'energia sottratta. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 3.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della violenza sulle cose, nonostante l'assenza di un'effettiva alterazione strutturale o funzionale del bene.3.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante senza considerare, per un verso, che la manomissione aveva riguardato un dispositivo ubicato nel sottoscala condominiale dell'immobile e non, invece, un'infrastruttura pubblica; per altro verso, che nella contestazione mancava il riferimento alla destinazione del bene a pubblico servizio, non potendo supplire a tale carenza la mera indicazione della persona offesa Enel. 3.3 Con il terzo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 624, comma terzo, rileva che, a fronte dell'insussistenza delle aggravanti contestate, il furto diverrebbe non procedibile per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e pertanto vanno rigettati. 2. La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). 2.1 Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 2.2 Nel caso di specie, i giudici di appello, che hanno fatto riferimento anche alle argomentazioni sviluppate nel dettaglio nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica e autonoma dei motivi di appello sui punti specificamente indicati dai ricorrenti nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva e immune dalle censure proposte.3. Infondato è il prinioVP-roposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 La corte territoriale ha evidenziato il compendio probatorio posto a base della decisione di condanna, dal quale risulta/era risultato che, a seguito di controlli da parte del personale Enel e, successivamente, della polizia giudiziaria, la manomissione aveva riguardato il contatore dell'immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], abitato anche dal fratello [OSCURATO:PERSONA], e che la stessa era avvenuta attraverso l'apposizione di un "legnetto" che impediva all'interruttore di scattare e quindi consentiva l'erogazione di energia elettrica in assenza di contratto. In particolare, ha evidenziato che, al momento del controllo della polizia giudiziaria, all'interno dell'abitazione si trovava [OSCURATO:PERSONA] e che l'erogazione di energia elettrica era in atto, senza che i consumi fossero registrati. 4. Privi di pregio sono il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, involgendo entrambi l'asserita assenza di un'alterazione strutturale e funzionale del bene, possono essere trattati congiuntamente. Premesso che, secondo l'orientamento preferibile della giurisprudenza di legittimità, in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, il quale si limita solo a fare uso dell'allaccio altrui (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438 - 01 Sez. 5, n. 32025 del 19/02/2014, Rizzuto, Rv. 261745 - 01), in quanto "oggettiva" e pertanto estensibile anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 5, n. 19637 del 06/04/2011, Saponetto, Rv. 250192), nel caso di specie, la corte territoriale ha sottolineato che l'erogazione di energia elettrica avveniva senza registrazione dei consumi, grazie all'utilizzo di un "legnetto" idoneo a impedire all'interruttore di scattare e a consentire l'impossessamento di energia elettrica, mediante attivazione diretta della fornitura, senza contratto e senza autorizzazione dell'ente erogatore, così realizzando, mediante il flusso abusivo dell'energia, un'alterazione del sistema. 5. Infondati sono il terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che, entrambi, lamentano la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. 5.1 Nella specie, a fronte di un capo di imputazione che specificava che il furto di energia era stato realizzato mediante la manomissione del contatore - in particolare, forzando con un "legnetto", la leva dell'interruttore in modo da consentire, nonostante l'assenza di contratto, il flusso di energia elettrica impedendo la registrazione dei consumi - la corte di merito ha correttamente sottolineato che la destinazione a pubblico servizio dell'energia elettrica deriva dalla circostanza che l'Enel, parte offesa, gestisce "notoriamente" l'infrastruttura nazionale diapprovigionamento per la collettività, così facendo buon governo del principio di diritto secondo cui la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità può ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291- 01; Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286937-01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943-01). 5.2 Di qui, la procedibilità d'ufficio del reato e la infondatezza anche del terzo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Infondato è il quarto motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Con motivazione sufficiente e logica, la corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. sottolineando che la sottrazione di energia elettrica era continuata per un lasso temporale di nove mesi, sicché la protrazione dell'evento dannoso nel tempo e la presenza di plurime sottrazioni in danno dell'ente erogatore erano da ritenersi forme di manifestazione di un comportamento abituale ostativo al riconoscimento del beneficio. 6.1 La tipizzazione della nozione di comportamento abituale ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. è stata operata dal legislatore non solo attraverso il richiamo alle nozioni codicistiche di delinquente abituale, professionale e per tendenza e di commissione di più reati della stessa indole, ma anche attraverso il richiamo alla commissione di un reato che abbia a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ne deriva che il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 6.2 All'interno di queste coordinate ermeneutiche, il furto di energia elettrica è stato ritenuto delitto a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), sul presupposto che «l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo» (Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265850; Sez. 4, n. 1537 del 02/10/2009, dep. 2010, Durro, Rv. 246294). 7. Dalle suesposte considerazioni, consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MA- [OSCURATO:PERSONA] a Belm nte r, Depz7,itata h Ccmc3,.....';-, Roma 4 AGO 7PY ;, 11- C;i4 i'VC'EL /i1Rf7