CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18362/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/11/2025 dalla Corte di appello di Torino. Visti gli att , la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie conclusionali del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio limitatamente ai capi k) ed e) della rubrica; lette le memorie difensive presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con cui si chiede l'inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili con sospensione della pena subordinata al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa il 04 aprile 2024 dal Giudice per l'udienza preliminare dei Tribunale di Ivrea, riteneva [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] de! Gruppo di Orbassano - responsabile del 7)-1delitto di concussione sub a) e del delitto di induzione indebita, limitatamente a due episodi, così diversamente qualificata la originaria contestazione di concussione, di cui al capo e) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonché del delitto di tentata concussione sub k) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Confermava le pene accessorie e riduceva l'importo della provvisionale riconosciuta alla parte civile [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto le statuizioni civili in favore della stessa. Assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dalle residue imputazioni di cui al capo g) ed h) per insussistenza del fatto, con revoca delle statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, affidato a tre motivi con cui ha dedotto: -vizio di motivazione, in tutte le sue declinazioni, per avere la Corte di appello - con apodittico richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado - confermato il giudizio di credibilità e attendibilità delle due persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E ciò, benchè : a) la denuncia fosse stata presentata a distanza di anni dalle presunte condotte illecite ascritte al [OSCURATO:PERSONA]; b) fossero state riferite circostanze nuove e significative solo in sede di sit; c) fossero state rese affermazioni intrinsecamente contradditorie e, comunque, smentite dagli elementi investigativi raccolti, non essendo emerso che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse reso responsabile di analoghe condotte ai danni di altri commercianti; - violazione di legge, in relazione all'art. 317 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto configurabile la concussione sub a) e la tentata concussione sub k), in mancanza di prova del c.d. "abuso costrittivo". La Corte di appello, infatti, non avrebbe considerato le dichiarazioni rese dalle presunte vittime: [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che, a fronte della richiesta di danaro, Si era non solo stupito ma anche arrabbiato, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di non avere dato danaro, temendo che si trattasse di un "tranello". -violazione di legge, in relazione al reato di induzione indebita sub e), per avere la Corte di appello ritenuto configurabile il reato, nonostante la mancanza degli elementi costitutivi della induzione e dell'indebito vantaggio. [OSCURATO:PERSONA], nel caso specifico, si era presentato al negozio dello Wu, prospettando mere difficoltà economiche; non aveva esercitato alcuna pressione; Wu non aveva percepito di potere trarre vantaggi indebiti dall'eventuale corresponsione di somme di danaro in favore del Pubblico Ufficiale. 3. Il procedimento si è svolto in forma non partecipata, ferme restando le conclusioni riportate, formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale e dalla parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 2 rCONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che si espongono. 2. Il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente attacca la sentenza della Corte di appello quanto al giudizio di credibilità e attendibilità delle due persone offese - è inammissibile. 2.1 Va, a tal uopo, richiamato il costante e condiviso insegnamento di questa Corte., secondo cui la testimonianza della persona offesa, anche se costituita parte civile, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo) e per il principio di responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P., non mass.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Nardiello, non mass.; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922 - 01; Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2022, dep. 2023, S., non mass. sul punto; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152 - 01). Inoltre, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, detta testimonianza non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso. (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). 