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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:2019:120
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CC0058

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 14 febbraio 2019 ( 1 ) Causa C‑58/18

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA]

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de Paix du canton de Visé [Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio]) «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/EG – Obblighi precontrattuali – Obbligo del creditore di ricercare il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito – Obbligo del creditore di astenersi dalla conclusione del contratto qualora vi sia motivo di ritenere che il consumatore non sarà in grado di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di credito»

I. Introduzione

1. Nel presente procedimento pregiudiziale, la Corte deve interpretare la direttiva 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori ( 2 ).

In sostanza, essa è chiamata a chiarire il rapporto tra i vari obblighi precontrattuali del creditore.

Nello specifico, la causa verte, da un lato, sulla portata dell’obbligo precontrattuale di fornire chiarimenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 e, dall’altro, sull’eventuale rilevanza, ai fini della conclusione del contratto, della verifica del merito creditizio del consumatore prevista dall’articolo 8 della medesima direttiva.

2. Le questioni interpretative sollevate a tal riguardo da un giudice belga di primo grado devono essere esaminate alla luce della «piena armonizzazione [mirata]» ( 3 ) che la direttiva 2008/48 intende attuare.

Si pone infine la questione di stabilire in quale misura una siffatta armonizzazione osti a norme nazionali di più ampia portata, anche se tali norme possono fornire una tutela effettiva al consumatore rispetto all’assunzione di prestiti in maniera affrettata o in assenza di un’adeguata informazione e sono dunque in linea con uno degli obiettivi essenziali della direttiva 2008/48.

Tale questione evidenzia, ancora una volta ( 4 ), la tensione esistente tra l’elevato livello di tutela dei consumatori ( 5 ) che la direttiva 2008/48 mira, in linea di principio, a garantire, da un lato, e l’obiettivo, ugualmente perseguito, del completamento del mercato interno attraverso la riduzione della frammentazione giuridica ( 6 ), dall’altro.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

3. In base al suo articolo 1, la direttiva 2008/48 ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

4. L’articolo 5 della direttiva 2008/48 riguarda le informazioni precontrattuali.

Il paragrafo 6 di detto articolo così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. [OSCURATO:PERSONA] membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto».

5. L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 impone al creditore l’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto e dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. [OSCURATO:PERSONA] membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo».

6. Per quanto riguarda l’armonizzazione mirata, l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prevede quanto segue: «Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

7. Infine, l’articolo 23 della direttiva 2008/48 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendere tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione.

A tal riguardo, le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

B. Normativa nazionale

8. La direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di credito al consumo ( 7 ) è stata recepita in Belgio dalla legge sul credito al consumo e dalle relative disposizioni di attuazione ( 8 ).

La direttiva 2008/48 è stata trasposta mediante una modifica di tale legge ( 9 ).

La legge del 19 aprile 2014 ( Moniteur belge del 28 maggio 2014, pag. 41686; versione in lingua tedesca pubblicata nel Moniteur belge del 10 gennaio 2017) ha infine abrogato la legge sul credito al consumo e ne ha inserito le disposizioni nel codice di diritto dell’economia con effetto a decorrere dal 1 o aprile 2015.

9. L’articolo 10 della legge sul credito al consumo faceva riferimento, nell’ambito della verifica del merito creditizio del consumatore, alle «informazioni precise e complete [da richiedere ai consumatori] che [il creditore o l’intermediario del credito] ritiene necessarie per verificare la loro situazione finanziaria e le possibilità di rimborso e, in ogni caso, i loro attuali obblighi finanziari» ( 10 ).

10. L’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, della legge sul credito al consumo, nella versione applicabile ai fatti della causa ( 11 ) così recitava: «I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento».

11. L’articolo 15, primo e secondo comma, della legge sul credito al consumo nella versione applicabile ai fatti della causa ( 12 ) disponeva quanto segue: «Il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito.

Il creditore può concludere un contratto di credito soltanto nel caso in cui possa ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, tra l’altro sulla base della consultazione prevista dall’articolo 9 della legge del 10 agosto 2001 relativa alla Centrale dei crediti ai privati, nonché alla luce delle informazioni di cui all’articolo 10».

12. L’articolo 19, primo e secondo comma, della legge sul credito al consumo ( 13 ) recitava come segue: «Nel caso in cui il bene o servizio finanziato sia menzionato nel contratto di credito oppure il creditore paghi l’importo del contratto di credito direttamente al venditore o al prestatore di servizi, gli obblighi del consumatore hanno effetto solo a partire dalla fornitura del bene o dalla prestazione del servizio; in caso di vendita o servizio che comporta un’esecuzione continuata, gli obblighi del consumatore hanno effetto all’inizio della fornitura del bene o della prestazione del servizio e cessano all’interruzione di detta fornitura o prestazione, a meno che il consumatore stesso riceva l’importo del credito e il creditore non conosca l’identità del venditore o del prestatore di servizi.

L’importo del credito può essere trasferito al venditore o al prestatore di servizi solo dopo che il creditore sia stato informato della fornitura del bene o della prestazione del servizio».

III. Fatti e procedimento principale

13. In un contratto concluso con il sig. [OSCURATO:PERSONA] l’8 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») si impegnava ad installare un impianto fotovoltaico al prezzo di EUR 40002,00 ( 14 ).

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a rimborsare le rate mensili del prestito di EUR 622,41 in cambio della cessione dei certificati verdi rilasciati per l’impianto per un periodo di 10 anni.

Nella domanda di pronuncia pregiudiziale non sono forniti ulteriori dettagli relativi a tale prestito.

14. Il prezzo concordato veniva fatturato il 10 maggio 2012.

Il 22 maggio 2012 la S.A. [OSCURATO:PERSONA], dante causa della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), concedeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] un prestito di EUR 40002,00, denominato «Eco-[OSCURATO:PERSONA]», della durata di 120 mesi, rimborsabile in rate mensili di EUR 427,72.

L’importo del prestito veniva versato al sig. [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta lo trasferiva alla [OSCURATO:PERSONA].

15. Tuttavia, l’impianto fotovoltaico oggetto dell’accordo non è stato mai installato, cosicché il finanziamento concordato nel contratto dell’8 maggio 2012 non si realizzava.

Il 5 dicembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata fallita.

16. In data 21 dicembre 2016 il signor [OSCURATO:PERSONA], dopo aver versato per oltre quattro anni le rate mensili previste dal contratto di finanziamento del 22 maggio 2012 avviava un’azione legale contro il creditore, chiedendo la risoluzione del contratto per colpa della [OSCURATO:PERSONA] e l’esonero da qualsiasi obbligo di rimborso.

Il 15 maggio 2017 egli chiedeva, oltre al rimborso delle spese, che fossero dichiarati la nullità del contratto di credito del 22 maggio 2012, nonché il proprio esonero da qualsiasi obbligo di rimborso a partire dal dicembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] contestava le domande proponendo, in subordine, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale.

IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

17. Con ordinanza del 22 gennaio 2018, pervenuta in data 30 gennaio 2018, la Justice de Paix du canton de Visé [Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio] ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE: «1) a) Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo (abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.75 del Codice di diritto dell’economia), nella parte in cui dispone che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito, in quanto quest’ultimo impone al creditore o all’intermediario del credito un obbligo generale di ricercare il credito più adatto al consumatore, che non è previsto dal testo della citata direttiva. b) Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo (abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.77, § 2, primo comma, del Codice di diritto dell’economia), nella parte in cui dispone che il creditore può concludere contratti di credito soltanto se, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, in particolare sulla base della consultazione prevista dall’articolo 9 della legge del 10 agosto 2001, relativa alla Centrale dei crediti ai privati, e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 10, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sia in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto, in quanto da esso consegue che il creditore deve valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere eventualmente il contratto di credito. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare al posto del consumatore l’opportunità di concludere eventualmente il contratto di credito».

18. Nel procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], quale resistente nel procedimento principale, il Regno del Belgio e la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Le stesse parti erano rappresentate anche all’udienza del 28 novembre 2018.

V. Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

19. La molto concisa motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale solleva dubbi circa la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce dei requisiti sostanziali previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte.

20. Secondo una costante giurisprudenza, il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile quando essa non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte ( 15 ).

L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate ( 16 ).

21. Ugualmente in base ad una giurisprudenza consolidata, le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, bensì anche a dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte.

Spetta a quest’ultima vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma di detto articolo, vengono notificate alle parti interessate solo le decisioni di rinvio corredate di una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro, ad esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio ( 17 ).

22. Nel caso di specie, tuttavia, va osservato che il giudice del rinvio si è limitato a una concisa descrizione dei fatti ( 18 ), citando solo poche norme del diritto nazionale.

L’ordinanza di rinvio riproduce soltanto i primi due commi dell’articolo 15 e – per estratto – l’articolo 10 della legge sul credito al consumo.

Sono proprio gli obblighi del creditore derivanti da tali disposizioni a suscitare i dubbi del giudice del rinvio con riguardo all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48.

23. In tale contesto non veniva precisato che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 era stato recepito pedissequamente nella normativa belga, e precisamente, secondo quanto esposto dal governo belga, nell’articolo 11, paragrafo 4, della legge sul credito al consumo.

Le norme nazionali relative ai contratti di credito collegati, come l’articolo 19 di detta legge, non sono state citate, sebbene esse costituiscano la base della domanda principale del ricorrente nel procedimento principale.

Non sono state neppure menzionate le conseguenze giuridiche previste dalla normativa nazionale in caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 15, primo e secondo comma ( 19 ).

Tuttavia, così viene meno la possibilità di comprendere il nesso tra un’eventuale violazione degli obblighi da parte del creditore e le domande del ricorrente nel procedimento principale.

24. In tali circostanze, ci si può chiedere se la Corte disponga di informazioni sufficienti sui fatti e sulla legislazione nazionale ad essi applicabile per fornire una soluzione utile alle questioni pregiudiziali che le sono sottoposte.

25. È vero che, secondo una giurisprudenza costante, per le domande di pronuncia pregiudiziale relative all’interpretazione del diritto dell’Unione si applica una presunzione di pertinenza ( 20 ).

Inoltre, nel caso di specie, il governo belga ha potuto completare nelle sue osservazioni scritte l’esposizione delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale.

26. Resta cionondimeno il fatto che l’esposizione incompleta delle norme nazionali e le concise constatazioni sui fatti hanno limitato inutilmente la possibilità che l’articolo 23 dello Statuto della Corte accorda agli [OSCURATO:PERSONA] membri di presentare osservazioni scritte.

A tal proposito, non si deve tener conto di come le informazioni mancanti possano essere completate dalle ricerche compiute in proprio dalle parti o dalla Corte stessa.

In ogni caso, va osservato che l’incompletezza delle informazioni sui fatti e sulla normativa nazionale ad essi applicabile rende considerevolmente più difficile per la Corte fornire risposte utili alle questioni pregiudiziali.

27. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo complesso non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte e debba essere respinta in quanto irricevibile.

VI. Valutazione nel merito delle questioni pregiudiziali

28. Prima di esaminare, in via subordinata, le questioni pregiudiziali, le considerazioni formulate dal governo belga nelle sue osservazioni scritte sulla nozione di «contratto di credito collegato» forniscono l’opportunità, in primo luogo, di esaminare la proposta di tale Stato membro di estendere l’esame delle questioni pregiudiziali alle disposizioni pertinenti della direttiva.

A. Sulla proposta del governo belga di includere nella valutazione le disposizioni della direttiva sui contratti di credito collegati

29. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel procedimento principale, il ricorrente ha fondato la sua domanda principale sul fatto che il trasferimento dell’importo del prestito ha avuto luogo prima dell’informazione relativa alla prestazione del servizio concordato - e quindi in violazione della disposizione di tutela di cui all’articolo 19 della legge sul credito al consumo.

Tale norma nazionale, la quale non è stata riprodotta nella domanda di pronuncia pregiudiziale ( 21 ), si applica ai contratti di credito collegati e mira, in particolare, a garantire che gli obblighi del consumatore derivanti dal contratto di credito abbiano effetto solo a partire dalla fornitura del bene o dalla prestazione del servizio finanziato.

Tale disposizione dà attuazione pertanto alle prescrizioni dell’articolo 11 della direttiva 87/102 e ora dell’articolo 15 della direttiva 2008/48.

30. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che la disposizione di tutela di cui all’articolo 19 della legge sul credito al consumo non sia applicabile.

