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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 43531/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa che ha insistito nei motivi di ricorso e la memoria dell'imputato che ha negato la propria responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 12 novembre 2019, la corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del tribunale dello stesso capoluogo del 19-12-2013, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di estorsione ad anni 3, mesi 4 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 512 e 526 cod.proc.pen. quanto all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese da [OSCURATO:PERSONA] per irreperibilità dello stesso rilevata in sede nazionale senza alcuna adeguata ricerca in sede internazionale ed inutilizzabilità delle stesse avendo manifestato il teste la volontaria sottrazione all'obbligo di rendere testimonianza; vizio ribadito nel giudizio di appello nel corso del quale non era stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'audizione dello stesso previe ricerche; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto al travisamento della prova costituita dalla deposizione del Finocchiaro dovendosi anche tenere conto delle condizioni psichiche deficitarie dello stesso; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla esclusione della rilevanza delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva invece autorizzato inizialmente il Grasso a pernottare nell'hotel rendendo così dichiarazioni decisive. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di merito, con valutazione conforme, appaiono avere fatto corretta applicazione della disciplina dettata dall'art. 512 cod.proc. pen. posto che l'acquisizione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta secondo quanto testualmente riportato nella sentenza del tribunale, dopo diversi rinvii per assenza del teste (per circa un anno) pur ripetutamente citato, e dopo che il padre del medesimo dichiarava che il figlio era costantemente in viaggio in Europa e divenuto non rintracciabile ad alcun preciso indirizzo.

Così che l'acquisizione appare essere stata compiuta in osservanza del principio secondo cui ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, Rv. 269397 - 01). 2.2 Entrambi manifestamente infondati si rilevano poi i motivi in punto travisamento del fatto; ed invero secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla valutazione congiunta non soltanto delle dichiarazioni della p.o., acquisite ex art. 512 cod.proc.pen., ma, altresì, di quelle del teste Finocchiaro, che confermava di avere assistito ad un diverbio tra [OSCURATO:PERSONA] ed un cliente nelle s.i.t. acquisite con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento, e di [OSCURATO:PERSONA] che nell'escussione dibattimentale negava di conoscere il Grasso, e quindi di avere mai autorizzato lo stesso a pernottare in hotel senza pagare il corrispettivo, ma, secondo quanto riportato dalla pronuncia del tribunale di primo grado, ricordava di avere appreso dal figlio del diverbio avuto con il cliente.Così che alcun travisamento della prova decisivo appare essere stato integrato tanto più che lo stesso imputato non ha negato il fatto di avere pernottato nell'hotel senza pagare escludendo soltanto di avere mosso minaccia alla p.o. utilizzando il coltello.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 19 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. rdo RESID

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della difesa che ha insistito nei motivi di ricorso e la memoria dell'imputato che ha negato la propria responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 12 novembre 2019, la corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del tribunale dello stesso capoluogo del 19-12-2013, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di estorsione ad anni 3, mesi 4 di reclusione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che, con distinti motivi ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 512 e 526 cod.proc.pen. quanto all'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese da [OSCURATO:PERSONA] per irreperibilità dello stesso rilevata in sede nazionale senza alcuna adeguata ricerca in sede internazionale ed inutilizzabilità delle stesse avendo manifestato il teste la volontaria sottrazione all'obbligo di rendere testimonianza; vizio ribadito nel giudizio di appello nel corso del quale non era stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'audizione dello stesso previe ricerche; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto al travisamento della prova costituita dalla deposizione del Finocchiaro dovendosi anche tenere conto delle condizioni psichiche deficitarie dello stesso; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. quanto alla esclusione della rilevanza delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva invece autorizzato inizialmente il Grasso a pernottare nell'hotel rendendo così dichiarazioni decisive. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è reiterativo di questioni già devolute alla corte di merito e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, i giudici di merito, con valutazione conforme, appaiono avere fatto corretta applicazione della disciplina dettata dall'art. 512 cod.proc. pen. posto che l'acquisizione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta secondo quanto testualmente riportato nella sentenza del tribunale, dopo diversi rinvii per assenza del teste (per circa un anno) pur ripetutamente citato, e dopo che il padre del medesimo dichiarava che il figlio era costantemente in viaggio in Europa e divenuto non rintracciabile ad alcun preciso indirizzo. Così che l'acquisizione appare essere stata compiuta in osservanza del principio secondo cui ai fini della lettura e della utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che il giudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità e che risulti esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, Rv. 269397 - 01). 2.2 Entrambi manifestamente infondati si rilevano poi i motivi in punto travisamento del fatto; ed invero secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla valutazione congiunta non soltanto delle dichiarazioni della p.o., acquisite ex art. 512 cod.proc.pen., ma, altresì, di quelle del teste Finocchiaro, che confermava di avere assistito ad un diverbio tra [OSCURATO:PERSONA] ed un cliente nelle s.i.t. acquisite con il consenso delle parti al fascicolo del dibattimento, e di [OSCURATO:PERSONA] che nell'escussione dibattimentale negava di conoscere il Grasso, e quindi di avere mai autorizzato lo stesso a pernottare in hotel senza pagare il corrispettivo, ma, secondo quanto riportato dalla pronuncia del tribunale di primo grado, ricordava di avere appreso dal figlio del diverbio avuto con il cliente.Così che alcun travisamento della prova decisivo appare essere stato integrato tanto più che lo stesso imputato non ha negato il fatto di avere pernottato nell'hotel senza pagare escludendo soltanto di avere mosso minaccia alla p.o. utilizzando il coltello. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 19 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. rdo RESID
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