2.2. Pertanto, l'aprioristico dubbio sulla genuinità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, solo perché soggetto portatore di un interesse antagonista con quello dell'imputato e/o perché costituita parte civile, confliggerebbe con l'impianto normativo, in assenza di una disposizione che lo consenta. Ciò significa che il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità del testimone, anche quando si tratti della persona offesa e anche se costituita parte civile - non può, dunque, assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto. 2.3. E tali non sono certamente quelli evidenziati dalla difesa. In primo luogo, è utile precisare che la motivazione della sentenza impugnata quanto ai capi in contestazione - i.e. capi a), k) ed e), in relazione al quale la Corte territoriale ha operato solo una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, 3immutata nella sua storicità - va letta necessariamente in uno con quella emessa in primo grado, qualificata da un grado di maggiore precisione nella disamina dei numerosi elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio. La sentenza dei giudici del grado superiore - nel confermare la responsabilità dell'imputato - ha, infatti, operato frequenti riferimenti al percorso motivazionale seguito dal primo giudice e si è attenuta ai medesimi criteri nella valutazione del compendio probatorio. Si è, dunque, in presenza - limitatamente alle imputazioni di cui si discorre - di un caso di "doppia conforme", per i ripetuti richiami alla prima sentenza contenuti nella seconda e per l'impiego da parte dei giudici dei due gradi dei medesimi criteri di valutazione delle prove: con la conseguenza che, ai fini del controllo di legittimità da effettuare in questa sede sui prospettati vizi di motivazione, le due sentenze di merito devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (in questo senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 2.4. In questa prospettiva, per destrutturare l'apparato logico - argomentativo che sorregge la valutazione delle due conformi sentenze di merito, il ricorrente avrebbe dovuto introdurre argomentazioni critiche rispetto a quelle poste a sostegno dell'epilogo decisorio, volte a segnalare aporie logiche, affermazioni apodittiche o travisamenti della prova. E ciò in ragione del fatto che la valutazione della prova è prerogativa esclusiva devoluta ai giudici di merito, di guisa che la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non si risolva in affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità: non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (ex multis, Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). 2.5. Il ricorrente - nel dedurre la tardività della denuncia ( che effettivamente è intervenuta a distanza di qualche anno dalle condotte illecite ascritte al [OSCURATO:PERSONA]), nel prospettare l'indebita e sospetta introduzione solo in sede di sit di circostanze nuove da parte delle persone offese, nell'evidenziare l'assenza di riscontri, non avendo nessuno dei commercianti della zona riferito di condotte concussive da parte del finanziere - ripropone le stesse questioni già efficacemente scrutinate dalla Corte di appello - anche attraverso il congruo richiamo alle 4 (4valutazioni operate dal Tribunale - e, soprattutto, finisce per sollecitare una differente valutazione del materiale probatorio, che non è consentita in sede di legittimità, se, come nel caso di specie, non inficiato da travisamenti della prova e/o da manifeste illogicità. Ed infatti, i Giudici di merito hanno, efficacemente e in modo convincente, valutato le ragioni della "tardività" della denuncia nonché della presentazione di essa nel medesimo giorno da parte dei due cittadini cinesi, Wu ed Hu ; hanno escluso l'arricchimento del contributo narrativo con l'aggiunta di nuovi dettagli, con la unica eccezione di fatti non ancora verificatisi al momento della denuncia (che dunque potevano essere riferiti solo in sede sit); hanno compiutamente argomentato in ordine alla neutralità probatoria dell'assenza di ulteriori richieste "estorsive" da parte del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di altri commercianti della zona (cfr pag. 6, sentenza di primo grado; pag. 14 - 15, sentenza impugnata). Ed ancora, con motivazione altrettanto congrua, logica e non contraddittoria, hanno affermato l'irrilevanza, rispetto al nucleo centrale del racconto, che è stato ribadito e che è rimasto fermo, perchè mai ritrattato, del fatto che lo sfregamento tra dito ed indice del [OSCURATO:PERSONA], volto ad indicare la richiesta di denaro, fosse stato dal dichiarante temporalmente collocato in un momento diverso, nelle sommarie informazioni, rispetto a quello indicato in denuncia, trattandosi, verosimilmente, di un difetto di memoria, via via sbiadita nel tempo. Dunque, l'incedere argomentativo delle due conformi sentenze di merito è indenne dal denunciato vulnus motivazionale, avendo i Giudici esercitato il potere discrezionale loro riconosciuto nella valutazione della prova dichiarativa nel pieno rispetto dei canoni della logicità intrinseca e della coerenza, oltre che dei principi di diritto sanciti a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite "Bell'Arte". 3. Va rigettato il secondo motivo che investe i due episodi di concussione e tentata concussione, rispettivamente contestati ai capi a) e k) della rubrica, e che inerisce alla qualificazione giuridica della fattispecie. Per il ricorrente difetterebbe la prova del "metus pubblicae potestatis". Appare utile, ai fini della verifica, richiamare, con la dovuta sintesi, la ricostruzione storico - fattuale della vicenda, così come operata nelle sentenze di merito. 