Sebbene il contratto concluso dal consumatore con la [OSCURATO:PERSONA] sia strettamente connesso con il contratto di credito, le condizioni di applicazione della disposizione in questione non sono però soddisfatte in quanto, da un lato, il contratto di credito non menziona il bene o il servizio da finanziare e, dall’altro, non si è realizzato il pagamento dell’importo del credito direttamente dal creditore al venditore o al prestatore di servizi.

31. A tal riguardo, il governo belga sottolinea giustamente che, in caso di contratti di credito collegati, l’obbligo del creditore di indicare l’operazione finanziata nel contratto di credito discende dall’articolo 10, lettera e), della direttiva 2008/48 e, in particolare, determina l’applicabilità delle disposizioni di tutela di cui all’articolo 15 della medesima direttiva ( 22 ).

Tuttavia, l’interpretazione implicita dell’obbligo summenzionato fornita da parte del giudice nazionale priverebbe il consumatore interessato di detta tutela, in quanto lascerebbe la menzione dell’operazione finanziata, in ultima analisi, a discrezione del creditore ( 23 ).

Appare almeno dubbio se, alla luce dell’obbligo del giudice nazionale di fornire un’interpretazione conforme alla direttiva ( 24 ), tale risultato sia compatibile con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48.

32. In tale contesto, il governo belga chiede che la Corte voglia esaminare l’obbligo del creditore, derivante dall’articolo 10, [paragrafo 2], lettera e), della direttiva 2008/48, di menzionare l’operazione finanziata al fine di chiarirne la portata in casi come quello di cui trattasi nel procedimento principale.

33. Una questione interpretativa risulta, infatti, dalla circostanza che le disposizioni della direttiva 2008/48 sui cosiddetti «contratti di credito collegati» sono caratterizzate da una serie di rinvii reciproci che può considerarsi non riuscita: mentre l’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48 definisce i contratti di credito collegati come, inter alia , quelli che contengono un’esplicita individuazione di merci specifiche o della prestazione di un servizio specifico, l’articolo 10, [paragrafo 2], lettera e), stabilisce che l’obbligo introdotto da tale disposizione di individuare la merce o il servizio (finanziati) si applica (solo) nel caso di contratti di credito collegati.

34. Il caso di specie, però, non si presta molto bene a superare la visibile difficoltà interpretativa che discende da quanto premesso.

È vero che la Corte, per fornire una soluzione utile al giudice che ha sottoposto una questione pregiudiziale, può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione ( 25 ).

Tuttavia, nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha precisato di non considerare pertinente la legislazione sui contratti di credito collegati.

Nell’ambito della ripartizione dei compiti tra la Corte e i giudici nazionali, occorre attenersi a tale constatazione, in quanto, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non è compito della Corte precisare le disposizioni nazionali pertinenti applicabili nel procedimento principale ( 26 ).

Anche se la Corte disponesse degli elementi di fatto e di diritto per fornire una soluzione utile a tale questione interpretativa, la sua risposta avrebbe, per quanto premesso, in ogni caso un carattere ipotetico.

Un’estensione del procedimento pregiudiziale a tale questione, sulla quale le altre parti interessate non hanno peraltro presentato osservazioni, non può pertanto essere accolta.

B. Sulla prima questione, lettera a)

35. La prima questione, lettera a), riguarda l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48.

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la finalità dell’obbligo precontrattuale di fornire chiarimenti ivi previsto, consistente nel garantire che il consumatore possa «valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria», osti alla configurazione nazionale di tale obbligo, secondo la quale il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito.

È quindi dubbio se e in quale misura l’obbligo di illustrare le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, prescritto dal successivo paragrafo 6, possa essere esteso, conformemente alle norme nazionali, fino a includere una consulenza personalizzata fornita al consumatore da parte del creditore, mediante la presa in considerazione della situazione finanziaria del consumatore e dello scopo specifico del credito.

36. Tale questione sarà esaminata qui di seguito alla luce della ratio normativa della rispettiva disposizione della direttiva, della sua genesi, nonché di ulteriori considerazioni sull’armonizzazione mirata.

1. Sulla finalità dell’obbligo di fornire chiarimenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48

37. In base al suo tenore letterale, l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 prevede l’obbligo di illustrare le informazioni che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo, nonché le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e le relative conseguenze, in particolare in caso di mancato pagamento.

Tali chiarimenti, i quali incombono sia al creditore sia all’intermediario del credito, mirano a consentire al consumatore «di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria».

38. Tale formulazione suggerisce anzitutto che, in linea di principio, spetta al consumatore valutare quale contratto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

In conformità a ciò, la Corte ha già stabilito che spetta al consumatore decidere, in base alle informazioni fornite, se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista ( 27 ).

Tale conclusione è altresì confermata dal riferimento alle «varie offerte» e alla «decisione con cognizione di causa» del consumatore in merito alla conclusione del contratto figurante nell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

39. Allo stesso tempo, tuttavia, non si può non riconoscere che soltanto la trasmissione di informazioni precontrattuali e il relativo chiarimento in relazione a prodotti che corrispondono alla situazione finanziaria del consumatore e allo scopo specifico del credito possono costituire un’informazione utile ed efficace per il consumatore.

In tal senso, nella causa CA [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ), la Corte ha dichiarato che «nonostante le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, [della] direttiva, il consumatore, prima di concludere il contratto di credito, può aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale sia il contratto di credito che corrisponda maggiormente alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria».

40. A tal riguardo, il governo belga sottolinea giustamente che la fornitura di una consulenza personalizzata al consumatore, come quella prevista dalla norma nazionale di cui trattasi, non pregiudica la libertà di scelta del consumatore e, in ogni caso, non lo esonera dalla responsabilità di tutelare i suoi propri interessi.

Nello specifico, egli può seguire o meno il parere del creditore o dell’intermediario del credito.

Egli è anche libero di scegliere, se del caso, il prodotto di un altro fornitore.

41. L’obbligo del creditore di cui trattasi, derivante dall’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo, è quindi indubbiamente idoneo a contribuire al conseguimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, consistente nel «garantire [ai consumatori] di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi» ( 29 ).

Tale obbligo assicura infatti che il consumatore possa scegliere tra i tipi di credito e gli importi di quest’ultimo più adatti alla propria situazione finanziaria.

Tale valutazione si riflette anche nella giurisprudenza della Corte, secondo la quale scopo dell’obbligo di fornire chiarimenti adeguati è quello di consentire al consumatore di decidere in modo consapevole in merito al tipo di contratto di prestito ( 30 ).

42. Va tuttavia rilevato che la direttiva 2008/48, così come una serie di altri strumenti di diritto derivato precedentemente adottati per il completamento del mercato interno, come il regime anteriore introdotto dalla direttiva 87/102, si basa sull’idea che le misure atte a promuovere l’informazione dei consumatori non sono destinate esclusivamente alla tutela dei consumatori.

43. La direttiva 2008/48 si basava, ad esempio, sull’articolo 95 CE (ora articolo 114 TFUE) in combinato disposto con l’articolo 251 CE.

Ciò dimostra che la direttiva 2008/48 mira a conciliare l’obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori con le esigenze di un mercato interno funzionante mediante il ravvicinamento delle legislazioni nei settori da essa specificamente contemplati.

Secondo il legislatore dell’Unione, la concorrenza dovrebbe essere rafforzata offrendo ai consumatori informati la possibilità di scegliere tra le diverse offerte di prodotti ( 31 ).

44. Anche se la consulenza personalizzata fornita al consumatore al di là dei chiarimenti in merito alle informazioni precontrattuali non sembra pregiudicare tale finalità, un confronto con altri strumenti di diritto derivato che disciplinano la distribuzione dei servizi finanziari dimostra che il legislatore dell’Unione distingue tra la trasmissione di informazioni precontrattuali e il loro chiarimento, da un lato, e la consulenza personalizzata, dall’altro.

La direttiva 2014/17/UE ( 32 ), ad esempio, prevede altresì informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, ma opera una distinzione più netta tra i destinatari dell’obbligo ( 33 ) e contempla, in un articolo ad hoc , un obbligo di fornire spiegazioni analogo a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48.

I servizi di consulenza sono invece oggetto di una specifica disposizione ( 34 ).

In un altro settore di attività, la «consulenza in materia di investimenti» è menzionata come attività regolamentata nell’ambito delle disposizioni sulla protezione degli investitori della cosiddetta direttiva MiFID II ( 35 ).

Un approccio analogo è alla base della cosiddetta direttiva IDD ( 36 ), la quale considera la consulenza del pari come un’attività regolamentata del distributore di prodotti assicurativi ( 37 ).

Ciò appare opportuno nella misura in cui l’obbligo di fornire consulenza personalizzata al consumatore, all’investitore o all’assicurato venga collegato al peculiare status dei destinatari dell’obbligo.

L’obbligo di fornire chiarimenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, invece, è imposto allo stesso modo a creditori e intermediari del credito.

45. A titolo di conclusione intermedia, occorre pertanto constatare che l’obbligo di fornire al consumatore una consulenza personalizzata, come quello in questione, contribuisce all’informazione precontrattuale del consumatore senza privarlo della possibilità di scegliere tra diversi prodotti di credito, cosicché ciò non è contrario all’obiettivo essenziale dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48.

2. Sulla genesi dell’obbligo di fornire chiarimenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48

46. La genesi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 mette in evidenza la prossimità tra l’obbligo di consulenza e altri obblighi precontrattuali di informazione e di fornire chiarimenti.

47. Nella prima proposta di direttiva ( 38 ), ad esempio, l’articolo 6 rubricato «Informazione reciproca e preventiva e obbligo di consulenza» prevedeva, al suo paragrafo 3, che «il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l’importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito».

48. Solo nella proposta modificata di direttiva del 2005 ( 39 ) non figurava più una siffatta formulazione - e quindi, in ultima analisi, neanche l’obbligo del creditore o dell’intermediario del credito di fornire consulenza, indicato come tale.

L’attuale versione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 corrisponde essenzialmente alla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della proposta modificata, che sostituisce l’articolo 6, paragrafo 3, della proposta originaria.

49. [OSCURATO:PERSONA] motivava tale emendamento come segue: «Il concetto di obbligo di consulenza è stato modificato.

Contrariamente ad alcune richieste del settore bancario, la [OSCURATO:PERSONA] non rinuncia all’idea che il creditore dovrebbe non già limitarsi ad adempiere gli obblighi di informazione precontrattuale, bensì fornire ulteriori spiegazioni in modo che il consumatore possa prendere una decisione con cognizione di causa.

Tuttavia, accogliendo una richiesta del settore bancario e di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, è stato precisato che il consumatore è sempre responsabile della sua decisione finale di concludere un contratto di credito.

Pertanto, l’obbligo di consulenza è stato configurato come il dovere di porre il consumatore in grado di valutare i vantaggi e gli svantaggi del prestito.

Inoltre, agli [OSCURATO:PERSONA] membri è stato lasciato un più ampio margine di manovra, in modo che essi possano adattare la normativa di attuazione alla situazione del loro mercato» ( 40 ).

50. Da tale genesi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 risulta pertanto che l’obbligo di fornire chiarimenti ora previsto dalla norma va inteso come una modifica dell’obbligo di consulenza del creditore o dell’intermediario del credito.

51. È pertanto necessario esaminare le conclusioni che possono trarsi da detta constatazione alla luce dell’armonizzazione prevista dalla direttiva 2008/48.

3. Sulla prevista armonizzazione

52. Nella sentenza SC [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ), la Corte ha già precisato, a tal proposito, che dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, interpretato alla luce dei considerando 9 e 10, risulta che detta direttiva prevede la piena armonizzazione dei contratti di credito rientranti nel suo ambito di applicazione.

Inoltre, con riferimento alla rubrica dell’articolo 22, la Corte ritiene che tale armonizzazione sia obbligatoria.

Ciò significa che, per quanto riguarda i settori rientranti specificamente in detta armonizzazione ( 42 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono autorizzati a mantenere o introdurre norme nazionali non conformi a quelle contenute nella direttiva.

53. Di conseguenza, dato che nel procedimento principale non è stato contestato che il contratto di credito controverso rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, la valutazione di un obbligo come quello di cui trattasi dipende in primo luogo dalla misura in cui l’obbligo incombente al creditore o all’intermediario del credito ai sensi della normativa nazionale sia o meno ascrivibile ad un settore rientrante specificamente nell’armonizzazione che persegue la direttiva 2008/48.

