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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 agosto 1996

Cassazione n. 38515/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Roma, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato l'istanza-avanzata dal Procuratore generale - di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Roma,in data 13 luglio 2023 , in relazione allapena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 533 ,00 di multa A ragione della decisione osserva che non sussistono i presupposti per la revoca del beneficio ex art.168, primo comma n. 2), cod. pen in quanto la pena condizionalmente sospesasommata a quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di applicazione pena del G.i.p. del Tribunale di Viterbo, in data 9 settembre 2020 , pari a mesi 2giorni 20 di reclusione, non supera i limiti indicati dall’art. 1 63 cod. pen. nel caso in cui la revoca riguardi la pena sospesa inflitta per un delitto antecedentemente commesso rispetto a quellooggetto della successiva sentenza di condanna. 2.Ricorre il P rocuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Roma sviluppando un unicomotivo con cui denuncia vizio di motivazione.

Evidenzia che la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Roma, emessa in data 13 luglio 2023e divenuta irrevocabile 17 ottobre 2023, non erastata avanzata ai sensi dell'art. 168 , primo comma n. 2 ), cod. pen., unica norma presa in considerazione dal decidente,ma ai sensi dell'art 168, primo comma n. 1 ), cod. pen. , sul rilievo che il condannato aveva riportato nel quinquennio successivoall’irrevocabilità della sentenza che gli aveva concesso il beneficio un’ulteriore di condanna, quellainflittagli con sentenza del T ribunale di Viterbo in data 26 giugno 2024, irrevocabile il 13 luglio 2024 , per il reato di quell'articolo 337 cod. pen., commesso il 9 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La Corte territoriale ha respinto l’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 533,00di multa concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza d ella Corte di appello di Roma, emessa in data 13 luglio 2023 e divenuta irrevocabile 17 ottobre 2023, perché la stessa cumulata con quella di anni mesi 2 e giorni 20 di reclusione ,inflitta al condannato con la successiva sentenza di condanna -per il reato di cui all’art.337 cod. pen., consumato in data 9 giugno 2024-emessa dal Tribunale di Viterbo , in data 26 giugno 2024ed irrevocabile il 13 luglio 2024 , non supera comunque il limite di due anni, previsto dall’art. 163 cod. pen.

Come correttamente rileva il Procuratore Generale territoriale impugnante,il reato giudicato con la seconda sentenza è stato commesso quando ancoranon era spirato il termine di cinque anni a decorrere dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio.

In siffatta situazione trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione».

Nonha, quindi, rilievo la circostanza che il cumulo delle pene detentive inflitte con le due condanne sia inferiore ai due anni,dovendosi interpretare la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.,nel senso che, in caso di nuova condanna,la revoca della sospensione condizionale è sempre disposta, tranne che nel caso in cui il giudice di cognizione, unicolegittimato a compiere la valutazione di meritevolezza del beneficio ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni, come prescritto dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 -01; Sez. 1, n. 36205 del 2023; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973 -01; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398 -01).

2. Si impone, pertanto l’annullamento del l’ordinanza impugnata per nuovo giudizio nel quale, applicando i principi sopra richiamati, si valuti la fondatezza della richiesta del Procuratore Generale territoriale.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo la Corte di appello di Roma, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato l'istanza-avanzata dal Procuratore generale - di revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Roma,in data 13 luglio 2023 , in relazione allapena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 533 ,00 di multa A ragione della decisione osserva che non sussistono i presupposti per la revoca del beneficio ex art.168, primo comma n. 2), cod. pen in quanto la pena condizionalmente sospesasommata a quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di applicazione pena del G.i.p. del Tribunale di Viterbo, in data 9 settembre 2020 , pari a mesi 2giorni 20 di reclusione, non supera i limiti indicati dall’art. 1 63 cod. pen. nel caso in cui la revoca riguardi la pena sospesa inflitta per un delitto antecedentemente commesso rispetto a quellooggetto della successiva sentenza di condanna. 2.Ricorre il P rocuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Roma sviluppando un unicomotivo con cui denuncia vizio di motivazione. Evidenzia che la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Roma, emessa in data 13 luglio 2023e divenuta irrevocabile 17 ottobre 2023, non erastata avanzata ai sensi dell'art. 168 , primo comma n. 2 ), cod. pen., unica norma presa in considerazione dal decidente,ma ai sensi dell'art 168, primo comma n. 1 ), cod. pen. , sul rilievo che il condannato aveva riportato nel quinquennio successivoall’irrevocabilità della sentenza che gli aveva concesso il beneficio un’ulteriore di condanna, quellainflittagli con sentenza del T ribunale di Viterbo in data 26 giugno 2024, irrevocabile il 13 luglio 2024 , per il reato di quell'articolo 337 cod. pen., commesso il 9 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La Corte territoriale ha respinto l’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 533,00di multa concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza d ella Corte di appello di Roma, emessa in data 13 luglio 2023 e divenuta irrevocabile 17 ottobre 2023, perché la stessa cumulata con quella di anni mesi 2 e giorni 20 di reclusione ,inflitta al condannato con la successiva sentenza di condanna -per il reato di cui all’art.337 cod. pen., consumato in data 9 giugno 2024-emessa dal Tribunale di Viterbo , in data 26 giugno 2024ed irrevocabile il 13 luglio 2024 , non supera comunque il limite di due anni, previsto dall’art. 163 cod. pen. Come correttamente rileva il Procuratore Generale territoriale impugnante,il reato giudicato con la seconda sentenza è stato commesso quando ancoranon era spirato il termine di cinque anni a decorrere dal passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva concesso il beneficio. In siffatta situazione trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione». Nonha, quindi, rilievo la circostanza che il cumulo delle pene detentive inflitte con le due condanne sia inferiore ai due anni,dovendosi interpretare la clausola di riserva contenuta nel primo comma dell'art. 168 cod. pen., che fa salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen.,nel senso che, in caso di nuova condanna,la revoca della sospensione condizionale è sempre disposta, tranne che nel caso in cui il giudice di cognizione, unicolegittimato a compiere la valutazione di meritevolezza del beneficio ritenga di reiterare il beneficio in relazione a una pena che, sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite dei due anni, come prescritto dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 -01; Sez. 1, n. 36205 del 2023; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973 -01; Sez. 1, n. 8465 del 27/01/2009, Safranovych, Rv. 244398 -01). 2. Si impone, pertanto l’annullamento del l’ordinanza impugnata per nuovo giudizio nel quale, applicando i principi sopra richiamati, si valuti la fondatezza della richiesta del Procuratore Generale territoriale. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dec
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