3.1. In ordine all'episodio contestato al capo a), si legge in sentenza che [OSCURATO:PERSONA], in data 19 maggio 2017, aveva subito un primo controllo presso il negozio di calzature di proprietà da parte della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di Orbassano, a seguito del quale veniva disposto il sequestro di circa 4.666 paia di ciabatte per violazione dell'art. 515 cod. pen. Tra i finanzieri partecipanti all'operazione compariva anche l'attuale imputato, il quale il giorno successivo, si ripresentava 5presso l'esercizio commerciale, riferendo all'imputato di averlo "agevolato", evitando conseguenze ulteriori, e in tal modo lasciandogli intendere che un tale comportamento dovesse essere premiato e al tempo stesso che egli era in grado di esercitare un'influenza decisiva. Wu - spinto dal timore di ritorsioni ai danni dell'attività commerciale - aveva, dapprima, offerto un telefono cellulare del valore di mille euro, rifiutato dal finanziere, poi duemila euro in contanti, somma anch'essa ritenuta non congrua, e, infine, la somma di tremila euro in contanti, che era stata accettata. Poiché il [OSCURATO:PERSONA], successivamente a tale episodio, aveva avanzato ulteriori richieste di denaro (fatti di cui al capo e), il Wu si era spinto a denunciarlo, dopo aver parlato con [OSCURATO:PERSONA] - commerciante, anche lui vittima di altri comportamenti anomali da parte del finanziere. Secondo il ricorrente, nel descritto contesto fattuale, difetterebbe l'abuso costrittivo, necessario presupposto oggettivo del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., all'indomani della legge del 6 novembre 2012, n 190 (c.d. Legge Severino). 3.2. L'abuso costrittivo, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, presuppone una condotta di violenza o di minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius"; condotta da cui deve derivare una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno contra ius o di evitarlo, con la dazione o la promessa di una utilità indebita (sulla scia di Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 - 01, cfr. ex plurimis, Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Rv. 267277 - 01). Ora, nel caso in esame, l'evocazione del ruolo in un quadro sostanzialmente in fieri, ed a fronte di un sopralluogo che aveva comportato il sequestro di oltre 4.666 paia di scarpe, lasciava inequivocamente intendere che un atteggiamento non condiscendente avrebbe esposto la persona offesa a ripercussioni negative. E ciò non poteva non avere ingenerato nel destinatario uno stato di soggezione e di timore, tanto che Wu fu costretto ad assecondare le pretese dell'imputato, significativamente anche in relazione all'importo preteso. Con l'evocare la funzione di finanziere, a ridosso di una operazione svolta nei confronti di Wu, e dunque la propria immanente posizione dominante rispetto agli interessi del predetto e dell'attività d lui svolta, il ricorrente aveva costretto la persona offesa ad elargirgli la somma di 3.000,00 euro, in un quadro non connotato da un margine di scelta a favore del privato. Correttamente, in tale ottica, i Giudici di merito hanno ricondotto tale modus agendi nell'alveo dell'art. 317 cod. pen. e non dell'art. 319 -quater cod. pen. per l'assenza di elementi da cui inferire che la erogazione del danaro fosse piuttosto 6finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi anche in capo al Wu, a fronte di una situazione non paritaria ma comunque caratterizzata da una residua capacità di libera opzione. 3.3. In relazione all'episodio di tentata concussione di cui al capo k), stando alla ricostruzione operata nelle sentenze di merito, il [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un controllo avvenuto il 18 aprile 2019 all'interno del negozio della moglie di [OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato la presenza in cassa della somma di circa duemila euro in contanti, intimava all'esercente di metterli da parte, all'insaputa dei colleghi, per poi consegnarglieli; nei successivi giorni, il ricorrente contattava Hu sollecitando la consegna della somma, tuttavia mai avvenuta. Anche in tal caso, il ricorrente contesta la configurabilità dell'abuso costrittivo, rilevando come, nel caso in oggetto, la presunta persona offesa, per sua stessa amissione, non si fosse sentita minacciata, pensando piuttosto di essere vittima di "un tranello". 3.4. L'osservazione difensiva non coglie nel segno. Dalle circostanze del caso concreto - come ricostruito in sentenza - emerge che era in corso un controllo dei Finanzieri nel negozio della moglie dello I -1u e che, proprio in costanza di tale attività, il [OSCURATO:PERSONA] faceva capire di volere per sè i soldi, custoditi in cassa. Era indubbiamente una richiesta collegata all'attività in corso e ai suoi sviluppi, idonea a far insorgere nel destinatario l'esigenza di non subire conseguenze pregiudizievoli. Il fatto che il privato alla resa dei conti avesse preferito non versare alcunché, temendo un tranello, è un elemento non decisivo sul piano giuridico, posto che, nel caso di delitto tentato ex art. 56 cod. pen., la valutazione della "idoneità degli atti" che il Giudice è tenuto a compiere va fatta ex ante, ovvero idealmente al momento in cui la condotta è stata posta in essere, ed in concreto, ovvero verificando se, nel contesto in esame, gli atti avessero o meno la potenzialità di costrizione della vittima. È, dunque, irrilevante che, pur in un quadro di assoggettamento, la vittima si fosse sottratta alla pretesa, essendo, invece, sufficiente verificare se l'abuso costrittivo fosse, secondo quod plerumque accidit, oggettivamente capace di generare nella vittima il timore di subire un danno contra ius. Anche, in tal caso, dunque le argomentazioni svolte dai Giudici di merito sono esenti da censure, avendo fatto corretta applicazione degli enunciati principi di diritto, ritenendo la condotta del [OSCURATO:PERSONA] idonea, ex ante e in concreto, a costringere la vittima a dazioni indebite al fine di evitare situazioni di svantaggio. 