54. A tale riguardo è sufficiente fare riferimento al contenuto normativo della direttiva 2008/48.

Il confronto con altre direttive ugualmente miranti ad una piena armonizzazione nei settori da esse contemplati ( 43 ) non consente di individuare i settori interessati dall’armonizzazione prevista da una determinata direttiva ( 44 ).

Tuttavia, l’estensione del margine di manovra a disposizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei settori specificamente rientranti nell’armonizzazione – mediante l’impiego di opzioni e clausole di apertura o di clausole speciali di autorizzazione come quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2008/48 ( 45 ) – dipende anzitutto dalla singola direttiva.

Al riguardo, occorre inoltre prendere in considerazione il fatto che siffatti margini di manovra, i quali tengono conto, in ultima analisi, dei limiti della competenza normativa dell’Unione ai sensi dell’articolo 114 TFUE, sono accompagnati da una persistente frammentazione giuridica, il che, tuttavia, contrasta proprio con l’obiettivo della direttiva in questione ( 46 ).

55. Tali margini di manovra si differenziano anche nei vari settori rientranti nell’obiettivo di armonizzazione perseguito da ciascuna direttiva.

A tal riguardo è determinante di volta in volta la disposizione della direttiva.

56. In base al suo tenore letterale, l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 prevede un «obbligo di fornire chiarimenti» in merito alle informazioni precontrattuali previste dal medesimo articolo.

La norma nazionale in questione integra l’obbligo di fornire chiarimenti previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, della legge sul credito al consumo, in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, con un obbligo del creditore quasi identico all’obbligo di consulenza di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’originaria proposta di direttiva.

Tuttavia, dalla genesi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 si evince ( 47 ) che il legislatore dell’Unione si sia deliberatamente astenuto dall’introdurre un siffatto obbligo, istituendo invece un obbligo di fornire chiarimenti.

In ogni caso, è pertanto evidente che la norma nazionale in questione rientra in un settore specificamente contemplato dall’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2008/48.

57. Resta pertanto da chiarire se la norma nazionale in questione sia soggetta al divieto di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

Risulta determinante in che misura detta norma contenga disposizioni divergenti dall’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48.

58. È vero che la norma nazionale in questione prevede per il creditore un obbligo in aggiunta a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 2008/48.

Tuttavia, il secondo periodo della disposizione della direttiva, pur conservando l’approccio fondamentale della piena armonizzazione, lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di manovra ( 48 ), consentendo loro esplicitamente di adattare «le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto».

59. Nell’adempimento dell’obbligo in questione derivante dall’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo, il creditore, conformemente al tenore letterale della norma, deve prendere in considerazione la situazione finanziaria del consumatore e lo scopo del credito.

L’obbligo del creditore tiene quindi debitamente conto delle circostanze particolari del soggetto cui viene offerto il contratto di credito e della natura del credito offerto.

Tuttavia, come osservato in precedenza ( 49 ), tale obbligo è imposto ugualmente a creditori e intermediari del credito, anche se il livello della consulenza che i suddetti diversi operatori economici possono offrire deve essere differente a causa delle loro diverse posizioni.

Pertanto, l’obbligo in questione, per come è stato concepito dal legislatore nazionale, manca di qualsiasi differenziazione a seconda del destinatario.

Tuttavia, ciò è irrilevante dato che l’articolo 5, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2008/48 concede agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di manovra senza obbligarli a farne uso.

60. In tale contesto, va inoltre ricordato che il considerando 26 afferma che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri [devono] adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio» ( 50 ).

L’obbligo in questione gravante sul creditore ai sensi dell’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo costituisce senza dubbio una misura nazionale di tal genere volta a promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito.

61. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osti ad una norma nazionale, come quella di cui all’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo, la quale prevede che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito.

C. Sulla prima questione, lettera b)

62. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la valutazione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, secondo la quale spetta al consumatore valutare quale sia il contratto adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti ad una norma nazionale, quale l’articolo 15, secondo comma, della legge belga sul credito al consumo, la quale stabilisce che il creditore deve astenersi dal concludere un contratto qualora, sulla base delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, sussistano ragionevoli dubbi circa la futura solvibilità del consumatore.

63. Occorre però anzitutto chiarire in quale rapporto si trovi tale questione con l’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/48.

1. Sull’oggetto della questione pregiudiziale

64. La lettera b) della prima questione pregiudiziale verte esclusivamente sull’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, ma va sottolineato che, come risulta dal tenore letterale e dal contesto normativo ( 51 ), tale disposizione concerne gli obblighi precontrattuali.

Non rientrano nel suo ambito di applicazione, ad esempio, le questioni relative alla conclusione del contratto, quale la questione di cui al caso di specie, volta a stabilire se occorra prendere in considerazione eventuali informazioni relative alla futura solvibilità del consumatore al momento della conclusione del contratto, come espressamente disposto dall’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo.

65. A prescindere da ciò, spetta tuttavia alla Corte di giustizia fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta.

Di conseguenza, la Corte si considera tenuta a riformulare le questioni che le sono sottoposte e può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale ( 52 ).

66. Nelle loro osservazioni scritte, il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 e all’obbligo ivi previsto di effettuare una verifica precontrattuale del merito creditizio del consumatore.

Se e in quale misura tale obbligo precontrattuale possa avere effetti sulla conclusione del contratto deve quindi essere vagliato alla luce di detta disposizione della direttiva.

2. Sulla posizione sistematica e sulla ratio dell’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore

67. Come giustamente sottolineano il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo del creditore di verificare il merito creditizio del consumatore prima di concludere il contratto di credito mira a garantire che il credito sia concesso in modo responsabile e non sia concesso a consumatori non solvibili ( 53 ).

68. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non contiene alcuna disposizione esplicita sul modo in cui debba comportarsi il creditore nel caso in cui, nel corso della verifica del merito creditizio del consumatore, sorgano o almeno avrebbero dovuto sorgere dubbi ragionevoli circa la capacità futura del consumatore di adempiere in via permanente agli obblighi derivanti dal contratto di credito proposto.

69. La Corte ha già chiarito che, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri definire il regime di sanzioni applicabili anche in caso di violazione delle disposizioni nazionali in materia di verifica precontrattuale della solvibilità del debitore, adottate a norma dell’articolo 8 di tale direttiva ( 54 ).

Ai sensi dell’articolo 23, secondo periodo, della direttiva 2008/48, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Tuttavia, l’obbligo del creditore di cui trattasi di astenersi dalla conclusione del contratto nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla futura solvibilità del consumatore non costituisce una sanzione del genere.

Piuttosto, la norma nazionale in questione è collegata all’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48.

70. A mio avviso, la piena armonizzazione – mirata – perseguita dalla direttiva 2008/48 non osta però a un tale obbligo del creditore, in quanto l’obbligo di cui trattasi non può ascriversi ai settori specificamente rientranti nell’armonizzazione.

71. Le osservazioni sulla lettera a) della prima questione hanno già mostrato che non è facile tracciare una linea di demarcazione precisa tra i settori specificamente rientranti nell’armonizzazione e altri settori in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la loro competenza normativa.

Per quanto riguarda l’obbligo del creditore di cui trattasi, va però osservato che la direttiva 2008/48 non contempla alcuna disciplina coerente, ad esempio in materia di conclusione del contratto.

A tal riguardo vanno applicate le norme nazionali.

72. È chiaro che il modello di riferimento cui si ispira la direttiva 2008/48 è quello di un consumatore adulto e ben informato che, sulla base delle informazioni ricevute, se del caso, integrate da chiarimenti adeguati, è in grado di decidere a favore di o contro un vincolo contrattuale ( 55 ), fatto salvo il diritto del creditore, quale espressione della libertà contrattuale, di astenersi eventualmente dalla conclusione di un contratto di credito, ad esempio in attuazione della sua politica di concessione del credito.

73. Va osservato che l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in combinato disposto con il considerando 29 della medesima direttiva considera il rifiuto di una domanda di credito come un presupposto nell’imposizione di un particolare obbligo di fornire informazioni a carico del creditore in tale ipotesi.

La direttiva 2008/48, tuttavia, non contiene alcuna previsione ulteriore con riguardo al menzionato rifiuto della domanda di credito.

74. Meno convincente in tale contesto è la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale una verifica del merito creditizio con esito negativo nell’ambito del relativo obbligo prescritto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 può solo comportare un’avvertenza per il consumatore prima dell’assunzione di un prestito conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48.

Sebbene le disposizioni delle direttive siano intese, in gran parte, a garantire che il consumatore possa scegliere «con cognizione di causa» se concludere o meno un contratto ( 56 ), tuttavia, proprio l’articolo 9 della direttiva 2008/48 chiarisce che il rifiuto di una domanda di credito può basarsi «sulla consultazione di una banca dati» effettuata «allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori».

75. Pertanto resta, infine, da chiarire se le norme nazionali possano, in determinate circostanze, obbligare il creditore a rifiutare le domande di credito o, in ogni caso, ad astenersi dal concludere un contratto.

76. L’obbligo del creditore di astenersi dalla conclusione del contratto qualora sussistano ragionevoli dubbi circa la futura solvibilità del consumatore, come quello previsto dall’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo, è in linea con l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 consistente nel garantire una tutela efficace dei consumatori contro la concessione irresponsabile di crediti che superano le loro possibilità economiche e possono determinarne l’insolvenza.

77. [OSCURATO:PERSONA] non sbaglia nel sottolineare che l’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 sarebbe vano qualora il creditore fosse libero di concludere il contratto anche in caso di verifica con esito negativo.

A tal proposito, a mio avviso, occorre anche impegnarsi a garantire la coerenza tra le norme in materia di tutela dei consumatori e quelle in materia di vigilanza: un’adeguata gestione del rischio di credito da parte dei creditori è, infatti, uno dei principali interessi della vigilanza ( 57 ).

Un contributo decisivo in questo senso è dato dalla concessione responsabile di credito.

78. Tale analisi è confermata da un confronto con i corrispondenti requisiti per i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17 ( 58 ).

In particolare, l’articolo 18, paragrafo 5, lettera a), di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che «il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito».

79. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale, lettera b), che né l’articolo 5, paragrafo 6, né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostano ad una norma nazionale, come quella di cui trattasi, la quale prevede che il creditore può concludere contratti di credito soltanto nel caso in cui, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito.

Sulla seconda questione

80. La seconda questione, che non fa riferimento ad alcuna disposizione specifica della direttiva, mira a chiarire, in caso di risposta negativa alla prima questione, in quale misura la direttiva 2008/48 possa essere intesa nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere il contratto di credito.

81. Non è necessario accertare la pertinenza di detta questione, in quanto la risposta ad essa si evince già dalle mie considerazioni in merito ai due quesiti della prima questione pregiudiziale.

Da tali considerazioni risulta, infatti, che la direttiva 2008/48 non può essere intesa nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere il contratto di credito.

82. Da un lato, dall’esame del primo quesito deriva che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osta ad una norma nazionale la quale dispone che il creditore e l’intermediario del credito siano tenuti a ricercare il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito.

La norma di cui trattasi tiene debitamente conto della finalità dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, consistente nel garantire che il consumatore possa scegliere con cognizione di causa se concludere un contratto senza trascurare, a tal riguardo, i limiti del potere discrezionale previsto dal secondo periodo di tale disposizione.

83. Dall’altro lato, dall’esame del secondo quesito deriva che né l’articolo 5, paragrafo 6, né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostano ad una norma nazionale che impone al creditore di astenersi dal concludere un contratto qualora la verifica del merito creditizio del consumatore abbia esito negativo.

Un siffatto obbligo, limitato ad una particolare casistica, non può, in ogni caso, essere assimilato ad un obbligo generale di valutare sistematicamente l’opportunità di concludere un contratto al posto del consumatore.

84. Non è pertanto necessario esaminare separatamente la seconda questione.

Conclusione

85. Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte respinga in quanto irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Justice de Paix du canton de Visé [Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio].

86. In alternativa, ove la Corte ritenga di non accogliere tale soluzione, propongo di rispondere alla prima questione come segue: 1) L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osta ad una norma nazionale, come quella di cui all’articolo 15, primo comma, della legge belga sul credito al consumo, la quale prevede che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. 2) Né l’articolo 5, paragrafo 6, né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostano ad una norma nazionale, come quella di cui all’articolo 15, secondo comma, la quale prevede che il creditore può concludere contratti di credito soltanto nel caso in cui, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ( GU L 133, pag. 66 ). ( 3 )

V. considerando 9 della direttiva 2008/48.

Con riguardo a tale nozione, v., in generale, Steennot R., «[OSCURATO:PERSONA]: Limits off the full harmonization approach of the [OSCURATO:PERSONA]», Revue européenne de droit de la consummation 2013, pag. 87, con ulteriori riferimenti. ( 4 ) V., in particolare, sentenza del 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/15 , EU:C:2016:842 ) e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston ( EU:C:2016:431 , paragrafo 2 ). ( 5 )

V. considerando

9. L’adozione di un livello elevato di protezione dei consumatori deriva già dalla scelta dell’articolo 95 CE (ora articolo 114 TFUE) quale fondamento normativo della direttiva 2008/48. ( 6 )

V. considerando 4, 6, 7 e

9. ( 7 ) GU 1987, L 42, pag. 48 . ( 8 ) Legge del 12 giugno 1991 ( Moniteur belge del 9 luglio 1991, pag. 15203), modificata dalla legge del 7 gennaio 2001 ( Moniteur belge del 25 gennaio 2001, pag. 2101) e dalla legge del 24 marzo 2003 ( Moniteur belge del 2 maggio 2003, pag. 23749) (in prosieguo: la «legge sul credito al consumo»). ( 9 ) Legge del 13 giugno 2010 che modifica la legge del 12 giugno 1991 sul credito al consumo ( Moniteur belge del 21 giugno 2010, pag. 38338; versione in lingua tedesca pubblicata nel Moniteur belge del 31 maggio 2011), modificata da ultimo dalla legge del 27 novembre 2012 ( Moniteur belge del 30 novembre 2012, pag. 76567). ( 10 ) Articolo 10 nella versione di cui alla legge del 24 marzo 2003.

Tale disposizione è stata codificata con effetto dal 1 o aprile 2015 come articolo VII 69, paragrafo 1, del codice di diritto dell’economia. ( 11 ) Articolo 11, paragrafo 4, della legge del 12 giugno 1991, modificata dalla legge del 13 giugno 2010. ( 12 ) Articolo 15, primo comma, della legge del 12 giugno 1991, modificata dalla legge del 13 giugno 2010.

Tale disposizione è stata codificata con effetto dal 1 o aprile 2015 come articolo VII 75 del codice di diritto dell’economia.

L’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo si basa sull’articolo 15 della legge del 12 giugno 1991, modificata dalla legge del 10 agosto 2001 e rifusa dalla legge del 24 marzo 2003.

Tale disposizione è stata codificata con effetto dal 1 o aprile 2015, a seguito di modifiche minori, come articolo VII 77, paragrafo 2, primo comma, del codice di diritto dell’economia. ( 13 ) Legge del 12 giugno 1991, come modificata dalla legge del 13 giugno 2010.

Tale disposizione è stata codificata con effetto dal 1 o aprile 2015 come articolo VII 91 del codice di diritto dell’economia. ( 14 ) Dal fascicolo processuale trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio risulta che il contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] prevedeva l’installazione di due impianti fotovoltaici, uno in Belgio e l’altro in Italia.

Tuttavia, l’ordinanza di rinvio non contiene alcun accertamento al riguardo. ( 15 )

V. e multis sentenze del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 25 ) e del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑434/15 , EU:C:2017:981 , punto 23 ). ( 16 ) Oltre all’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, v. sentenze del 10 maggio 2017, de Lobkowicz ( C‑690/15 , EU:C:2017:355 , punto 28 ) e del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑434/15 , EU:C:2017:981 , punto 24 ). ( 17 ) Sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38 ( C‑477/14 , EU:C:2016:324 , punto 26 e la giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) In particolare, non è chiaro se l’impegno della [OSCURATO:PERSONA] «a rimborsare l’intero prestito in rate mensili di EUR 622,41» si riferisca ad un contratto di finanziamento separato o ad un prestito bancario, come ad esempio il contratto di credito del 22 maggio 2012. ( 19 ) Il governo belga rinvia a tal proposito all’articolo 92 della legge sul credito al consumo (ora articolo VII.201 del codice di diritto dell’economia). ( 20 ) Sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf ( C‑355/97 ,

ECLI:EU:C:1999:391

, punto 22 ); del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑179/16 ,

ECLI:EU:C:2018:25

, punto 45 ); del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑426/16 , EU:C:2018:335 , punto 31 ), e del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a. ( C‑528/16 , UE:C:2018:583 , punto 73 ). ( 21 )

V. a tal riguardo supra , paragrafo

23. Sul tenore letterale di tale disposizione v. supra , paragrafo

12. ( 22 ) In base all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il consumatore, in particolare, è titolare di un diritto di intervento nei confronti del creditore qualora non sia stato in grado di far valere nei confronti dell’altra parte contraente i propri diritti fondati sul contratto avente ad oggetto il finanziamento e derivanti dalla mancata esecuzione o dall’esecuzione non conforme di detto contratto. ( 23 ) Per quanto riguarda la normativa di cui alla direttiva 87/102, v., ad esempio, sentenza del 4 ottobre 2007, Rampion e Godard ( C‑429/05 , EU:C:2007:575 ), in particolare, la constatazione secondo la quale le pertinenti disposizioni della direttiva ostano a che «il diritto del consumatore di procedere contro il creditore (…) sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati» (punto 50). ( 24 ) V., per quanto riguarda la direttiva 2008/48, sentenza del 27 marzo 2014, LCL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑565/12 , EU:C:2014:190 , punto 54 ).

V. pure sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 64 ). ( 25 ) Sentenza del 26 maggio 2016, Kohll e Kohll-Schlesser ( C‑300/15 , EU:C:2016:361 , punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). ( 26 ) Sentenza del 26 giugno 2008, Burda ( C‑284/06 , EU:C:2008:365 , punto 39 ). ( 27 ) Sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová ( C‑377/14 , EU:C:2016:283 , punto 64 ). ( 28 ) Sentenza del 18 dicembre 2014 ( C‑449/13 , EU:C:2014:2464 , punto 41 ).

V. anche, in termini analoghi, il considerando 27 [della direttiva 2008/48]. ( 29 ) Considerando 9 della direttiva 2008/48. ( 30 ) Sentenza del 18 dicembre 2014, CA [OSCURATO:PERSONA] ( C‑449/13 , EU:C:2014:2464 , punto 42 ). ( 31 ) Tuttavia, v. la valutazione critica di tale approccio da parte di Micklitz H.-W., «[OSCURATO:PERSONA]: Looking behind the Curtain», pag. 47 (pagg. 75 e segg.), in Howell’s G./Schulze, R. (Eds.), Modernising and [OSCURATO:PERSONA], 2009 (in occasione della pubblicazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] COM (2008) 614 definitivo). ( 32 ) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 60, pag. 34 ). ( 33 ) L’articolo 15 della direttiva 2014/17, ad esempio, prevede specifici obblighi di informazione a carico degli intermediari del credito e dei cosiddetti rappresentanti designati. ( 34 ) Articolo 22 della direttiva 2014/17.

V., a tal riguardo, Gourio A./Thebault L. «Adoption de la directive sur le crédit immobilier», Revue de Droit bancaire et financier 2014, pag. 64 (a pag. 65): «En revanche, malgré les velléités d’un État membre, la directive ne prévoit pas d’obligation de conseil.

Le conseil constitue au contraire un service distinct de l’octroi de prêt, fourni sur une base contractuelle et susceptible de rémunération». ( 35 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (in prosieguo: la «MiFID II») ( GU 2014, L 173, pag. 349 ). ( 36 ) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) ( GU 2016, L 26, pag. 19 ). ( 37 ) Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, terzo comma della direttiva IDD, la consulenza è «una raccomandazione personalizzata [del distributore di prodotti assicurativi] al cliente, contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente». ( 38 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di credito al consumo, COM (2002) 443 definitivo ( GU 2002, C 331E, pag. 200 ). ( 39 ) Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti di credito ai consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CE del Consiglio (presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE), COM (2005) 483 definitivo. ( 40 ) Proposta modificata, citata alla nota 39, punto 5.4 della relazione, pag.

6. ( 41 ) Sentenza del 12 luglio 2012 ( C‑602/10 , EU:C:2012:443 , punto 38 ). ( 42 ) Allo stesso tempo, l’espressione citata chiarisce che l’obiettivo di piena armonizzazione perseguito dalla direttiva 2008/48 deve essere inteso come obiettivo mirato.

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2008/48, infatti, devono essere armonizzati solo taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti di credito al consumo.

In generale, v.

Steennot, R., «[OSCURATO:PERSONA]: Limits of the full harmonization approach of the [OSCURATO:PERSONA]», Revue européenne de droit de la consommation 2013, pag. 87 (a pag. 93). ( 43 ) Il governo belga fa riferimento, in particolare, alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( GU L 149, pag. 22 ), in particolare al suo considerando

11. ( 44 ) È pertanto privo di rilevanza il fatto che, ad esempio, l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2005/29, ad esempio, consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in merito ai servizi finanziari e ai beni immobili, di imporre obblighi «più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza» (il corsivo è mio).

V., a tal riguardo, Verdure C., «La directive 2005/29/CE: base légale et degré d’harmonisation», Revue européenne de droit de la consommation 2013, pag. 149 (a pag. 162). ( 45 ) Steennot, R., loc. cit. (nota 42), pag. 90.

V. pure, in generale, Riehm, T./Schreindorfer, B., «[OSCURATO:PERSONA] der neuen Verbraucherkreditrichtlinie», GPR 2008, pag. 244 (a pag. 247). ( 46 ) Steenot, R., loc. cit. (nota 42), pag.

90. anche Riehm, T./Schreindorfer, B., loc. cit. (nota 45), pag.

247. ( 47 )

V. supra , paragrafi 46 e segg. ( 48 ) V., su tale aspetto, in termini generali, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla proposta modificata, punto 5.11, citata alla nota 39, pag.

8. ( 49 )

V. supra , paragrafo

44. ( 50 ) L’articolo 9 dell’originaria proposta di direttiva prevedeva un obbligo distinto relativo alla concessione responsabile di credito.

Tuttavia, tale disposizione non si trova nella proposta modificata - e ora nella direttiva 2008/48. ( 51 ) Già dalla rubrica dell’articolo 5 della direttiva 2008/48 risulta che le «informazioni precontrattuali» costituiscono l’oggetto di detta disposizione. ( 52 ) V., da ultimo, sentenza del 7 agosto 2018, Smith ( C‑122/17 , EU:C:2018:631 , punto 34 ).

V. anche, e multis , sentenza del 22 giugno 2017, E.ON [OSCURATO:PERSONA] ( C‑549/15 , EU:C:2017:490 , punto 72 ). ( 53 ) Sentenza del 18 dicembre 2014, CA [OSCURATO:PERSONA] ( C‑449/13 , EU:C:2014:2464 , punto 35 ).

V. pure sentenza del 27 marzo 2014, LCL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑565/12 , EU:C:2014:190 , punto 43 ). ( 54 ) Sentenza LCL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑565/12 , EU:C:2014:190 , punto 43 ). ( 55 )

V. supra , paragrafi 38 e segg. ( 56 ) V., ad esempio, considerando 19 in principio . ( 57 )

V. e multis «Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria» elaborati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in particolare il principio 17 sul «Rischio di credito».

Accessibile su https://www.bis.org/publ/bcbs230.htm (ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2018).

Anche il considerando 26 della direttiva 2008/48 fa riferimento a tale contesto: «Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (…), i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori». ( 58 ) Sulla scia della crisi finanziaria mondiale, la direttiva 2014/17 è stata adottata anche sotto l’influsso dei rischi sistemici derivanti da concessioni di credito in parte irresponsabili.