4. Fondato è, invece, l'ultimo motivo di ricorso inerente all'episodio sub capo e) che - contestato ab orgine quale tentata concussione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - è 7stato derubricato dai Giudici di appello come induzione indebita ex art. 319 - quater cod. pen. Nel caso specifico, il [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto ritenuto in sentenza sulla scorta delle .dichiarazioni rese dalla stessa persona offesa, si era recato, in abiti civili, almeno in altre due occasioni, presso il negozio dello Wu, al fine di chiedere somme di danaro, palesando difficoltà economiche; somme che non gli erano state mai versate. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non ha precisato quale fosse la causale delle richieste in oggetto, non essendo emerso se esse fossero collegate, come accaduto in relazione al pregresso episodio del 19 maggio 2017 di cui al capo a), a future ispezioni o se il [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto leva sulla qualifica rivestita e funzione svolta all'interno della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] per pressare la volontà del destinatario. Indicazione - questa - necessaria, tanto più che, nella stessa sentenza, si è dato atto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse avvezzo al gioco d'azzardo e che, anche per tale ragione, fosse solito chiedere danaro in prestito ai commercianti della zona, sebbene poi non provvedesse mai alla restituzione. 4.1. Nel descritto contesto fattuale, l'inquadramento della condotta nel reato di induzione indebita è operazione ermeneutica ardua. L'art. 319 - quater cod. peri. costruisce una fattispecie bilaterale, là dove il privato non è vittima, ma artefice perché è mosso dalla volontà di ottenere un vantaggio indebito (si richiama ancora, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 - 01; Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, Virgadamo e altri, Rv. 261008 - 01). Nel caso in esame, il contesto deformalizzato della condotta e l'assenza di riferimenti ad atti legati all'esercizio delle funzioni, non consentono di inquadrare le richieste in una sfera di illiceità riconducibile allo squilibrio strutturale intercorrente tra le parti e ad una specifica forma di abuso della qualità o delle funzioni, cui potesse correlarsi il perseguimento da parte del privato di un indebito tornaconto. 5. Sulla base delle svolte considerazioni, la sentenza va annullata senza rinvio limitatamente al capo e), perché il fatto non sussiste. Secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, detta pronuncia si impone quando il rinvio è superfluo e se, la Corte, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli *elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01). Il ricorso va rigettato nel resto. 8 n„)5.1. In forza di quanto esposto, in considerazione del ridimensionamento della rilevanza penale della condotta ascritta al ricorrente, è consentito a questa Corte la rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., sulla base degli oggettivi parametri di determinazione utilizzati dai Giudici di merito. Ed infatti, allorchè non è necessaria alcuna valutazione involgente il merito, la rideterminazione diretta della pena è possibile anche in sede di legittimità, se sia sufficiente un mero calcolo aritmetico. Ora - considerato che: a) i vari episodi sono stati ritenuti dai Giudici di merito avvinti da un medesimo disegno criminoso ex art. 81 cod. pen.; b) la pena base è stata determinata per il reato sub a), ritenuto più grave, in anni quattro di reclusione, previa riduzione nella massima estensione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; c) detta pena è stata aumentata, a titolo di continuazione, di ulteriori mesi uno di reclusione per il reato di cui al capo k) e di ulteriori mesi uno, per i due episodi di tentata induzione indebita di cui al capo e); d) ridotta nella misura di 1/3 per la scelta del rito premiale ad anni uno e mesi nove e giorni dieci di reclusione — la pena finale, sulla base di detti criteri di calcolo utilizzati e tenuto conto del segmento di condotta escluso, va rideterminata in anni in anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione, eliminando la quota di pena imputata al capo e). 5.2. In ordine, infine, alla liquidazione delle spese per il presente grado di giudizio sostenute dalla parte civile, ricorrono giusti motivi, ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen. ed ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., per disporne la integrale compensazione, ravvisabili nella soccombenza reciproca. P. P.Q.M