V., su tale aspetto, ad esempio, Partsch, P.-E., Droit bancaire et financier européen, vol. 1, 2a ed., paragrafo 1237.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0058 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 14 febbraio 2019 ( 1 ) Causa C‑58/18 [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de Paix du canton de Visé [Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio]) «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/EG – Obblighi precontrattuali – Obbligo del creditore di ricercare il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito – Obbligo del creditore di astenersi dalla conclusione del contratto qualora vi sia motivo di ritenere che il consumatore non sarà in grado di adempiere gli obblighi derivanti dal contratto di credito» I. Introduzione 1. Nel presente procedimento pregiudiziale, la Corte deve interpretare la direttiva 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori ( 2 ). In sostanza, essa è chiamata a chiarire il rapporto tra i vari obblighi precontrattuali del creditore. Nello specifico, la causa verte, da un lato, sulla portata dell’obbligo precontrattuale di fornire chiarimenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 e, dall’altro, sull’eventuale rilevanza, ai fini della conclusione del contratto, della verifica del merito creditizio del consumatore prevista dall’articolo 8 della medesima direttiva. 2. Le questioni interpretative sollevate a tal riguardo da un giudice belga di primo grado devono essere esaminate alla luce della «piena armonizzazione [mirata]» ( 3 ) che la direttiva 2008/48 intende attuare. Si pone infine la questione di stabilire in quale misura una siffatta armonizzazione osti a norme nazionali di più ampia portata, anche se tali norme possono fornire una tutela effettiva al consumatore rispetto all’assunzione di prestiti in maniera affrettata o in assenza di un’adeguata informazione e sono dunque in linea con uno degli obiettivi essenziali della direttiva 2008/48. Tale questione evidenzia, ancora una volta ( 4 ), la tensione esistente tra l’elevato livello di tutela dei consumatori ( 5 ) che la direttiva 2008/48 mira, in linea di principio, a garantire, da un lato, e l’obiettivo, ugualmente perseguito, del completamento del mercato interno attraverso la riduzione della frammentazione giuridica ( 6 ), dall’altro. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 3. In base al suo articolo 1, la direttiva 2008/48 ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti di credito ai consumatori. 4. L’articolo 5 della direttiva 2008/48 riguarda le informazioni precontrattuali. Il paragrafo 6 di detto articolo così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. [OSCURATO:PERSONA] membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto». 5. L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 impone al creditore l’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore prima della conclusione del contratto e dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. [OSCURATO:PERSONA] membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo». 6. Per quanto riguarda l’armonizzazione mirata, l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prevede quanto segue: «Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite». 7. Infine, l’articolo 23 della direttiva 2008/48 dispone che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendere tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. A tal riguardo, le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. B. Normativa nazionale 8. La direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di credito al consumo ( 7 ) è stata recepita in Belgio dalla legge sul credito al consumo e dalle relative disposizioni di attuazione ( 8 ). La direttiva 2008/48 è stata trasposta mediante una modifica di tale legge ( 9 ). La legge del 19 aprile 2014 ( Moniteur belge del 28 maggio 2014, pag. 41686; versione in lingua tedesca pubblicata nel Moniteur belge del 10 gennaio 2017) ha infine abrogato la legge sul credito al consumo e ne ha inserito le disposizioni nel codice di diritto dell’economia con effetto a decorrere dal 1 o aprile 2015. 9. L’articolo 10 della legge sul credito al consumo faceva riferimento, nell’ambito della verifica del merito creditizio del consumatore, alle «informazioni precise e complete [da richiedere ai consumatori] che [il creditore o l’intermediario del credito] ritiene necessarie per verificare la loro situazione finanziaria e le possibilità di rimborso e, in ogni caso, i loro attuali obblighi finanziari» ( 10 ). 10. L’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, della legge sul credito al consumo, nella versione applicabile ai fatti della causa ( 11 ) così recitava: «I creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento». 11. L’articolo 15, primo e secondo comma, della legge sul credito al consumo nella versione applicabile ai fatti della causa ( 12 ) disponeva quanto segue: «Il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. Il creditore può concludere un contratto di credito soltanto nel caso in cui possa ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, tra l’altro sulla base della consultazione prevista dall’articolo 9 della legge del 10 agosto 2001 relativa alla Centrale dei crediti ai privati, nonché alla luce delle informazioni di cui all’articolo 10». 12. L’articolo 19, primo e secondo comma, della legge sul credito al consumo ( 13 ) recitava come segue: «Nel caso in cui il bene o servizio finanziato sia menzionato nel contratto di credito oppure il creditore paghi l’importo del contratto di credito direttamente al venditore o al prestatore di servizi, gli obblighi del consumatore hanno effetto solo a partire dalla fornitura del bene o dalla prestazione del servizio; in caso di vendita o servizio che comporta un’esecuzione continuata, gli obblighi del consumatore hanno effetto all’inizio della fornitura del bene o della prestazione del servizio e cessano all’interruzione di detta fornitura o prestazione, a meno che il consumatore stesso riceva l’importo del credito e il creditore non conosca l’identità del venditore o del prestatore di servizi. L’importo del credito può essere trasferito al venditore o al prestatore di servizi solo dopo che il creditore sia stato informato della fornitura del bene o della prestazione del servizio». III. Fatti e procedimento principale 13. In un contratto concluso con il sig. [OSCURATO:PERSONA] l’8 maggio 2012, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») si impegnava ad installare un impianto fotovoltaico al prezzo di EUR 40002,00 ( 14 ). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a rimborsare le rate mensili del prestito di EUR 622,41 in cambio della cessione dei certificati verdi rilasciati per l’impianto per un periodo di 10 anni. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale non sono forniti ulteriori dettagli relativi a tale prestito. 14. Il prezzo concordato veniva fatturato il 10 maggio 2012. Il 22 maggio 2012 la S.A. [OSCURATO:PERSONA], dante causa della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), concedeva al sig. [OSCURATO:PERSONA] un prestito di EUR 40002,00, denominato «Eco-[OSCURATO:PERSONA]», della durata di 120 mesi, rimborsabile in rate mensili di EUR 427,72. L’importo del prestito veniva versato al sig. [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta lo trasferiva alla [OSCURATO:PERSONA]. 15. Tuttavia, l’impianto fotovoltaico oggetto dell’accordo non è stato mai installato, cosicché il finanziamento concordato nel contratto dell’8 maggio 2012 non si realizzava. Il 5 dicembre 2013, la [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata fallita. 16. In data 21 dicembre 2016 il signor [OSCURATO:PERSONA], dopo aver versato per oltre quattro anni le rate mensili previste dal contratto di finanziamento del 22 maggio 2012 avviava un’azione legale contro il creditore, chiedendo la risoluzione del contratto per colpa della [OSCURATO:PERSONA] e l’esonero da qualsiasi obbligo di rimborso. Il 15 maggio 2017 egli chiedeva, oltre al rimborso delle spese, che fossero dichiarati la nullità del contratto di credito del 22 maggio 2012, nonché il proprio esonero da qualsiasi obbligo di rimborso a partire dal dicembre 2016. [OSCURATO:PERSONA] contestava le domande proponendo, in subordine, di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale. IV. Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 17. Con ordinanza del 22 gennaio 2018, pervenuta in data 30 gennaio 2018, la Justice de Paix du canton de Visé [Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio] ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell’articolo 267 TFUE: «1) a) Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo (abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.75 del Codice di diritto dell’economia), nella parte in cui dispone che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito, in quanto quest’ultimo impone al creditore o all’intermediario del credito un obbligo generale di ricercare il credito più adatto al consumatore, che non è previsto dal testo della citata direttiva. b) Se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo (abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.77, § 2, primo comma, del Codice di diritto dell’economia), nella parte in cui dispone che il creditore può concludere contratti di credito soltanto se, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, in particolare sulla base della consultazione prevista dall’articolo 9 della legge del 10 agosto 2001, relativa alla Centrale dei crediti ai privati, e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 10, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sia in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto, in quanto da esso consegue che il creditore deve valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere eventualmente il contratto di credito. 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare al posto del consumatore l’opportunità di concludere eventualmente il contratto di credito». 18. Nel procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], quale resistente nel procedimento principale, il Regno del Belgio e la [OSCURATO:PERSONA] europea. Le stesse parti erano rappresentate anche all’udienza del 28 novembre 2018. V. Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 19. La molto concisa motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale solleva dubbi circa la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce dei requisiti sostanziali previsti dall’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte. 20. Secondo una costante giurisprudenza, il rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile quando essa non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte ( 15 ). L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno l’ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate ( 16 ). 21. Ugualmente in base ad una giurisprudenza consolidata, le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, bensì anche a dare ai governi degli [OSCURATO:PERSONA] membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte. Spetta a quest’ultima vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma di detto articolo, vengono notificate alle parti interessate solo le decisioni di rinvio corredate di una traduzione nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro, ad esclusione del fascicolo nazionale eventualmente trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio ( 17 ). 22. Nel caso di specie, tuttavia, va osservato che il giudice del rinvio si è limitato a una concisa descrizione dei fatti ( 18 ), citando solo poche norme del diritto nazionale. L’ordinanza di rinvio riproduce soltanto i primi due commi dell’articolo 15 e – per estratto – l’articolo 10 della legge sul credito al consumo. Sono proprio gli obblighi del creditore derivanti da tali disposizioni a suscitare i dubbi del giudice del rinvio con riguardo all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. 23. In tale contesto non veniva precisato che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 era stato recepito pedissequamente nella normativa belga, e precisamente, secondo quanto esposto dal governo belga, nell’articolo 11, paragrafo 4, della legge sul credito al consumo. Le norme nazionali relative ai contratti di credito collegati, come l’articolo 19 di detta legge, non sono state citate, sebbene esse costituiscano la base della domanda principale del ricorrente nel procedimento principale. Non sono state neppure menzionate le conseguenze giuridiche previste dalla normativa nazionale in caso di violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 15, primo e secondo comma ( 19 ). Tuttavia, così viene meno la possibilità di comprendere il nesso tra un’eventuale violazione degli obblighi da parte del creditore e le domande del ricorrente nel procedimento principale. 24. In tali circostanze, ci si può chiedere se la Corte disponga di informazioni sufficienti sui fatti e sulla legislazione nazionale ad essi applicabile per fornire una soluzione utile alle questioni pregiudiziali che le sono sottoposte. 25. È vero che, secondo una giurisprudenza costante, per le domande di pronuncia pregiudiziale relative all’interpretazione del diritto dell’Unione si applica una presunzione di pertinenza ( 20 ). Inoltre, nel caso di specie, il governo belga ha potuto completare nelle sue osservazioni scritte l’esposizione delle pertinenti disposizioni della normativa nazionale. 26. Resta cionondimeno il fatto che l’esposizione incompleta delle norme nazionali e le concise constatazioni sui fatti hanno limitato inutilmente la possibilità che l’articolo 23 dello Statuto della Corte accorda agli [OSCURATO:PERSONA] membri di presentare osservazioni scritte. A tal proposito, non si deve tener conto di come le informazioni mancanti possano essere completate dalle ricerche compiute in proprio dalle parti o dalla Corte stessa. In ogni caso, va osservato che l’incompletezza delle informazioni sui fatti e sulla normativa nazionale ad essi applicabile rende considerevolmente più difficile per la Corte fornire risposte utili alle questioni pregiudiziali. 27. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la domanda di pronuncia pregiudiziale nel suo complesso non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte e debba essere respinta in quanto irricevibile. VI. Valutazione nel merito delle questioni pregiudiziali 28. Prima di esaminare, in via subordinata, le questioni pregiudiziali, le considerazioni formulate dal governo belga nelle sue osservazioni scritte sulla nozione di «contratto di credito collegato» forniscono l’opportunità, in primo luogo, di esaminare la proposta di tale Stato membro di estendere l’esame delle questioni pregiudiziali alle disposizioni pertinenti della direttiva. A. Sulla proposta del governo belga di includere nella valutazione le disposizioni della direttiva sui contratti di credito collegati 29. Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, nel procedimento principale, il ricorrente ha fondato la sua domanda principale sul fatto che il trasferimento dell’importo del prestito ha avuto luogo prima dell’informazione relativa alla prestazione del servizio concordato - e quindi in violazione della disposizione di tutela di cui all’articolo 19 della legge sul credito al consumo. Tale norma nazionale, la quale non è stata riprodotta nella domanda di pronuncia pregiudiziale ( 21 ), si applica ai contratti di credito collegati e mira, in particolare, a garantire che gli obblighi del consumatore derivanti dal contratto di credito abbiano effetto solo a partire dalla fornitura del bene o dalla prestazione del servizio finanziato. Tale disposizione dà attuazione pertanto alle prescrizioni dell’articolo 11 della direttiva 87/102 e ora dell’articolo 15 della direttiva 2008/48. 30. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che la disposizione di tutela di cui all’articolo 19 della legge sul credito al consumo non sia applicabile. Sebbene il contratto concluso dal consumatore con la [OSCURATO:PERSONA] sia strettamente connesso con il contratto di credito, le condizioni di applicazione della disposizione in questione non sono però soddisfatte in quanto, da un lato, il contratto di credito non menziona il bene o il servizio da finanziare e, dall’altro, non si è realizzato il pagamento dell’importo del credito direttamente dal creditore al venditore o al prestatore di servizi. 31. A tal riguardo, il governo belga sottolinea giustamente che, in caso di contratti di credito collegati, l’obbligo del creditore di indicare l’operazione finanziata nel contratto di credito discende dall’articolo 10, lettera e), della direttiva 2008/48 e, in particolare, determina l’applicabilità delle disposizioni di tutela di cui all’articolo 15 della medesima direttiva ( 22 ). Tuttavia, l’interpretazione implicita dell’obbligo summenzionato fornita da parte del giudice nazionale priverebbe il consumatore interessato di detta tutela, in quanto lascerebbe la menzione dell’operazione finanziata, in ultima analisi, a discrezione del creditore ( 23 ). Appare almeno dubbio se, alla luce dell’obbligo del giudice nazionale di fornire un’interpretazione conforme alla direttiva ( 24 ), tale risultato sia compatibile con l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48. 32. In tale contesto, il governo belga chiede che la Corte voglia esaminare l’obbligo del creditore, derivante dall’articolo 10, [paragrafo 2], lettera e), della direttiva 2008/48, di menzionare l’operazione finanziata al fine di chiarirne la portata in casi come quello di cui trattasi nel procedimento principale. 33. Una questione interpretativa risulta, infatti, dalla circostanza che le disposizioni della direttiva 2008/48 sui cosiddetti «contratti di credito collegati» sono caratterizzate da una serie di rinvii reciproci che può considerarsi non riuscita: mentre l’articolo 3, lettera n), della direttiva 2008/48 definisce i contratti di credito collegati come, inter alia , quelli che contengono un’esplicita individuazione di merci specifiche o della prestazione di un servizio specifico, l’articolo 10, [paragrafo 2], lettera e), stabilisce che l’obbligo introdotto da tale disposizione di individuare la merce o il servizio (finanziati) si applica (solo) nel caso di contratti di credito collegati. 34. Il caso di specie, però, non si presta molto bene a superare la visibile difficoltà interpretativa che discende da quanto premesso. È vero che la Corte, per fornire una soluzione utile al giudice che ha sottoposto una questione pregiudiziale, può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la questione ( 25 ). Tuttavia, nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha precisato di non considerare pertinente la legislazione sui contratti di credito collegati. Nell’ambito della ripartizione dei compiti tra la Corte e i giudici nazionali, occorre attenersi a tale constatazione, in quanto, nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non è compito della Corte precisare le disposizioni nazionali pertinenti applicabili nel procedimento principale ( 26 ). Anche se la Corte disponesse degli elementi di fatto e di diritto per fornire una soluzione utile a tale questione interpretativa, la sua risposta avrebbe, per quanto premesso, in ogni caso un carattere ipotetico. Un’estensione del procedimento pregiudiziale a tale questione, sulla quale le altre parti interessate non hanno peraltro presentato osservazioni, non può pertanto essere accolta. B. Sulla prima questione, lettera a) 35. La prima questione, lettera a), riguarda l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la finalità dell’obbligo precontrattuale di fornire chiarimenti ivi previsto, consistente nel garantire che il consumatore possa «valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria», osti alla configurazione nazionale di tale obbligo, secondo la quale il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. È quindi dubbio se e in quale misura l’obbligo di illustrare le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, prescritto dal successivo paragrafo 6, possa essere esteso, conformemente alle norme nazionali, fino a includere una consulenza personalizzata fornita al consumatore da parte del creditore, mediante la presa in considerazione della situazione finanziaria del consumatore e dello scopo specifico del credito. 36. Tale questione sarà esaminata qui di seguito alla luce della ratio normativa della rispettiva disposizione della direttiva, della sua genesi, nonché di ulteriori considerazioni sull’armonizzazione mirata. 1. Sulla finalità dell’obbligo di fornire chiarimenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 37. In base al suo tenore letterale, l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 prevede l’obbligo di illustrare le informazioni che devono essere fornite conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo, nonché le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e le relative conseguenze, in particolare in caso di mancato pagamento. Tali chiarimenti, i quali incombono sia al creditore sia all’intermediario del credito, mirano a consentire al consumatore «di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria». 38. Tale formulazione suggerisce anzitutto che, in linea di principio, spetta al consumatore valutare quale contratto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. In conformità a ciò, la Corte ha già stabilito che spetta al consumatore decidere, in base alle informazioni fornite, se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista ( 27 ). Tale conclusione è altresì confermata dal riferimento alle «varie offerte» e alla «decisione con cognizione di causa» del consumatore in merito alla conclusione del contratto figurante nell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. 39. Allo stesso tempo, tuttavia, non si può non riconoscere che soltanto la trasmissione di informazioni precontrattuali e il relativo chiarimento in relazione a prodotti che corrispondono alla situazione finanziaria del consumatore e allo scopo specifico del credito possono costituire un’informazione utile ed efficace per il consumatore. In tal senso, nella causa CA [OSCURATO:PERSONA] ( 28 ), la Corte ha dichiarato che «nonostante le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, [della] direttiva, il consumatore, prima di concludere il contratto di credito, può aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale sia il contratto di credito che corrisponda maggiormente alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria». 40. A tal riguardo, il governo belga sottolinea giustamente che la fornitura di una consulenza personalizzata al consumatore, come quella prevista dalla norma nazionale di cui trattasi, non pregiudica la libertà di scelta del consumatore e, in ogni caso, non lo esonera dalla responsabilità di tutelare i suoi propri interessi. Nello specifico, egli può seguire o meno il parere del creditore o dell’intermediario del credito. Egli è anche libero di scegliere, se del caso, il prodotto di un altro fornitore. 41. L’obbligo del creditore di cui trattasi, derivante dall’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo, è quindi indubbiamente idoneo a contribuire al conseguimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, consistente nel «garantire [ai consumatori] di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi» ( 29 ). Tale obbligo assicura infatti che il consumatore possa scegliere tra i tipi di credito e gli importi di quest’ultimo più adatti alla propria situazione finanziaria. Tale valutazione si riflette anche nella giurisprudenza della Corte, secondo la quale scopo dell’obbligo di fornire chiarimenti adeguati è quello di consentire al consumatore di decidere in modo consapevole in merito al tipo di contratto di prestito ( 30 ). 42. Va tuttavia rilevato che la direttiva 2008/48, così come una serie di altri strumenti di diritto derivato precedentemente adottati per il completamento del mercato interno, come il regime anteriore introdotto dalla direttiva 87/102, si basa sull’idea che le misure atte a promuovere l’informazione dei consumatori non sono destinate esclusivamente alla tutela dei consumatori. 43. La direttiva 2008/48 si basava, ad esempio, sull’articolo 95 CE (ora articolo 114 TFUE) in combinato disposto con l’articolo 251 CE. Ciò dimostra che la direttiva 2008/48 mira a conciliare l’obiettivo di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori con le esigenze di un mercato interno funzionante mediante il ravvicinamento delle legislazioni nei settori da essa specificamente contemplati. Secondo il legislatore dell’Unione, la concorrenza dovrebbe essere rafforzata offrendo ai consumatori informati la possibilità di scegliere tra le diverse offerte di prodotti ( 31 ). 44. Anche se la consulenza personalizzata fornita al consumatore al di là dei chiarimenti in merito alle informazioni precontrattuali non sembra pregiudicare tale finalità, un confronto con altri strumenti di diritto derivato che disciplinano la distribuzione dei servizi finanziari dimostra che il legislatore dell’Unione distingue tra la trasmissione di informazioni precontrattuali e il loro chiarimento, da un lato, e la consulenza personalizzata, dall’altro. La direttiva 2014/17/UE ( 32 ), ad esempio, prevede altresì informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito, ma opera una distinzione più netta tra i destinatari dell’obbligo ( 33 ) e contempla, in un articolo ad hoc , un obbligo di fornire spiegazioni analogo a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. I servizi di consulenza sono invece oggetto di una specifica disposizione ( 34 ). In un altro settore di attività, la «consulenza in materia di investimenti» è menzionata come attività regolamentata nell’ambito delle disposizioni sulla protezione degli investitori della cosiddetta direttiva MiFID II ( 35 ). Un approccio analogo è alla base della cosiddetta direttiva IDD ( 36 ), la quale considera la consulenza del pari come un’attività regolamentata del distributore di prodotti assicurativi ( 37 ). Ciò appare opportuno nella misura in cui l’obbligo di fornire consulenza personalizzata al consumatore, all’investitore o all’assicurato venga collegato al peculiare status dei destinatari dell’obbligo. L’obbligo di fornire chiarimenti di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, invece, è imposto allo stesso modo a creditori e intermediari del credito. 45. A titolo di conclusione intermedia, occorre pertanto constatare che l’obbligo di fornire al consumatore una consulenza personalizzata, come quello in questione, contribuisce all’informazione precontrattuale del consumatore senza privarlo della possibilità di scegliere tra diversi prodotti di credito, cosicché ciò non è contrario all’obiettivo essenziale dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. 2. Sulla genesi dell’obbligo di fornire chiarimenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 46. La genesi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 mette in evidenza la prossimità tra l’obbligo di consulenza e altri obblighi precontrattuali di informazione e di fornire chiarimenti. 47. Nella prima proposta di direttiva ( 38 ), ad esempio, l’articolo 6 rubricato «Informazione reciproca e preventiva e obbligo di consulenza» prevedeva, al suo paragrafo 3, che «il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito cercano, tra i contratti di credito che essi offrono o per i quali intervengono abitualmente, il tipo e l’importo totale del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi inerenti al prodotto proposto e della finalità del credito». 48. Solo nella proposta modificata di direttiva del 2005 ( 39 ) non figurava più una siffatta formulazione - e quindi, in ultima analisi, neanche l’obbligo del creditore o dell’intermediario del credito di fornire consulenza, indicato come tale. L’attuale versione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 corrisponde essenzialmente alla formulazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della proposta modificata, che sostituisce l’articolo 6, paragrafo 3, della proposta originaria. 49. [OSCURATO:PERSONA] motivava tale emendamento come segue: «Il concetto di obbligo di consulenza è stato modificato. Contrariamente ad alcune richieste del settore bancario, la [OSCURATO:PERSONA] non rinuncia all’idea che il creditore dovrebbe non già limitarsi ad adempiere gli obblighi di informazione precontrattuale, bensì fornire ulteriori spiegazioni in modo che il consumatore possa prendere una decisione con cognizione di causa. Tuttavia, accogliendo una richiesta del settore bancario e di alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, è stato precisato che il consumatore è sempre responsabile della sua decisione finale di concludere un contratto di credito. Pertanto, l’obbligo di consulenza è stato configurato come il dovere di porre il consumatore in grado di valutare i vantaggi e gli svantaggi del prestito. Inoltre, agli [OSCURATO:PERSONA] membri è stato lasciato un più ampio margine di manovra, in modo che essi possano adattare la normativa di attuazione alla situazione del loro mercato» ( 40 ). 50. Da tale genesi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 risulta pertanto che l’obbligo di fornire chiarimenti ora previsto dalla norma va inteso come una modifica dell’obbligo di consulenza del creditore o dell’intermediario del credito. 51. È pertanto necessario esaminare le conclusioni che possono trarsi da detta constatazione alla luce dell’armonizzazione prevista dalla direttiva 2008/48. 3. Sulla prevista armonizzazione 52. Nella sentenza SC [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ), la Corte ha già precisato, a tal proposito, che dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, interpretato alla luce dei considerando 9 e 10, risulta che detta direttiva prevede la piena armonizzazione dei contratti di credito rientranti nel suo ambito di applicazione. Inoltre, con riferimento alla rubrica dell’articolo 22, la Corte ritiene che tale armonizzazione sia obbligatoria. Ciò significa che, per quanto riguarda i settori rientranti specificamente in detta armonizzazione ( 42 ), gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono autorizzati a mantenere o introdurre norme nazionali non conformi a quelle contenute nella direttiva. 53. Di conseguenza, dato che nel procedimento principale non è stato contestato che il contratto di credito controverso rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/48, la valutazione di un obbligo come quello di cui trattasi dipende in primo luogo dalla misura in cui l’obbligo incombente al creditore o all’intermediario del credito ai sensi della normativa nazionale sia o meno ascrivibile ad un settore rientrante specificamente nell’armonizzazione che persegue la direttiva 2008/48. 54. A tale riguardo è sufficiente fare riferimento al contenuto normativo della direttiva 2008/48. Il confronto con altre direttive ugualmente miranti ad una piena armonizzazione nei settori da esse contemplati ( 43 ) non consente di individuare i settori interessati dall’armonizzazione prevista da una determinata direttiva ( 44 ). Tuttavia, l’estensione del margine di manovra a disposizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei settori specificamente rientranti nell’armonizzazione – mediante l’impiego di opzioni e clausole di apertura o di clausole speciali di autorizzazione come quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2008/48 ( 45 ) – dipende anzitutto dalla singola direttiva. Al riguardo, occorre inoltre prendere in considerazione il fatto che siffatti margini di manovra, i quali tengono conto, in ultima analisi, dei limiti della competenza normativa dell’Unione ai sensi dell’articolo 114 TFUE, sono accompagnati da una persistente frammentazione giuridica, il che, tuttavia, contrasta proprio con l’obiettivo della direttiva in questione ( 46 ). 55. Tali margini di manovra si differenziano anche nei vari settori rientranti nell’obiettivo di armonizzazione perseguito da ciascuna direttiva. A tal riguardo è determinante di volta in volta la disposizione della direttiva. 56. In base al suo tenore letterale, l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 prevede un «obbligo di fornire chiarimenti» in merito alle informazioni precontrattuali previste dal medesimo articolo. La norma nazionale in questione integra l’obbligo di fornire chiarimenti previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, della legge sul credito al consumo, in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, con un obbligo del creditore quasi identico all’obbligo di consulenza di cui all’articolo 6, paragrafo 3, dell’originaria proposta di direttiva. Tuttavia, dalla genesi dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 si evince ( 47 ) che il legislatore dell’Unione si sia deliberatamente astenuto dall’introdurre un siffatto obbligo, istituendo invece un obbligo di fornire chiarimenti. In ogni caso, è pertanto evidente che la norma nazionale in questione rientra in un settore specificamente contemplato dall’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2008/48. 57. Resta pertanto da chiarire se la norma nazionale in questione sia soggetta al divieto di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Risulta determinante in che misura detta norma contenga disposizioni divergenti dall’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. 58. È vero che la norma nazionale in questione prevede per il creditore un obbligo in aggiunta a quello di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo periodo, della direttiva 2008/48. Tuttavia, il secondo periodo della disposizione della direttiva, pur conservando l’approccio fondamentale della piena armonizzazione, lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di manovra ( 48 ), consentendo loro esplicitamente di adattare «le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto». 59. Nell’adempimento dell’obbligo in questione derivante dall’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo, il creditore, conformemente al tenore letterale della norma, deve prendere in considerazione la situazione finanziaria del consumatore e lo scopo del credito. L’obbligo del creditore tiene quindi debitamente conto delle circostanze particolari del soggetto cui viene offerto il contratto di credito e della natura del credito offerto. Tuttavia, come osservato in precedenza ( 49 ), tale obbligo è imposto ugualmente a creditori e intermediari del credito, anche se il livello della consulenza che i suddetti diversi operatori economici possono offrire deve essere differente a causa delle loro diverse posizioni. Pertanto, l’obbligo in questione, per come è stato concepito dal legislatore nazionale, manca di qualsiasi differenziazione a seconda del destinatario. Tuttavia, ciò è irrilevante dato che l’articolo 5, paragrafo 6, secondo periodo, della direttiva 2008/48 concede agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di manovra senza obbligarli a farne uso. 60. In tale contesto, va inoltre ricordato che il considerando 26 afferma che «gli [OSCURATO:PERSONA] membri [devono] adottare le misure appropriate per promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio» ( 50 ). L’obbligo in questione gravante sul creditore ai sensi dell’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo costituisce senza dubbio una misura nazionale di tal genere volta a promuovere pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito. 61. Alla luce di quanto precede, ritengo che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osti ad una norma nazionale, come quella di cui all’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo, la quale prevede che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. C. Sulla prima questione, lettera b) 62. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la valutazione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, secondo la quale spetta al consumatore valutare quale sia il contratto adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti ad una norma nazionale, quale l’articolo 15, secondo comma, della legge belga sul credito al consumo, la quale stabilisce che il creditore deve astenersi dal concludere un contratto qualora, sulla base delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, sussistano ragionevoli dubbi circa la futura solvibilità del consumatore. 63. Occorre però anzitutto chiarire in quale rapporto si trovi tale questione con l’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2008/48. 1. Sull’oggetto della questione pregiudiziale 64. La lettera b) della prima questione pregiudiziale verte esclusivamente sull’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, ma va sottolineato che, come risulta dal tenore letterale e dal contesto normativo ( 51 ), tale disposizione concerne gli obblighi precontrattuali. Non rientrano nel suo ambito di applicazione, ad esempio, le questioni relative alla conclusione del contratto, quale la questione di cui al caso di specie, volta a stabilire se occorra prendere in considerazione eventuali informazioni relative alla futura solvibilità del consumatore al momento della conclusione del contratto, come espressamente disposto dall’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo. 65. A prescindere da ciò, spetta tuttavia alla Corte di giustizia fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. Di conseguenza, la Corte si considera tenuta a riformulare le questioni che le sono sottoposte e può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella questione pregiudiziale ( 52 ). 66. Nelle loro osservazioni scritte, il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 e all’obbligo ivi previsto di effettuare una verifica precontrattuale del merito creditizio del consumatore. Se e in quale misura tale obbligo precontrattuale possa avere effetti sulla conclusione del contratto deve quindi essere vagliato alla luce di detta disposizione della direttiva. 2. Sulla posizione sistematica e sulla ratio dell’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore 67. Come giustamente sottolineano il governo belga e la [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo del creditore di verificare il merito creditizio del consumatore prima di concludere il contratto di credito mira a garantire che il credito sia concesso in modo responsabile e non sia concesso a consumatori non solvibili ( 53 ). 68. Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non contiene alcuna disposizione esplicita sul modo in cui debba comportarsi il creditore nel caso in cui, nel corso della verifica del merito creditizio del consumatore, sorgano o almeno avrebbero dovuto sorgere dubbi ragionevoli circa la capacità futura del consumatore di adempiere in via permanente agli obblighi derivanti dal contratto di credito proposto. 69. La Corte ha già chiarito che, ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2008/48, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri definire il regime di sanzioni applicabili anche in caso di violazione delle disposizioni nazionali in materia di verifica precontrattuale della solvibilità del debitore, adottate a norma dell’articolo 8 di tale direttiva ( 54 ). Ai sensi dell’articolo 23, secondo periodo, della direttiva 2008/48, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Tuttavia, l’obbligo del creditore di cui trattasi di astenersi dalla conclusione del contratto nel caso in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla futura solvibilità del consumatore non costituisce una sanzione del genere. Piuttosto, la norma nazionale in questione è collegata all’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. 70. A mio avviso, la piena armonizzazione – mirata – perseguita dalla direttiva 2008/48 non osta però a un tale obbligo del creditore, in quanto l’obbligo di cui trattasi non può ascriversi ai settori specificamente rientranti nell’armonizzazione. 71. Le osservazioni sulla lettera a) della prima questione hanno già mostrato che non è facile tracciare una linea di demarcazione precisa tra i settori specificamente rientranti nell’armonizzazione e altri settori in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri mantengono la loro competenza normativa. Per quanto riguarda l’obbligo del creditore di cui trattasi, va però osservato che la direttiva 2008/48 non contempla alcuna disciplina coerente, ad esempio in materia di conclusione del contratto. A tal riguardo vanno applicate le norme nazionali. 72. È chiaro che il modello di riferimento cui si ispira la direttiva 2008/48 è quello di un consumatore adulto e ben informato che, sulla base delle informazioni ricevute, se del caso, integrate da chiarimenti adeguati, è in grado di decidere a favore di o contro un vincolo contrattuale ( 55 ), fatto salvo il diritto del creditore, quale espressione della libertà contrattuale, di astenersi eventualmente dalla conclusione di un contratto di credito, ad esempio in attuazione della sua politica di concessione del credito. 73. Va osservato che l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in combinato disposto con il considerando 29 della medesima direttiva considera il rifiuto di una domanda di credito come un presupposto nell’imposizione di un particolare obbligo di fornire informazioni a carico del creditore in tale ipotesi. La direttiva 2008/48, tuttavia, non contiene alcuna previsione ulteriore con riguardo al menzionato rifiuto della domanda di credito. 74. Meno convincente in tale contesto è la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale una verifica del merito creditizio con esito negativo nell’ambito del relativo obbligo prescritto dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 può solo comportare un’avvertenza per il consumatore prima dell’assunzione di un prestito conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48. Sebbene le disposizioni delle direttive siano intese, in gran parte, a garantire che il consumatore possa scegliere «con cognizione di causa» se concludere o meno un contratto ( 56 ), tuttavia, proprio l’articolo 9 della direttiva 2008/48 chiarisce che il rifiuto di una domanda di credito può basarsi «sulla consultazione di una banca dati» effettuata «allo scopo di verificare il merito creditizio dei consumatori». 75. Pertanto resta, infine, da chiarire se le norme nazionali possano, in determinate circostanze, obbligare il creditore a rifiutare le domande di credito o, in ogni caso, ad astenersi dal concludere un contratto. 76. L’obbligo del creditore di astenersi dalla conclusione del contratto qualora sussistano ragionevoli dubbi circa la futura solvibilità del consumatore, come quello previsto dall’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo, è in linea con l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 consistente nel garantire una tutela efficace dei consumatori contro la concessione irresponsabile di crediti che superano le loro possibilità economiche e possono determinarne l’insolvenza. 77. [OSCURATO:PERSONA] non sbaglia nel sottolineare che l’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 sarebbe vano qualora il creditore fosse libero di concludere il contratto anche in caso di verifica con esito negativo. A tal proposito, a mio avviso, occorre anche impegnarsi a garantire la coerenza tra le norme in materia di tutela dei consumatori e quelle in materia di vigilanza: un’adeguata gestione del rischio di credito da parte dei creditori è, infatti, uno dei principali interessi della vigilanza ( 57 ). Un contributo decisivo in questo senso è dato dalla concessione responsabile di credito. 78. Tale analisi è confermata da un confronto con i corrispondenti requisiti per i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali di cui alla direttiva 2014/17 ( 58 ). In particolare, l’articolo 18, paragrafo 5, lettera a), di tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di assicurare che «il creditore eroghi il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito». 79. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale, lettera b), che né l’articolo 5, paragrafo 6, né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostano ad una norma nazionale, come quella di cui trattasi, la quale prevede che il creditore può concludere contratti di credito soltanto nel caso in cui, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito. Sulla seconda questione 80. La seconda questione, che non fa riferimento ad alcuna disposizione specifica della direttiva, mira a chiarire, in caso di risposta negativa alla prima questione, in quale misura la direttiva 2008/48 possa essere intesa nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere il contratto di credito. 81. Non è necessario accertare la pertinenza di detta questione, in quanto la risposta ad essa si evince già dalle mie considerazioni in merito ai due quesiti della prima questione pregiudiziale. Da tali considerazioni risulta, infatti, che la direttiva 2008/48 non può essere intesa nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere il contratto di credito. 82. Da un lato, dall’esame del primo quesito deriva che l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osta ad una norma nazionale la quale dispone che il creditore e l’intermediario del credito siano tenuti a ricercare il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. La norma di cui trattasi tiene debitamente conto della finalità dell’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48, consistente nel garantire che il consumatore possa scegliere con cognizione di causa se concludere un contratto senza trascurare, a tal riguardo, i limiti del potere discrezionale previsto dal secondo periodo di tale disposizione. 83. Dall’altro lato, dall’esame del secondo quesito deriva che né l’articolo 5, paragrafo 6, né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostano ad una norma nazionale che impone al creditore di astenersi dal concludere un contratto qualora la verifica del merito creditizio del consumatore abbia esito negativo. Un siffatto obbligo, limitato ad una particolare casistica, non può, in ogni caso, essere assimilato ad un obbligo generale di valutare sistematicamente l’opportunità di concludere un contratto al posto del consumatore. 84. Non è pertanto necessario esaminare separatamente la seconda questione. Conclusione 85. Alla luce di quanto precede, propongo che la Corte respinga in quanto irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Justice de Paix du canton de Visé [Ufficio del giudice di pace del cantone di Visé, Belgio]. 86. In alternativa, ove la Corte ritenga di non accogliere tale soluzione, propongo di rispondere alla prima questione come segue: 1) L’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48 non osta ad una norma nazionale, come quella di cui all’articolo 15, primo comma, della legge belga sul credito al consumo, la quale prevede che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito. 2) Né l’articolo 5, paragrafo 6, né l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ostano ad una norma nazionale, come quella di cui all’articolo 15, secondo comma, la quale prevede che il creditore può concludere contratti di credito soltanto nel caso in cui, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sarà in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ( GU L 133, pag. 66 ). ( 3 ) V. considerando 9 della direttiva 2008/48. Con riguardo a tale nozione, v., in generale, Steennot R., «[OSCURATO:PERSONA]: Limits off the full harmonization approach of the [OSCURATO:PERSONA]», Revue européenne de droit de la consummation 2013, pag. 87, con ulteriori riferimenti. ( 4 ) V., in particolare, sentenza del 9 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑42/15 , EU:C:2016:842 ) e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston ( EU:C:2016:431 , paragrafo 2 ). ( 5 ) V. considerando 9. L’adozione di un livello elevato di protezione dei consumatori deriva già dalla scelta dell’articolo 95 CE (ora articolo 114 TFUE) quale fondamento normativo della direttiva 2008/48. ( 6 ) V. considerando 4, 6, 7 e 9. ( 7 ) GU 1987, L 42, pag. 48 . ( 8 ) Legge del 12 giugno 1991 ( Moniteur belge del 9 luglio 1991, pag. 15203), modificata dalla legge del 7 gennaio 2001 ( Moniteur belge del 25 gennaio 2001, pag. 2101) e dalla legge del 24 marzo 2003 ( Moniteur belge del 2 maggio 2003, pag. 23749) (in prosieguo: la «legge sul credito al consumo»). ( 9 ) Legge del 13 giugno 2010 che modifica la legge del 12 giugno 1991 sul credito al consumo ( Moniteur belge del 21 giugno 2010, pag. 38338; versione in lingua tedesca pubblicata nel Moniteur belge del 31 maggio 2011), modificata da ultimo dalla legge del 27 novembre 2012 ( Moniteur belge del 30 novembre 2012, pag. 76567). ( 10 ) Articolo 10 nella versione di cui alla legge del 24 marzo 2003. Tale disposizione è stata codificata con effetto dal 1 o aprile 2015 come articolo VII 69, paragrafo 1, del codice di diritto dell’economia. ( 11 ) Articolo 11, paragrafo 4, della legge del 12 giugno 1991, modificata dalla legge del 13 giugno 2010. ( 12 ) Articolo 15, primo comma, della legge del 12 giugno 1991, modificata dalla legge del 13 giugno 2010. Tale disposizione è stata codificata con effetto dal 1 o aprile 2015 come articolo VII 75 del codice di diritto dell’economia. L’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo si basa sull’articolo 15 della legge del 12 giugno 1991, modificata dalla legge del 10 agosto 2001 e rifusa dalla legge del 24 marzo 2003. Tale disposizione è stata codificata con effetto dal 1 o aprile 2015, a seguito di modifiche minori, come articolo VII 77, paragrafo 2, primo comma, del codice di diritto dell’economia. ( 13 ) Legge del 12 giugno 1991, come modificata dalla legge del 13 giugno 2010. Tale disposizione è stata codificata con effetto dal 1 o aprile 2015 come articolo VII 91 del codice di diritto dell’economia. ( 14 ) Dal fascicolo processuale trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio risulta che il contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] prevedeva l’installazione di due impianti fotovoltaici, uno in Belgio e l’altro in Italia. Tuttavia, l’ordinanza di rinvio non contiene alcun accertamento al riguardo. ( 15 ) V. e multis sentenze del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punto 25 ) e del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑434/15 , EU:C:2017:981 , punto 23 ). ( 16 ) Oltre all’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento di procedura della Corte di giustizia, v. sentenze del 10 maggio 2017, de Lobkowicz ( C‑690/15 , EU:C:2017:355 , punto 28 ) e del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑434/15 , EU:C:2017:981 , punto 24 ). ( 17 ) Sentenza del 4 maggio 2016, Pillbox 38 ( C‑477/14 , EU:C:2016:324 , punto 26 e la giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) In particolare, non è chiaro se l’impegno della [OSCURATO:PERSONA] «a rimborsare l’intero prestito in rate mensili di EUR 622,41» si riferisca ad un contratto di finanziamento separato o ad un prestito bancario, come ad esempio il contratto di credito del 22 maggio 2012. ( 19 ) Il governo belga rinvia a tal proposito all’articolo 92 della legge sul credito al consumo (ora articolo VII.201 del codice di diritto dell’economia). ( 20 ) Sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf ( C‑355/97 , ECLI:EU:C:1999:391 , punto 22 ); del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-[OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑179/16 , ECLI:EU:C:2018:25 , punto 45 ); del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑426/16 , EU:C:2018:335 , punto 31 ), e del 25 luglio 2018, Confédération paysanne e a. ( C‑528/16 , UE:C:2018:583 , punto 73 ). ( 21 ) V. a tal riguardo supra , paragrafo 23. Sul tenore letterale di tale disposizione v. supra , paragrafo 12. ( 22 ) In base all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il consumatore, in particolare, è titolare di un diritto di intervento nei confronti del creditore qualora non sia stato in grado di far valere nei confronti dell’altra parte contraente i propri diritti fondati sul contratto avente ad oggetto il finanziamento e derivanti dalla mancata esecuzione o dall’esecuzione non conforme di detto contratto. ( 23 ) Per quanto riguarda la normativa di cui alla direttiva 87/102, v., ad esempio, sentenza del 4 ottobre 2007, Rampion e Godard ( C‑429/05 , EU:C:2007:575 ), in particolare, la constatazione secondo la quale le pertinenti disposizioni della direttiva ostano a che «il diritto del consumatore di procedere contro il creditore (…) sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati» (punto 50). ( 24 ) V., per quanto riguarda la direttiva 2008/48, sentenza del 27 marzo 2014, LCL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑565/12 , EU:C:2014:190 , punto 54 ). V. pure sentenza del 30 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑26/13 , EU:C:2014:282 , punto 64 ). ( 25 ) Sentenza del 26 maggio 2016, Kohll e Kohll-Schlesser ( C‑300/15 , EU:C:2016:361 , punto 35 e la giurisprudenza ivi citata). ( 26 ) Sentenza del 26 giugno 2008, Burda ( C‑284/06 , EU:C:2008:365 , punto 39 ). ( 27 ) Sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová ( C‑377/14 , EU:C:2016:283 , punto 64 ). ( 28 ) Sentenza del 18 dicembre 2014 ( C‑449/13 , EU:C:2014:2464 , punto 41 ). V. anche, in termini analoghi, il considerando 27 [della direttiva 2008/48]. ( 29 ) Considerando 9 della direttiva 2008/48. ( 30 ) Sentenza del 18 dicembre 2014, CA [OSCURATO:PERSONA] ( C‑449/13 , EU:C:2014:2464 , punto 42 ). ( 31 ) Tuttavia, v. la valutazione critica di tale approccio da parte di Micklitz H.-W., «[OSCURATO:PERSONA]: Looking behind the Curtain», pag. 47 (pagg. 75 e segg.), in Howell’s G./Schulze, R. (Eds.), Modernising and [OSCURATO:PERSONA], 2009 (in occasione della pubblicazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] COM (2008) 614 definitivo). ( 32 ) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU 2014, L 60, pag. 34 ). ( 33 ) L’articolo 15 della direttiva 2014/17, ad esempio, prevede specifici obblighi di informazione a carico degli intermediari del credito e dei cosiddetti rappresentanti designati. ( 34 ) Articolo 22 della direttiva 2014/17. V., a tal riguardo, Gourio A./Thebault L. «Adoption de la directive sur le crédit immobilier», Revue de Droit bancaire et financier 2014, pag. 64 (a pag. 65): «En revanche, malgré les velléités d’un État membre, la directive ne prévoit pas d’obligation de conseil. Le conseil constitue au contraire un service distinct de l’octroi de prêt, fourni sur une base contractuelle et susceptible de rémunération». ( 35 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (in prosieguo: la «MiFID II») ( GU 2014, L 173, pag. 349 ). ( 36 ) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) ( GU 2016, L 26, pag. 19 ). ( 37 ) Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, terzo comma della direttiva IDD, la consulenza è «una raccomandazione personalizzata [del distributore di prodotti assicurativi] al cliente, contenente i motivi per cui un particolare prodotto sarebbe più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del cliente». ( 38 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di credito al consumo, COM (2002) 443 definitivo ( GU 2002, C 331E, pag. 200 ). ( 39 ) Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti di credito ai consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CE del Consiglio (presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] in applicazione dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE), COM (2005) 483 definitivo. ( 40 ) Proposta modificata, citata alla nota 39, punto 5.4 della relazione, pag. 6. ( 41 ) Sentenza del 12 luglio 2012 ( C‑602/10 , EU:C:2012:443 , punto 38 ). ( 42 ) Allo stesso tempo, l’espressione citata chiarisce che l’obiettivo di piena armonizzazione perseguito dalla direttiva 2008/48 deve essere inteso come obiettivo mirato. Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2008/48, infatti, devono essere armonizzati solo taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti di credito al consumo. In generale, v. Steennot, R., «[OSCURATO:PERSONA]: Limits of the full harmonization approach of the [OSCURATO:PERSONA]», Revue européenne de droit de la consommation 2013, pag. 87 (a pag. 93). ( 43 ) Il governo belga fa riferimento, in particolare, alla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( GU L 149, pag. 22 ), in particolare al suo considerando 11. ( 44 ) È pertanto privo di rilevanza il fatto che, ad esempio, l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2005/29, ad esempio, consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in merito ai servizi finanziari e ai beni immobili, di imporre obblighi «più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza» (il corsivo è mio). V., a tal riguardo, Verdure C., «La directive 2005/29/CE: base légale et degré d’harmonisation», Revue européenne de droit de la consommation 2013, pag. 149 (a pag. 162). ( 45 ) Steennot, R., loc. cit. (nota 42), pag. 90. V. pure, in generale, Riehm, T./Schreindorfer, B., «[OSCURATO:PERSONA] der neuen Verbraucherkreditrichtlinie», GPR 2008, pag. 244 (a pag. 247). ( 46 ) Steenot, R., loc. cit. (nota 42), pag. 90. anche Riehm, T./Schreindorfer, B., loc. cit. (nota 45), pag. 247. ( 47 ) V. supra , paragrafi 46 e segg. ( 48 ) V., su tale aspetto, in termini generali, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla proposta modificata, punto 5.11, citata alla nota 39, pag. 8. ( 49 ) V. supra , paragrafo 44. ( 50 ) L’articolo 9 dell’originaria proposta di direttiva prevedeva un obbligo distinto relativo alla concessione responsabile di credito. Tuttavia, tale disposizione non si trova nella proposta modificata - e ora nella direttiva 2008/48. ( 51 ) Già dalla rubrica dell’articolo 5 della direttiva 2008/48 risulta che le «informazioni precontrattuali» costituiscono l’oggetto di detta disposizione. ( 52 ) V., da ultimo, sentenza del 7 agosto 2018, Smith ( C‑122/17 , EU:C:2018:631 , punto 34 ). V. anche, e multis , sentenza del 22 giugno 2017, E.ON [OSCURATO:PERSONA] ( C‑549/15 , EU:C:2017:490 , punto 72 ). ( 53 ) Sentenza del 18 dicembre 2014, CA [OSCURATO:PERSONA] ( C‑449/13 , EU:C:2014:2464 , punto 35 ). V. pure sentenza del 27 marzo 2014, LCL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑565/12 , EU:C:2014:190 , punto 43 ). ( 54 ) Sentenza LCL [OSCURATO:PERSONA] ( C‑565/12 , EU:C:2014:190 , punto 43 ). ( 55 ) V. supra , paragrafi 38 e segg. ( 56 ) V., ad esempio, considerando 19 in principio . ( 57 ) V. e multis «Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria» elaborati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, in particolare il principio 17 sul «Rischio di credito». Accessibile su https://www.bis.org/publ/bcbs230.htm (ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2018). Anche il considerando 26 della direttiva 2008/48 fa riferimento a tale contesto: «Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (…), i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori». ( 58 ) Sulla scia della crisi finanziaria mondiale, la direttiva 2014/17 è stata adottata anche sotto l’influsso dei rischi sistemici derivanti da concessioni di credito in parte irresponsabili. V., su tale aspetto, ad esempio, Partsch, P.-E., Droit bancaire et financier européen, vol. 1, 2a ed., paragrafo 1237.